Pensione Forze Armate: guida Inps su come riscattare gli aumenti del periodo di servizio

Simone Micocci

18 Dicembre 2018 - 14:49

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Circolare Inps 119/2018: ecco le informazioni utili al personale militare per il riscatto dei contributi per gli aumenti del periodo di servizio.

Pensione Forze Armate: guida Inps su come riscattare gli aumenti del periodo di servizio

L’Inps ha emanato un’importante circolare contenente le informazioni utili per il personale delle Forze Armate (Arma dei Carabinieri compresa) che intende riscattare gli aumenti del periodo di servizio.

Una circolare molto importante perché oltre alle informazioni su come chiedere il riscatto fa anche chiarezza sul concetto di “periodi di servizio comunque prestato”.

Ma facciamo un passo indietro: la circolare Inps 119/2018 si riferisce a quanto stabilito dall’articolo 5 - I comma - del decreto legislativo 165/1997, nella parte che prevede espressamente che il personale militare possa aumentare il periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo entro il limite massimo complessivo di 5 anni.

Quando sono previsti gli aumenti di servizio

Come prima cosa bisogna fare chiarezza su quali sono gli aumenti di periodo di servizio utili ai fini previdenziali e quando questi sono riconosciuti. Nel dettaglio, questi sono indicati dalle seguenti norme:

  • articolo 17 - II comma - della legge n° 187 del 5 maggio 1976;
  • articoli 19, 20, 21 e 22 del D.P.R. 1092 del 29 dicembre 1973;
  • articolo 8 - V comma - della legge n°838 del 27 dicembre 1973;
  • articolo 3 - V comma - della legge n° 284 del 27 maggio 1977.

Ricapitolando, in base a quanto stabilito dalle suddette norme, il personale militare in determinate situazioni di servizio ha diritto alle seguenti maggiorazioni convenzionali dell’anzianità contributiva:

  • maggiorazione di 1/5 per il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna e truppe alpine;
  • maggiorazione di 1/3 per il servizio prestato a bordo di navi in armamento o in riserva. Lo stesso vale quando gli stessi prestano servizio sulla costa in tempo di guerra;
  • maggiorazione di 1/3 a chi è adibito al controllo dello spazio aereo;
  • maggiorazione 1/3 per il servizio di volo;
  • maggiorazione di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo per il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della Guardia di Finanza;
  • maggiorazione di 1/5 al personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena;
  • maggiorazione di 1/2 per chi presta servizio presso sedi “disagiate o maggiorazione di 3/4 in caso di sedi fortemente disagiate”.

A tal proposito, la circolare Inps fornisce, acquisita l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le istruzioni applicative per il riscatto dei suddetti periodi.

Chi può fare domanda di riscatto

La circolare si riferisce al personale in servizio attivo nel ruolo di militare; non possono avvalersi, quindi, della facoltà di riscatto in parola gli ex militari nel frattempo transitati all’impiego civile.

Può presentare la domanda invece il coniuge superstite che ha diritto alla pensione, purché la richiesta venga fatta entro 90 giorni dal decesso del militare.

Cosa si intende per “periodi di servizio comunque prestato

Come anticipato, il riscatto può essere effettuato per tutti i “periodi di servizio comunque prestato”, indipendentemente dal fatto che per tali servizi l’interessato abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.

Nel dettaglio, come si legge nella circolare Inps, per “servizio comunque prestato” si intende:

il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.

Inoltre, il riscatto in parola può essere effettuato anche per i seguenti periodi:

  • servizio effettuato come allievo presso Enti addestrativi e Accademie militari;
  • servizio effettuato come militare di leva in Servizio Permanente Effettivo (SPE);
  • servizio svolto come personale volontario in ferma breve o prolungata (ma solo per i periodi successivi al 1° gennaio 1998).

Fatta chiarezza su questo importante aspetto, vediamo quali sono le modalità accettate dall’Inps per la presentazione della domanda di riscatto.

Come chiedere il riscatto

La domanda va presentata utilizzando uno dei canali per l’invio telematico. Ad esempio, si può fare richiesta utilizzando il servizio on-line dedicato “Riscatto maggiorazione del servizio” accessibile - a chi è in possesso di uno tra Pin Inps, Spid o CNS - dal sito Inps.

In alternativa è possibile utilizzare il Contact Center multicanale chiamando il numero verde Inps al numero 803 164, oppure telefonando al numero a pagamento (per chi chiama da cellulare) 06 164164.

Si ricorda comunque che la maggiorazione non può superare i 5 anni; quindi, a seconda delle maggiorazioni di servizio di cui ha beneficiato l’interessato, la richiesta può essere accolta (in maniera totale o parziale) o respinta.

Calcolo dell’onere da pagare

Concludiamo facendo chiarezza su come si calcola l’onere da pagare per il riscatto. Come precisato dalla circolare Inps, questo è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo, a seconda del periodo a cui fa riferimento il servizio meritevole della maggiorazione.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il sistema retributivo si utilizza il criterio della riserva matematica. Per il sistema contributivo, invece, si applicano le aliquote contributive vigenti nel periodo a cui si riferisce il riscatto.

Una volta che viene determinato il contributo di riscatto, però, bisogna prenderne solamente il 27%; sarà questo, infatti, l’importo a carico del dipendente visto che - come stabilito dall’articolo 3, V comma, del D.lgs 165/1997, gli aumenti di servizio sono riscattabili a titolo solo in parte oneroso.

L’onere di riscatto può essere pagato o in un’unica soluzione (entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento) oppure rateizzandolo; in quest’ultimo caso, però, il numero di rate non può superare il numero dei mesi riscattati.

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