Redditometro: parola che i contribuenti hanno imparato a conoscere, anzi hanno dovuto imparare a conoscere, dopo averne sentito parlare come “arma del fisco” per stanare gli evasori e da lì a far scattare gli allarmismi il passo è breve.
Ecco perchè vi proponiamo questa guida per il contribuente grazie alle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (circolare n.24/E del 31 luglio 2013) al fine di fare definitivamente luce su questo strumento diretto all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, la cui determinazione sintetica avviene mediante due presunzioni, che devono essere precise e concordanti:
- una relativa per cui si presume che le spese di un determinato periodo d’imposta siano state finanziate con redditi del periodo stesso;
- l’altra basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (differenziati in funzione del proprio nucleo familiare e dell’area geografica).
Le voci di spesa
Gli elementi che concorrono alla determinazione del reddito complessivo accertabile sono così individuati:
- spese certe (è sicura sia la presenza delle stesse che la loro attribuzione al contribuente): tracciate e quindi oggettivamente esistenti e individuabili dal Fisco;
- spese per elementi certi (è certa la presenza, ma non la quantificazione attribuibile al contribuente): sono individuate mediante l’applicazione di valori medi rilevati dai dati ISTAT o dall’analisi degli operatori dei settori economici di riferimento;
- spese ISTAT: si tratta di spese presunte per servizi e beni di uso corrente con un ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie;
- spese per incrementi patrimoniali;
- quota di risparmio formatasi nell’anno oggetto di verifica.
Ricordiamo che le spese ISTAT si riferiscono a tutto il nucleo familiare così la quota del contribuente nel mirino del fisco verrà così individuata:
- in presenza di redditi dichiarati si terrà conto del rapporto tra il reddito totale in capo al contribuente e quello dichiarato complessivamente dai membri del nucleo familiare;
- in assenza di redditi dichiarati dai membri del nucleo familiare si farà riferimento al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e le spese complessive dell’ intero nucleo familiare.
Le voci di spesa sono riconducibili a diverse macro categorie:
- generi alimentari e abbigliamento;
- abitazione (mutuo, affitto, condominio, manutenzione ordinaria, collaboratori domestici);
- combustibili ed energia;
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
- sanità (spese sostenute per sé e/o familiari a carico tenuto conto degli oneri detraibili indicati nella dichiarazione dei redditi);
- trasporti (auto, moto, imbarcazioni, aeromobili);
- comunicazioni;
- istruzione (libri, tasse scolastiche, corsi lingue);
- tempo libero (circoli sportivi, culturali, abbonamenti stabilimenti balneari);
- investimenti;
- altri beni (assicurazioni infortuni, danni o malattie, assegni periodici al coniuge, spese per alberghi e viaggi).
I controlli
In questa prima fase i controlli, nonché la selezione dei contribuenti a rischio di evasione, saranno eseguiti sulla base delle spese certe e di quelle per elementi certi, mentre non verranno considerate le spese per uso corrente o quelle ISTAT, che verranno, invece, utilizzate solo in via integrativa per la ricostruzione del reddito. Come potranno difendersi i contribuenti? Conservando gli scontrini, ovviamente delle spese considerevoli, nonchè la documentazione di donazioni e/o eredità che testimonierebbero la possibilità di sostenere determinate spese pur avendo un reddito che non lo consentirebbe.
Il contraddittorio
Il contraddittorio sarà obbligatorio ex lege e seguirà due fasi.
La prima fase si baserà sulle spese certe, le spese per elementi certi, le spese per investimenti e la quota di risparmio attribuita al contribuente dall’Amministrazione finanziaria. In particolare i contribuenti potranno:
- fornire una documentazione diretta ed esaustiva circa le spese certe per dimostrare le errate o inesatte informazioni di cui dispone l’Amministrazione;
- circa le spese per elementi certi potranno fornire una documentazione utile a smentire la ricostruzione induttiva del Fisco;
- per gli investimenti si potrà fornire la prova della formazione della provvista e l’uso della stessa per uno specifico investimento;
- infine, per la quota di risparmio, il contribuente potrà fare riferimento ad ogni elemento utile e funzionale alla formazione della quota stessa.
Il contraddittorio termina qui se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi. Viceversa, entreranno in gioco le spese ISTAT. Al termine della prima fase, il contribuente sarà chiamato per la seconda in cui “l’Ufficio dovrà fare riferimento a quanto emerso nel corso dell’ istruttoria svolta , con particolare riguardo ai contenuti dei verbali degli incontri precedenti e agli elementi ed alle argomentazioni del contribuente , nonché alle osservazioni dell’ufficio stesso”.
Cosa succede dopo?
- se si giunge al perfezionamento dell’accertamento con adesione, il contribuente può beneficiare delle sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo edittale;
- se il contribuente non si sia presentato al contraddittorio, verrà emesso un avviso di accertamento in cui dovranno essere specificate “le vicende dell’ intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte” per evitare la nullità dell’avviso per “difetto di motivazione”.
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