Pensionamento d’ufficio nella Pubblica Amministrazione: limiti d’età e condizioni di accesso

Simone Casavecchia

10/04/2015

10/04/2015 - 10:45

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Quando scatta il pensionamento d’ufficio per i dipendenti della Pubblica Amministrazione? La riforma della PA ha introdotto in tal senso nuove regole e nuove disposizioni. Ecco quali.

Pensionamento d’ufficio nella Pubblica Amministrazione: limiti d’età e condizioni di accesso

Il Decreto Legge 90/2014 sulla riforma della Pubblica Amministrazione, ha introdotto nuove regole riguardo al pensionamento d’ufficio, ossia all’obbligo, previsto per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, di lasciare il lavoro al raggiungimento di determinati limiti di età.

A tal proposito occorre distinguere i lavoratori che hanno raggiunto il diritto alla pensione prima del 2011, ossia prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero sulle pensioni, e i dipendenti della pubblica amministrazione che hanno raggiunto i requisiti per la pensione dopo il 2011.

Requisiti pensionistici raggiunti prima del 2011
In base al c. 4, art. 2 del D.L. 101/2013 (e in base alla relativa Legge di conversione 125/2013) i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che hanno raggiunto i requisiti pensionistici prima dell’entrata in vigore del 2011 dovevano necessariamente andare in pensione al compimento dei 65 anni di possibilità senza poter richiedere di permanere in servizio con i nuovi limiti previsti dalla riforma Fornero.
Il DL 90/2014 sulla riforma della Pubblica Amministrazione ha reso ancor più stringente la disposizione richiamata sopra, dal momento che ha escluso anche la possibilità, precedentemente prevista di richiedere comunque il trattenimento in servizio per un biennio.

L’obbligo di lasciare il lavoro al compimento dei 65 anni di età viene quindi confermato e reso obbligatorio per tutti quei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che entro il 31 Dicembre 2011 avevano già raggiunto i seguenti requisiti:

  • lavoratori con 40 anni di contributi versati;
  • lavoratrici con almeno 61 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati;
  • i cosiddetti Quota 96 ovvero i lavoratori e le lavoratrici con la seguente situazione:
    • almeno 60 anni di età anagrafica e almeno 36 anni di contributi versati;
    • almeno 61 anni di età anagrafica e almeno 35 anni di contributi versati;

Rimane sempre possibile anche la risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro ovvero la possibilità per ogni singola Pubblica Amministrazione, di scegliere, a propria discrezione, di collocare a riposo un proprio dipendente al raggiungimento dei 40 anni di contributi, sempre che il diritto alla pensione sia maturato prima del 2011.

Requisiti pensionistici raggiunti dopo il 2011
Per i lavoratori soggetti alla riforma delle pensioni Fornero che, quindi, non hanno raggiunto i requisiti pensionistici entro il 2011, continuano, invece, a rimenere legittima la possibilità di rimanere in servizio fino ai limiti di età fissati, appunto, dalla riforma Fornero, ovvero:

Unica deroga a questa regola viene prevista (sempre dal D.L. 101/2013 e relativa legge di conversione) nel caso in cui il lavoratore abbia raggiunto o superato i 65 anni di età e raggiunga anche la massima anzianità contributiva, in questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta, obbligatoriamente a mettere in atto il pensionamento d’ufficio. La massima anziantà contributiva, per il 2015, è pari a:

  • 42 anni e 6 mesi di contributi versati, nel caso dei lavoratori;
  • 41 anni e 6 mesi di contributi versati, nel caso delle lavoratrici;

Anche nel caso dei lavoratori e delle lavoratrici sottoposti alle regole pensionistiche introdotte dalla riforma Fornero rimane comunque la possibilità della risoluzione facoltativa del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione. In questo caso la PA che decide, a propria discrezione, di adottare questa soluzione, deve dare al lavoratore un avviso motivato almeno sei mesi prima della risoluzione e deve comunque rispettare i vincoli e le soglie di età introdotte dalla riforma della PA (DL 90/2014) ovvero:

  • il lavoratore deve comunque aver raggiunto i requisiti contributivi previsti per il pensionamento;
  • il lavoratore non può comunque essere congedato prima del compimento dei 62 anni di età;
  • il rapporto di lavoro può essere risolto per consentire al lavoratore di godere della pensione anticipata.

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