Partita Iva e prestazione occasionale: ecco quando decade l’obbligo di partita Iva per i professionisti iscritti agli albi

Vittoria Patanè

12 Gennaio 2015 - 11:34

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Prestazione occasionale e Partita Iva. Esiste un’eccezione che consente ai professionisti iscritti agli albi professionali di non aprire la Partita Iva. Ecco qual è e come funziona

Partita Iva e prestazione occasionale: ecco quando decade l’obbligo di partita Iva per i professionisti iscritti agli albi

Gli iscritti agli albi professionali avranno l’opportunità di svolgere prestazioni occasionali mentre svolgono un lavoro dipendente: La normativa attualmente in vigore contempla infatti un’eccezione che permetterà a questi soggetti di svolgere un lavoro occasionale che non sarà sottoposto a limitazioni temporali e di compenso, ma che soprattutto non richiederà l’obbligo della partita Iva.

Questo è quanto si legge nel documento dal titolo “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali” pubblicato pochi giorni fa dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il testo approfondisce la questione e asserisce la possibilità di svolgere prestazioni occasionali nel caso in cui il professionista abbia un lavoro dipendente, senza dover per forza aprire una partita Iva.

Partita IVA professionisti: l’analisi del centro Studi del CNI
In base all’analisi svolta dagli esperti del Centro studi, i professionisti (lavoratori dipendenti) iscritti all’albo avranno l’opportunità di svolgere un lavoro occasionale senza alcun limite temporale e di compenso, ma soprattutto senza l’obbligo di partita Iva. A consentirlo è un’eccezione inserita all’interno della normativa che regola il lavoro occasionale.

La normativa attualmente in vigore, regolata dal decreto legislativo n.276 del 2003, art.61, stabilisce per la cosiddetta prestazione occasionale un limite temporale di 30 giorni. Il compenso invece non deve superare i 5mila euro. Lo stesso articolo però, al comma 3 recita:

Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

In altre parole, il limite imposto per la collaborazione occasionale decade per i professionisti iscritti a un albo che svolgono un lavoro dipendente poiché l’abuso di questa forma contrattuale, in questo caso, non sussisterebbe.

Prestazione occasionale e partita Iva.
Inoltre, in base all’analisi effettuata dal Centro Studi del CNI, l’iscrizione all’albo non è un elemento sufficiente a determinare la professione abituale di un’attività, rendendo obbligatoria l’apertura di una partita Iva.

Un professionista iscritto all’albo che non svolge un’attività di lavoro autonomo ( svolgendo de facto un lavoro dipendente) avrà dunque la possibilità di effettuare una o più prestazioni occasionali senza disporre della partita Iva. Non ci saranno dunque vincoli relativi al compenso o alla tempistica.

Rimane però l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps e quindi di versare i contributi previdenziali nel caso in cui il compenso superi i 5mila euro.

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