Partita IVA 2015, regime dei minimi e forfettario: le possibili novità della Legge di Stabilità 2016

Simone Casavecchia

01/09/2015

09/01/2016 - 11:54

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Un capitolo molto importante della Legge di Stabilità 2016 dovrà essere dedicato a sanare la situazione di stallo creatasi per i titolari di Partita IVA in regime dei minimi e in nuovo regime forfettario: ecco qual è la situazione attuale e le possibili soluzioni allo studio del Governo.

Partita IVA 2015, regime dei minimi e forfettario: le possibili novità della Legge di Stabilità 2016

La situazione dei titolari di Partita IVA in regime dei minimi e in nuovo regime forfettario è uno dei grandi aborti della precedente Legge di Stabilità: un provvedimento iniquo, che va a penalizzare una quantità sempre crescente di giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, sul quale il premier, a pochi mesi dall’emanazione del provvedimento ha versato lacrime di coccodrillo molto poco credibili.
Quello dei regimi agevolati per titolari di Partita IVA è, infatti, una modalità di regolamentazione del rapporto di lavoro che diventa ogni giorno più diffusa e che, almeno, al momento attuale, rischia di diventare estremamente penalizzante, per un numero sempre più elevato di giovani.
Nella scorsa legge di Stabilità è stato, infatti, approvato il nuovo regime forfettario che eleva l’aliquota per l’imposizione fiscale dal 5% al 15% e, regime questo che, allo scattare del trencinquesimo anni di età, diventerà comunque obbligatorio anche per i vecchi titolari di Partita IVA in regime dei minimi che saranno obbligati a passare ad esso.
Dopo le molteplici proteste dei contribuenti e delle associazioni di categoria, si è giunti a mettere una provvisoria toppa alla situazione lo scorso 23 Luglio, quando è stata emanata la risoluzione 67/E dell’Agenzia delle Entrate, con la quale l’amministrazione finanziaria estendeva la possibilità di accedere ancora al vecchio regime dei minimi all’intero 2015.

Partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario: le opzioni per il 2015
Come si ricorderà la Legge di Stabilità emanata alla fine dello scorso anno, introduceva il nuovo regime forfettario con il quale si andavano a sostituire i regimi di vantaggio precedenti, pur mantendo due importanti clausole di salvaguardia, in base alle quali:

  • Chi aveva precedente mente aderito al regime agevolato delle nuove iniziative produttive (ex L. 388/2000) avrebbe potuto optare per il nuovo regime forfettario, continuando a fruire della riduzione di un terzo del reddito per gli anni rimanenti del triennio agevolato. Successivamente è stato chiarito che tali contribuenti non possono decidere di passare al vecchio regime dei minimi;
  • I contribuenti che avevano già aderito al vecchio regime dei minimi avrebbero potuto continuare ad avvalersene fino al compimento del 35° anno di età o fino alla fine del quinquennio agevolato per poi essere obbligati a passare al nuovo regime forfettario;

Situazione differente per chi, invece, ha deciso di aprire la Partita IVA all’inizio di quest’anno: questa tipologia di contribuente potrebbe aver optato direttamente per il nuovo regime forfettario oppure, potrebbe aver sfruttato la prima proroga del regime dei minimi, stabilita sempre all’inizio dell’anno, con la quale veniva consentito l’accesso al vecchio regime agevolato a tutti quei nuovi professionisti che riuscivano a dimostrare di aver avviato l’attività imprenditoriale nell’anno immediatamente precedente (2014).
Caso ancora differente è quello dei contribuenti che hanno deciso di aprire una Partita IVA nel corso del 2015. Per tali contribuenti occorre tener presente che, a partire dal mese di Giugno, è possibile indicare nelle dichiarazioni di inizio attività ai fini IVA, nella sezione «Regimi fiscali agevolati» del quadro B, la scelta a favore del regime dei minimi o del nuovo regime forfettario; a prescindere dalla scelta indicata non deve comunque essere indicato il volume d’affari presunto nell’apposito campo.
Differentemente da quanto avveniva prima, per chi inizia attività di lavoro autonomo la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e la scelta relativa al regime agevolato (minimi o forfettario) effettuata in essa, è «espressione di una specifica scelta del contribuente» che rende rilevanti i comportamenti fiscali tenuti dal contribuente e incide sulle modalità di tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno deciso di aprire una nuova Partita IVA nel 2015, però, potrebbero non aver tenuto conto della Legge 11/2015, entrata in vigore lo scorso 1 Marzo. Tale Legge è il provvedimento di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 192/2014) con il quale è consentito a tutti i contribuenti che avviano un’attività autonoma nel corso del 2015 di avvalersi del regime dei minimi per l’intera durata dell’anno in corso. In quest’ultimo caso i contribuenti che non hanno manifestato l’opzione (tra regime dei minimi e regime forfettario) nella dichiarazione di inizio attività possono comunque avvalersi del regime di minimi, dandone comunicazione nel modello Unico da presentare nel 2016 (redditi 2015).

Partita IVA 2016: le ipotesi allo studio del Governo
Ecco quali sono le possibili ipotesi di riforma del regime agevolato dei titolari di Partita IVA che potrebbero vedere la luce nella Legge di Stabilità:

  • Il regime dei minimi, scelto dai contribuenti che hanno avviato un’attività nel corso del 2015 potrebbe non durare più un solo periodo d’imposta (il solo 2015, come avviene attualmente) ma potrebbe essere esteso per due ulteriori periodi d’imposta. L’imposta sostitutiva applicata per i due periodo d’imposta successivi sarebbe ridotta ad 1/3 quindi dal 15% si tornerebbe al vecchio 5%.
  • Il secondo intervento di riforma potrebbe riguardare il nuovo regime forfettario e potrebbe prevedere l’abrogazione dei limiti differenziati tra compensi e ricavi, a seconda della tipologia di attività, descritta dai Codici ATECO. Una delle ipotesi allo studio dei tecnici dell’Esecutivo è l’applicazione del vecchio limite dei 30000 euro per tutti i soggetti che svolgono attività autonoma, a prescindere dall’attività svolta.
  • ll terzo intervento potrebbe prevedere l’applicazione generalizzata del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, facendo sì che il l’utile di esercizio sul quale si applica l’imposizione fiscale per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata venga determinato tenendo conto dei ricavi effettivamente incassati e delle spese effettivamente sostenute, escludendo in tal modo il criterio di competenza economica.
    In ciascuno dei tre singoli interventi hanno un peso rilevante le ricadute economiche sul bilancio dello Stato e, quindi, le coperture relative. Occorrerà capire, quindi, se tali interventi di riforma siano davvero sostenibili o se saranno rimandati a un momento successivo per mancanza di risorse.

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