La Naspi è il nuovo ammortizzatore sociale che, dal prossimo Maggio 2015, sostituirà le precedenti Aspi e Mini Aspi: ecco chi sono i beneficiari, come varieranno gli importi del sussidio e quali sono i casi di cumulabilità con altre attività lavorative.
Per effetto dei primi decreti attuativi del Jobs Act, dal prossimo 1 Maggio 2015 entrerà in vigore la Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego che sostituisce i precedenti sussidi di disoccupazione, introdotti dalla Riforma Fornero.
Requisiti
La Naspi 2015 spetterà a tutti i lavoratori privati sottoposti a contratto a tempo indeterminato e ai lavoratori, sia pubblici che privati, soggetti a contratto a tempo determinato che perderanno il lavoro per cause non dipendenti dalla loro volontà. Per richiedere il sussidio all’INPS, tali lavoratori, oltre allo stato di disoccupazione volontaria, dovranno anche dimostrare di aver versato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione e di aver svolto almeno 18 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’inizio della disoccupazione. Dal sussidio sono esclusi i lavoratori agricoli mentre i lavoratori che ne usufruiscono, qualora abbiano figli a carico o siano vicini all’età pensionabile, potranno usufruire anche dell’Asdi, ovvero del nuovo assegno di disoccupazione (pari al 75% dell’Aspi e di durata semetrale).
Modalità di calcolo
Per calcolare l’importo dell’Assegno della Naspi, occorre considerare la retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni (ovvero la parte di stipendio su cui sono stati versati i contributi). Tale importo va diviso per il numero di settimane di contribuzione effettiva e, poi, moltiplicato per 4,33. Se il valore ottenuto è:
- inferiore ai 1.195 euro mensili l’indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione (il valore dei 1195 euro mensili è da tenere in considerazione per il solo 2015, poi dovrà essere rivalutato);
- superiore ai 1.195 euro mensili l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione a cui deve essere aggiunto il 25% della differenza tra il valore della retribuzione stessa e 1195.
L’indennità mensile non può, in alcun caso, superare i 1300 euro mensili (anche in questo caso la soglia limite sarà aggiornata annualmente).
Dal quinto mese di fruizione l’indennità viene ridotta del 3%; nel 2016 l’indennità sarà ridotta del 3% dal quarto mese di fruizione.
Durata e condizioni di fruizione
La durata della Naspi è proporzionale al numero di settimane lavorate negli ultimi anni: più nello specifico la Naspi è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi 4 anni. La durata massima della Naspi sarà, quindi, di due anni, per i lavoratori che si entrano in uno stato di disoccupazione dal 1 Maggio 2015 fino a tutto il 2016. Dal 1 Gennaio 2017 la durata massima della Naspi viene ridotta a 18 mesi.
La Naspi viene erogata a condizione che il lavoratore disoccupato partecipi a iniziative di attivazione lavorativa e di riqualificazione professione. Il sussidio va richiesto entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e può essere erogata anche in un’unica soluzione se il lavoratore decide di destinarla all’auto-impiego.
Casi di cumulabilità
Nel periodo in cui il lavoratore disoccupato usufruisce della Naspi può essere impiegato anche in rapporti di lavoro subordinato privi di durata, purché il reddito conseguito non ecceda mai la soglia degli 8145 euro, ossia la soglia di esclusione dall’imposizione fiscale.
Il lavoratore che inizia un nuovo lavoro nel momento in cui percepisce la Naspi, è comunque tenuto a darne comunicazione all’INPS, indicando il ricavo annuo che prevede di conseguire. In questo caso il sussidio di disoccupazione viene ridotto dell’80% dei compensi preventivati, nel periodo compreso tra l’inizio dell’assegnazione della Naspi e la fine dell’anno in corso. Tale riduzione del sussidio è soggetta a rettifica e a conguaglio in al momento della presentazione dei redditi, dove vengono indicati gli introiti effettivi e non presunti.
Il limite di 8145 euro annuo vale anche nel caso in cui un lavoratore richieda la Naspi in seguito alla perdita di un lavoro part-time e, successivamente, continui comunque a percepire redditi da altri lavori part-time in essere.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato, beneficiario della Naspi, ottenga un contratto di lavoro a tempo subordinato della durata massima di 6 mesi, con proventi superiori agli 8145 euro, può comunque mantenere il beneficio del sussidio di disoccupazione, anche se il sussidio viene sospeso nel periodo in cui il lavoratore risulta occupato con il nuovo contratto a termine.
Se il lavoratore disoccupato che gode della Naspi, intraprende un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato, può comunque continuare a godere del sussidio purché i suoi redditi annuali siano inferiori ai 4800 euro.
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