Modello Unico 2013 PF: guida e novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate

Valentina Pennacchio

4 Marzo 2013 - 12:27

Modello Unico 2013 PF: guida e novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate

Il Modello Unico 2013 PF è il modello di dichiarazione unificato compensativo che consente ai contribuenti (persone fisiche) di presentare in forma unificata la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA. Il Modello 2013, riferito al periodo d’imposta 2012, è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 31 gennaio 2013, che ha introdotto diverse novità. Vediamo la guida.

Chi deve presentare il modello Unico?

Sono obbligati alla presentazione del Modello Unico tutti i contribuenti che nel 2012:

  • hanno beneficiato di redditi d’impresa (anche in partecipazione), di lavoro autonomo per cui è necessaria la partita IVA, di redditi non dichiarabili con il Modello 730/2013, di redditi derivanti da “trust” in qualità di beneficiario e di plusvalenze provenienti dalla cessione di partecipazioni qualificate o dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società con sede in territori a fiscalità privilegiata con titoli non negoziati in mercati regolamentati;
  • non risultano residenti in Italia;
  • risultano collaboratori familiari;
  • hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IRAP, IVA, Modello 770 ordinario e semplificato;
  • risultano lavoratori con contratto a tempo indeterminato, cessato al momento della suddetta presentazione al Caf o al professionista abilitato;
  • beneficiano di redditi di lavoro dipendente, erogati da datori non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto, nell’anno di presentazione della dichiarazione.

Alcuni contribuenti, pur presentando il Modello 730, potrebbero dover presentare alcuni quadri del Modello Unico:

  • quadro RM: necessario per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, quindi per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sulle attività detenute all’estero (IVAFE);
  • quadro RT: necessario alla dichiarazione di alcune plusvalenze finanziarie;
  • quadro RW: inerente agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria (detenuti al 31 dicembre 2012), nonchè ai trasferimenti eseguiti per un importo totale superiore a 10.000 euro (relativo sempre all’anno precedente).

Come si presenta il Modello Unico?

Il Modello Unico va presentato telematicamente:

  • direttamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline (se bisogna presentare il modello 770 per meno di 20 soggetti) o Entratel (se bisogna presentare il modello 770 per più di 20 soggetti);
  • indirettamente tramite intermediari abilitati.

Possono presentare il Modello Unico in formato cartaceo presso un Ufficio postale i contribuenti che:

  • non possono presentare il Modello 730 (pur avendo redditi dichiarabili con lo stesso) perché non hanno un datore di lavoro o non sono titolari di pensione;
  • pur avendo redditi dichiarabili con il 730, necessitano di alcuni quadri del Modello Unico: RM (redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, imposte su immobili e attività finanziarie all’estero), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero), AC (comunicazione dell’amministratore di condominio);
  • presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Tempi di presentazione

Il Modello Unico va presentato entro il 30 settembre 2013 in via telematica e tra il 2 maggio e il 30 giugno in formato cartaceo. Qualora i contribuenti presentino il Modello oltre i termini previsti (entro 90 giorni dalla scadenza), sono tenuti ad una sanzione da 258 a 1.032 euro. Questo importo può essere evitato se entro i 90 giorni il contribuente versa spontaneamente la sanzione ridotta di 25 euro.

Il Modello Unico 2013

E’ possibile scaricare il Modello Unico 2013 con relative istruzioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

Le novità 2013

Le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate per il Modello Unico 2013 PF riguardano: il Quadro RA (redditi dei terreni), il Quadro RB (redditi dei fabbricati), il Quadro RC (Redditi di lavoro dipendenti e assimilati), il Quadro RP (Oneri e spese), il Quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, imposte su immobili e attività finanziarie all’estero), il Quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria) e il Quadro LM (Reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità). Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato.

Quadro RA (redditi dei terreni)

A decorrere dal 2012, per effetto dell’IMU, non sono dovuti IRPEF e relative addizionali sul reddito dominicale per terreni non affittati, per cui si deve tenere conto esclusivamente del reddito agrario, ancora oggetto delle imposte ordinarie sui redditi. Sui terreni affittati risultano dovute sia l’IMU che l’IRPEF. Quest’ultima imposta è dovuta anche per i terreni esenti dall’IMU, anche se non affittati.

Quadro RB (redditi dei fabbricati)

A decorrere dal 2012, l’IMU subentra all’IRPEF e alle relative addizionali (regionale e comunale) dovute per redditi dei fabbricati non affittati, inclusi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Nel quadro RB, ai fini del calcolo per i redditi dei fabbricati, si tiene conto solo degli immobili concessi in locazione (individuati nella colonna 2 dai seguenti codici: codice 3 locazione a canone libero; codice 4 equo canone; codice 8 locazione a canone concordato agevolato; codice 11 locazione parziale dell’abitazione principale a canone libero; codice 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo).

Quadro RC (Redditi di lavoro dipendenti e assimilati)

Nella colonna 1 (tipologia) delle righe da RC1 a RC3 con il codice 4 vanno indicati i redditi di lavoro dipendente reso all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 euro. Nella colonna 3 (reddito) deve essere indicato l’intero importo dei redditi percepiti, inclusa la quota esente (6.700 euro), che va invece specificata nella colonna 1 della riga RC5. L’importo totale dei redditi percepiti, inclusa la quota esente, sarà funzionale al calcolo dell’IRPEF per il 2013.

Quadro RP (Oneri e spese)

Nel quadro RP sono introdotte le seguenti novità:

  • Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio: dal 26.6.2012 al 30.6.2013 detta detrazione è elevata al 50% (dal 36%) e va indicata nella Sezione III A del Quadro RP, mentre il limite di spesa su cui calcolarla è stato maggiorato di quasi 50.000 euro, passando dalla cifra di 48.000 euro a quella di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio del 50% per il 2012 è dovuta per gli esborsi riferiti al periodo 26 giugno 2012/31 dicembre 2012 nei limiti di 96.000 e al netto di quelli sostenuti fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro;
  • Detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico: nella Sezione IV del Quadro RP va indicata detta detrazione nella misura del 55%, prorogata al 30 giugno 2013 ed estesa agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • Contributi Ssn: detti contributi versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per auto possono essere deducibili esclusivamente per la parte di contributi eccedente l’importo di 40 euro, che va indicata nella colonna 2 della riga RP21;
  • Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose: sono deducibili dal reddito fino all’importo di 1.032,91 euro, da specificare nella riga RP24, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia.

Quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, imposte su immobili e attività finanziarie all’estero)

A decorrere dal 2012, il contribuente dovrà liquidare separatamente l’IVIE e l’IVAFE, i cui dati vanno indicati, rispettivamente, nella Sezione XV A e nella Sezione XV B.

Quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria)

Nella Sezione II B del Quadro RT va indicata la liquidazione dell’imposta sostitutiva del 20% su plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria.

Quadro LM (Reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

Al posto del Quadro CM è stato inserito quello LM dedicato al nuovo regime di vantaggio dei contribuenti minimi (nuovi imprenditori, artigiani e professionisti).

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