Per accedere alla pensione anticipata ordinaria è necessario attendere una finestra di 3 mesi prima della decorrenza del trattamento previdenziale.

Con il decreto 4/2019 è stata introdotta, per chi accede alla pensione anticipata ordinaria, una finestra di attesa di 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti per la decorrenza del trattamento previdenziale. Durante la finestra è scelta del lavoratore continuare a lavorare oppure no.
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno vorrei sapere se la finestra in uscita dopo 41 anni e 10 mesi è sempre da fare, oppure senza stipendio si può evitare? Non percepirei nulla? Neanche le extra e l’assegno familiare per mia figlia a carico?
In attesa di risposta.”
Pensione anticipata e finestra di attesa
La finestra d’attesa di 3 mesi è obbligatoria per tutti dal raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, che ricordiamo essere di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.
La finestra di attesa, quindi, si conta dal raggiungimento dei contributi necessari per l’accesso ed il lavoratore può scegliere se continuare a lavorare per i 3 mesi in questione oppure cessare l’attività lavorativa al raggiungimento del requisito contributivo.
Se il lavoratore continua a lavorare per i 3 mesi di finestra di attesa percepirà lo stipendio e gli eventuali assegni al nucleo familiare per le persone a carico (come nel suo caso per sua figlia) ed accederà al pensionamento con 3 mesi di contributi in più validi anche per il calcolo dell’assegno previdenziale.
Se il lavoratore, invece, decide di cessare l’attività lavorativa al raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi, per i 3 mesi di finestra non percepirà lo stipendio (ma neanche la pensione) e non avrà diritto ad eventuali extra e neanche agli assegni al nucleo familiare visto. Scegliendo di cessare l’attività lavorativa, quindi, il lavoratore nei 3 mesi di finestra non percepirà reddito alcuno.
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