Modello 730/208 detrazione spese di ristrutturazione: ecco tutte le istruzioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.
Anche le spese di ristrutturazione sostenute nel 2017 e negli anni precedenti possono essere indicate nel modello 730/2018.
Nel modello 730 precompilato saranno già inserite alcune di queste spese ma prima dell’invio è bene controllare che gli importi siano stati indicati correttamente.
La detrazione per le spese di ristrutturazione prevista per il 2018 varia a seconda dei periodi in cui sono stati effettuati gli interventi. Per esempio spetta la detrazione del 36% per tutti gli interventi effettuati fino al 25 giugno 2012 con un limite di spesa massimo pari a 48.000 euro.
Per le spese di ristrutturazione sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017 la detrazione prevista è del 50% nel limite di spesa massimo di 96.000 euro.
Le detrazioni possono essere richieste anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio.
Vediamo insieme come devono essere inserite le spese di ristrutturazione sostenute nel 2017 e negli anni precedenti nel modello 730/2018 al fine di poter beneficiare delle detrazioni previste.
Importi e limiti
Come abbiamo appena accennato le spese di ristrutturazione sostenute nel 2017 e negli anni precedenti possono essere inserite nel modello 730/2018.
Possono beneficiare del bonus ristrutturazioni tutti quei contribuenti che nel 2017 e negli anni precedenti hanno sostenuto spese per la riqualificazione di immobili, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, e per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.
Per i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazione nel 2017 la detrazione prevista è del 50% nel limite di spesa massimo di 96.000 euro. La detrazione per la ristrutturazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per ciò che concerne invece le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione nel periodo che va dal 1° ottobre 2006 fino al 25 giugno 2012 la detrazione prevista è del 36% nel limite di spesa massima di 48.000.
Per le spese sostenute nel periodo che va dal 26 giugno al 31 dicembre 2016 la detrazione è sempre del 50% con un limite di spesa massimo pari a 96.000 euro.
I soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare delle detrazioni previste per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2017 e negli anni precedenti sono i seguenti:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
- società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- conviventi more uxorio;
- futuro acquirente.
Possono beneficiare delle detrazioni anche i contribuenti che hanno sostenuto spese per la ristrutturazione di parti comuni del condominio.
Nel caso di nomina di un amministratore di condominio, le spese sostenute nel 2017 che danno diritto alla detrazione saranno inserite nel modello 730/2018 precompilato, disponibile a partire dal 16 aprile 2017 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
I dati dovranno essere controllati e in caso di errori o omissioni si potrà procedere alla correzione a partire dal 2 maggio 2018.
Le spese ammissibili
Le detrazioni fiscali spettano per le seguenti tipologie di lavori:
- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
- lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc..);
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
- interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
- interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;
- interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;
- riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);
- installazione di apparecchi di rilevazione di gas;
- monitoraggio di vetri anti-infortunio;
- installazione corrimano.
Documenti da conservare per ricevere le detrazioni
Per beneficiare delle detrazioni previste per le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia occorre conservare alcuni documenti che attestino l’effettivo sostenimento della spesa.
In contribuenti quindi dovranno conservare i seguenti documenti:
- domanda di accatastamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale Ici-Imu;
- delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori (parti comuni edifici residenziali) e tabella della ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori;
- concessioni, autorizzazioni allo svolgimento dei lavori o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante data di inizio dei lavori e compatibilità con le spese ammesse al Bonus ristrutturazioni.
Inoltre per godere delle detrazioni fiscali è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale. Nel bonifico dovranno essere indicati i seguenti dati:
- causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o Partita Iva del beneficiario del pagamento.
Compilazione del modello 730/2018
Per godere delle detrazioni previste per le spese di ristrutturazione sostenute nel 2017 e negli anni precedenti si dovrà procedere alla compilazione del modello 730/2018. In particolare si dovrà compilare il Quadro E sez. III-A III-B dal rigo E41 al E53.
Oltre ad indicare il codice fiscale, la spesa sostenuta, l’anno in cui sono stati effettuati i lavori il contribuente dovrà compilare nella sezione III-B i righi E51/E53 con i dati catastali identificativi dell’immobile.
I righi da E41 a E43 dovranno essere compilati per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nella colonna 1 si dovrà indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese di ristrutturazione (dal 2008 al 2017).
La colonna 2 invece dovrà essere compilata solo nei seguenti casi:
- spese sostenute nel 2012;
- spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche nel 2013, 2014, 2015, 2016 o nel 2017.
La colonna 3 (Codice fiscale) dovrà essere compilata nel caso di:
- lavori su parti condominiali;
- interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es società di persone);
- comunicazione al Centro Operativo di Pescara per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011;
- acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati.
La colonna 4 (Interventi particolari) va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:
- “1” nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- “4” nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.
La colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione) dovrà essere compilata indicando il codice 4 se il contribuente nell’anno 2017 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.
La colonna 8 (Numero rata) dovrà essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2017. Per le spese sostenute nel 2017 va indicato il numero “1”.
Nella colonna 9 (Importo spesa) bisognerà indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1.
La colonna 10 invece dovrà essere compilata per le spese sostenute nel 2017, insieme alla successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di compilazione del modello 730/2018 che potete scaricare di seguito.
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