Pace fiscale: l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per la definizione delle liti pendenti

Isabella Policarpio

2 Aprile 2019 - 10:52

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Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 1° aprile 2019: istruzioni per la definizione agevolata delle liti pendenti, delle cartelle di pagamento, degli avvisi di liquidazione e dei casi di soccombenza parziale.

Pace fiscale: l’Agenzia delle Entrate comunica le istruzioni per la definizione delle liti pendenti

In data 1° aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare contenente i chiarimenti per la definizione agevolata delle liti pendenti, come previsto dagli articoli 6 e 7 del D.l. 199/2018.

Il comunicato spiega in maniera dettagliata come procedere alla definizione delle liti pendenti in caso di importi omessi, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento nonché come si ripartisce il gettito in caso di soccombenza parziale o per la definizione di sanzioni non collegate ai tributi.

Si ricorda che la definizione agevolata è ammessa solo per le controversie tributarie in cui una delle parti è l’Agenzia delle Entrate e con oggetto atti impositivi (in qualsiasi grado o stato di giudizio) notificati entro il 24 ottobre 2018.

Pace fiscale: come funziona la definizione agevolata delle liti?

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2019 contiene le istruzioni per la definizione agevolata delle liti pendenti in virtù della c.d. Pace Fiscale. Dunque, entro e non oltre il 31 maggio 2019, i contribuenti interessati sono tenuti a trasmettere - in via telematica - la relativa domanda e a pagare l’importo agevolato nella sua interezza. Mentre, in caso di importo superiore a 1.000 euro, entro la stessa data, il contribuente è tenuto a pagare la prima rata, se è stata disposta la rateazione.

In caso di soccombenza del contribuente, l’importo da versare corrisponde al 100% del valore della lite o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018. Invece in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP entro il 24 ottobre 2018, l’importo da versare è pari al 90% del valore della lite.

Sono previsti anche dei pagamenti ridotti pari al 40% o al 15% del valore della lite se l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente in primo o secondo grado di giudizio, oppure pari al 5% del valore della controversia quando il giudizio è pendente in Corte di Cassazione e l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti e tre i gradi di giudizio.

Qualora non ci fossero importi da versare, per la definizione della lite basta il solo invio della domanda.

Pace fiscale: no alla definizione di cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che non si può procedere alla definizione delle liti con oggetto ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.

Dunque, si esclude la definizione delle controversie che hanno ad oggetto ruoli, imposte e ritenute che risultano non versate anche se indicate nella dichiarazione dei redditi (come previsto dagli articoli 38 bis del DPR n. 660/1973 e 54 bis del DPR n. 633/1972). Infatti, in questi casi, il recupero delle imposte omesse avviene attraverso la mera riscossione.

Pace fiscale: la definizione delle liti per sanzioni non collegate al tributo

Per quanto riguarda la definizione delle liti su sanzioni non collegate al tributo, la circolare precisa che questa particolare disciplina si applica a tutti i casi di pendenza delle controversie relative, incluse quelle in Corte di Cassazione.

Invece, le liti pendenti che riguardano esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi a cui si riferiscono, in mancanza dell’importo relativo ad esse, sono definibili in base alle percentuali fissate dal decreto relativamente allo stato e al grado della controversia: 100%, 90%, 40%, 15%, 5%.

Pace fiscale: casi di soccombenza parziale

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate illustra anche le modalità di definizione agevolata nelle ipotesi in cui il giudice di primo o di secondo grado abbia dato ragione al contribuente solo parzialmente, ovvero nei casi di soccombenza parziale.

Inoltre, la circolare (qui allegata) fornisce degli esempi in merito alla ripartizione delle spese tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate quando la soccombenza è reciproca.

Per esempio, quando la soccombenza parziale rileva da una sentenza di secondo grado, si applicherà il 15% sulla parte del valore della lite per la quale la pronuncia del giudice ha stabilito la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e il 100% sulla restante parte.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 1°aprile 2019
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