Il MIUR ha fatto chiarezza in merito al riconoscimento delle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania: sono validi solamente i titoli di coloro che hanno frequentato le scuole rumene.
Giro di vite per le abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania: come indicato nell’avviso emanato dal Miur lo scorso 2 aprile, infatti, sono state introdotte - per volontà del Ministro Bussetti - delle nuove regole affinché l’abilitazione sia ritenuta valida anche in Italia.
Questo avviso è molto importante perché si rivolge anche a coloro che essendo in possesso di un titolo abilitante conseguito in Romania (dove abilitarsi all’insegnamento risulta essere più semplice rispetto all’Italia) sono stati ammessi con riserva a partecipare all’ultimo concorso scuola riservato agli abilitati; lo stesso vale per chi al momento svolge un incarico di supplenza assegnato con lo scorrimento della II fascia della Graduatoria d’Istituto, nella quale possono essere inseriti solamente gli insegnanti abilitati.
Ebbene, il Miur ha previsto dei requisiti più specifici affinché un’abilitazione conseguita in Romania possa essere valida anche in Italia: nuove regole che porteranno molti insegnanti a perdere il posto oggi ricoperto.
MIUR: quando l’abilitazione conseguita in Romania è valida anche in Italia
Prendere laurea e abilitazione all’insegnamento in Romania non è sufficiente per insegnare in Italia: lo ha chiarito il Ministero dell’Istruzione con l’avviso n°563 pubblicato lo scorso 2 aprile.
Affinché un docente che ha completato l’iter universitario in Romania prendendo qui anche l’abilitazione all’insegnamento possa essere considerato abilitato anche in Italia è necessario che questo abbia frequentato la scuola rumena. Anche il percorso di studio pre-universitario, quindi, deve essere essere stato svolto in Romania affinché laurea e abilitazione vengano riconosciuti dal nostro ordinamento.
Nuove regole per l’abilitazione conseguita in Romania: e adesso?
Questa novità riguarda diversi insegnanti, i quali presto potrebbero perdere il posto da loro ricoperto. Ricordiamo, infatti, che nell’ultimo concorso scuola riservato agli abilitati il Miur ha accolto provvisoriamente le istanze di partecipazione presentate da quei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’estero.
L’accettazione della candidatura, infatti, è avvenuta con “riserva” visto che il Miur ha rimandato qualsiasi decisione definitiva al termine del procedimento amministrativo di riconoscimento dell’abilitazione estera.
Solamente qualora il Ministero avesse accertato la validità del titolo, quindi, gli effetti del concorso sarebbero diventati definitivi.
Per questo motivo quei docenti ammessi con riserva ai quali oggi è stata assegnata una cattedra di ruolo saranno presto licenziati, a meno che laurea e abilitazione prese in Romania non siano arrivate in seguito ad percorso pre-universitario seguito sempre nello stesso Paese. Tutti gli altri perderanno il posto visto che il Ministero dell’Istruzione, dopo una lunga fase di riflessione, ha deciso di rigettare le domande di riconoscimento del titolo conseguito in Romania.
Lo stesso vale per coloro che sono iscritti alla II fascia della Graduatoria di Istituto e attualmente ricoprono un incarico di supplenza: questi, oltre a dover lasciare la cattedra saranno anche esclusi dalla II fascia poiché è riservata ai soli docenti abilitati.
La declaratoria di invalidità dei suddetti titoli, quindi, comporterà l’annullamento di qualsiasi procedura di reclutamento avvenuta - con riserva - sulla base degli stessi.
La decisione del MIUR è legittima?
Non sembrano esserci dubbi sulla legittimità della decisione del Miur che si fonda su quanto descritto dall’articolo 31 - comma I - della direttiva 2013|55|EU, nel quale si legge che:
Se in uno Stato membro ospitante, l’accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro può permettere l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestazione di competenza o del titolo di formazione [...] prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul proprio territorio.
Questo, però, vale solo in presenza delle “stesse condizioni”, che nel caso della Romania si considerano esistenti solo nel caso l’interessato abbia anche frequentato le scuole pre-universitarie nel territorio rumeno.
D’altronde, lo stesso Governo rumeno ha pubblicato una nota di chiarimento con il quale ha specificato che “l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della direttiva 2005|36|Cu sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania al fine di svolgere l’attività didattiche all’estero si rilascia al richiedente solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.
Abilitazione al sostegno: non valida se conseguita in Romania
Lo stesso vale anche per le abilitazioni al sostegno conseguite in Romania che non saranno riconosciute come valide dal Miur per insegnare in Italia.
Questo perché, come chiarito dall’avviso pubblicato dal Miur, in Romania esistono ancora le classi differenziali, con l’insegnamento di sostegno che viene impartito in apposite scuole speciali. Non c’è quindi alcuna corrispondenza con l’ordinamento scolastico italiano dove invece l’alunno che necessita del sostegno è inserito direttamente nelle classi ordinarie.
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