Pensione 2014 per notai: ecco le istruzioni della Cassa nazionale

Marta Panicucci

22 Novembre 2013 - 08:30

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La Cassa nazionale del notariato, tra le altre cose, gestisce la pensione diretta e la pensione di anzianità per notai. Ecco tutte le informazioni aggiornate con la nuova normativa.

Pensione 2014 per notai: ecco le istruzioni della Cassa nazionale

La Cassa nazionale del notariato è un’associazione che svolge attività assistenziali e di previdenza a favore degli iscritti e dei suoi familiari. Gli iscritti alla Cassa sono tutti i notai in esercizio e tutti i professionisti in pensione.

Tra le prestazioni a favore degli iscritti, la Cassa del notariato gestisce anche la previdenza, in particolare la pensione diretta e di anzianità.

Requisiti pensione diretta

A partire dal 2014 i requisiti necessari per accedere alla pensione diretta per notai sono i seguenti:

  • raggiungimento del limite d’età di 75 anni, purché abbia esercitato per almeno 20 anni la professione notarile;
  • per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi;
  • dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 anni devono essere di esercizio effettivo ed i restanti 5 possono essere riscattati e ricongiunti o anche derivare dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge, fermo restando il requisito dell’età che non può essere inferiore a 58 anni;
  • dopo 30 anni di esercizio effettivo, purché abbia almeno 67 anni d’età.

La pensione diretta decorre dal giorno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cessazione del lavoro notarile.

Per ottenere il trattamento previdenziale deve essere inoltrata la domanda alla Cassa nazionale notariato, per il tramite del Consiglio Notarile dell’ultimo distretto in cui il notaio ha esercitato, mediante l’apposito documento.

Requisiti pensione di anzianità

A partire dal primo gennaio 2014 i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità sono i seguenti:

  • raggiungimento del limite di età, purché abbia esercitato per almeno 20 anni l’attività notarile;
  • per inabilità assoluta e permanente;
  • dopo 30 anni di esercizio effettivo fermo restando il requisito di anzianità contributiva che non può essere inferiore a 35 anni;
  • dopo 30 anni di esercizio effettivo quando abbia raggiunto 67 anni di età.

Misura della pensione

Secondo l’articolo 18 del regolamento dell’ente nazionale notarile, la pensione mensile del notaio è calcolata partendo da una somma minima per 10 anni di attività a cui si aggiunge un 2,7% per ogni anno di esercizio eccedente i 10, fino ad un massimo di altri trenta anni di attività.

E’ previsto un aggiornamento annuale, per il quale devono ricorrere determinate condizioni. Secondo il sito della giornata nazionale della previdenza, l’importo minimo stabilito per 10 anni di contribuzione è di 53.389,20 euro annui.

Sempre secondo il sito citato, per ogni anno successivo, l’incremento del 2,7% è pari a 1.441,50 euro annui, con un importo massimo di 96.624,60 euro.

Per ogni figlio a carico minore, fino a 26 anni o inabile, la pensione è maggiorata del 5%, previa domanda dell’interessato.

Il periodo di esercizio che eccede 6 mesi si calcola per un anno intero; se uguale o inferiore, si trascura.

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