Dopo esserci occupati del Modello Unico 2013 PF, oggi è il turno di quello “che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2013 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto” (Agenzia delle Entrate, Provv. 31.1.2013, prot. 2013/13141), il Modello Unico 2013 SP.
Chi deve presentare il Modello Unico SP?
Sono obbligati alla presentazione del modello suddetto:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, a seconda della loro costituzione, unanimità o maggioranza);
- le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici in base all’esercizio di un’attività commerciale o meno);
- le associazioni senza personalità giuridica;
- le aziende coniugali (se i coniugi sono soci, cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
- GEIE (gruppi europei di interesse economico).
Non sono invece obbligati:
- le aziende coniugali non condotte in forma societaria dai coniugi, ce devono presentare il Modello Unico 2013 PF;
- i condomini che sono invece obbligati alla presentazione del modello 770 semplificato se, hanno effettuato ritenute in qualità di sostituti d’imposta;
- le società di persone ed equiparate non residenti in territorio italiano, che devono invece presentare il Modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Unico enti non commerciali ed equiparati.
Come si presenta il Modello Unico SP?
A differenza del Modello Unico PF, il modello per le società può essere presentato solo telematicamente:
- direttamente tramite gli stessi servizi dell’Agenzia delle Entrate: Fisconline, purchè il contribuente debba presentare il modello 770 per un numero inferiore a 20 soggetti, Entratel nel caso il modello riguardi più di 20 soggetti;
- indirettamente tramite gli intermediari abilitati.
Quando si presenta il modello?
L’Unico SP 2013 deve essere presentato entro il 30 settembre. La presentazione in ritardo è soggetta alle stesse procedure del Modello Unico 2013 PF. Il Modello Unico 2013 SP si può scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate, con relative istruzioni e gli indicatori di normalità economica.
Le novità 2013
Le novità 2013 in merito al Modello Unico SP ineriscono ai quadri RG (Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata), RF (Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria), RS (prospetti comuni ai Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ), RB e RX, dove compare una nuova sezione in cui i contribuenti che non presentano la dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto in via autonoma hanno la possibilità di chiedere il rimborso dell’eventuale imposta sul valore aggiunto a credito. Vediamo nello specifico le novità di maggior interesse.
Quadri RE, RF, RG: come compilarli?
La prima riga dei quadri RE, RG e RF deve essere compilata dai contribuenti nei confronti dei quali vigono cause di esclusione dall’applicazione in sede di accertamento degli studi di settore, utilizzando i codici seguenti:
- codice 1: per “l’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”;
- codice 2: per “la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta”;
- codice 5: per un periodo di non attività a causa della liquidazione ordinaria dell’azienda.
Negli ultimi due casi resta l’obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati necessari all’applicazione degli studi di settore.
La prima riga dei quadri RG o RF deve essere compilata dai contribuenti nei cui confronti vigono cause di inapplicabilità degli studi di settore, mentre quelli contro cui vigono clausole di esclusione dall’applicazione dei parametri (D.P.C.M. 27.3.1997, che ha modificato il d.p.c.m. 29.1.1996) devono compilare la casella apposita della prima riga dei quadri RE, RF, RG con i seguenti codici:
- codice 2: cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- codice 6: determinazione del reddito con criteri forfetari;
- codice 7: indicatori alle vendite a domicilio.
Quadro RF (Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria)
Le variazioni in aumento che interessano il quadro RF sono le seguenti:
- Riga RF17. Nella colonna 1 vanno indicate le erogazioni liberali imputate al Conto economico, tranne quelle indicate nel D.P.R. 917/1986, art. 100, comma 2, lettera h. Nella colonna 2 vanno invece indicate le spese per le opere o i servizi forniti direttamente o indirettamente e di cui sono beneficiari tutti i dipendenti, sostenuti volontariamente per scopi specifici di: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Nella stessa colonna vanno indicate le spese concernenti l’impiego di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che prestano servizio a favore delle Onlus, Entrambi gli importi della colonna 2 ineriscono alla parte eccedente dell’importo deducibile;
- Riga RF18. Deve essere indicato l’importo non deducibile delle spese per i mezzi di trasporto a motore;
- Riga RF26. Vengono indicate le perdite su cambi, derivanti dalla valutazione dei debiti e dei crediti e imputate al Conto economico, anche sotto forma di obbligazioni.
Le variazioni in diminuzione:
- Riga RF44. Nella colonna 1 sono indicati i componenti imputati al patrimonio, mentre nella colonna 2 l’importo complessivo dei componenti negativi imputati al patrimonio e fiscalmente necessari per l’applicazione dei principi contabili internazionali, a lordo dei differenziali attribuiti a patrimonio;
- Riga RF46. Nella colonna 1 viene indicato il bonus capitalizzazione e nella colonna 2 le reti di impresa;
- Riga RF47. Con il codice 28 va indicato l’importo della deduzione forfetaria dell’art. 34 della legge 183/2011, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
Quadro RE (Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni)
Il Quadro RE è dedicato alle società semplici e alle associazioni tra artisti e professionisti che devono dichiarare redditi di lavoro autonomo proveniente dall’attività professionale.
- Riga RE11. Questo spazio è riservato all’indicazione dell’ammontare totale delle retribuzioni, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei dipendenti e del datore di lavoro, nonché delle ritenute fiscali, dell’ammontare di acconti e anticipazioni, di premi pagati alle compagnie assicurative e quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza sviluppate nel periodo d’imposta, oltre quella parte di indennità non coperta da precedenti accantonamenti. La deduzione dei compensi non è deducibile quando si tratta: di coniuge, figli affiliati o affidati, minori, inabili al lavoro, ascendenti del socio.
- Riga RE12. Questo spazio è dedicato all’ammontare totale dei compensi versati a terzi per servizi o prestazioni professionali afferenti direttamente l’attività artistica e/o professionale del contribuente.
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