Mini-Aspi 2014: requisiti e domanda. Ecco la guida aggiornata

Marta Panicucci

21/12/2013

17/03/2014 - 10:19

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Mini-Aspi 2014: requisiti e domanda. Ecco la guida aggiornata

La Mini-Aspi è una prestazione a sostegno del reddito che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Si tratta di una prestazione erogata dall’Inps, in seguito alla domanda dell’interessato e alla verifica dei requisiti del richiedente. La Mini-aspi è entrata in vigore il primo gennaio del 2013 con l’approvazione della riforma del lavoro Fornero.

E’ una prestazione a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto il lavoro in maniera involontaria. Rispetto all’indennità di disoccupazione Aspi richiede dei requisiti contributivi ridotti.

Requisiti necessari

L’indennità di disoccupazione ridotta Mini-Aspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che si sono trovati nella condizione di disoccupati, loro malgrado.

Tra questi hanno il diritto alla Mini-Aspi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Al contrario non possono chiedere la Mini-Aspi:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Il lavoratore deve fornire al Centro per l’impiego del suo comune di domicilio una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Requisito fondamentale per il riconoscimento del diritto alla prestazione Mini-Aspi è la perdita di lavoro involontaria. Se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni o risoluzione consensuale tra lavoratore e datore di lavoro, il primo non ha diritto a chiedere l’indennità.

Al contrario, in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ovvero di dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto alla Mini-Aspi.

Requisito contributivo

Rispetto all’Aspi, che ha sostituito l’indennità di disoccupazione ordinaria, il requisito contributivo richiesto per la Mini-Aspi è inferiore. Sono sufficienti 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. L’anzianità contributiva invece, non è richiesta.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Non possono essere considerati invece i periodi di lavoro all’estero a meno che l’Italia non abbia stipulato con lo stato straniero in questione convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Infine non possono essere considerati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo i periodi di:

  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Domanda per la Mini-Aspi

La domanda può essere inoltrata all’Inps a partire dall’ottavo giorno successivo al termine dell’ultimo rapporto di lavoro. Per ottenere il riconoscimento al diritto alla prestazione Mini-Aspi l’interessato deve rispettare tempi e modalità per la trasmissione della domanda.

La domanda in questione deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Come anticipato la domanda può essere inoltrata a partire dall’ottavo giorno successivo al licenziamento e non oltre i due mesi da quella data. Per riassumere, la domanda deve essere inviata entro queste scadenze:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

La prestazione decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Nel compilare la domanda l’interessato deve anche richiedere le modalità di accredito della Mini-Aspi. L’indennità infatti può essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Misura della Mini-Aspi

La Mini-Aspi viene erogata sotto forma di indennità mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La misura della prestazione è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat. L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2014 non è ancora stato fissato tale limite).
  • al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (non ancora disponibile per il 2014).

Sospensione e decadenza

La Mini-Aspi può essere sospesa in caso di rioccupazione dell’interessato. La sospensione avviene in caso di contratto di lavoro subordinato; l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio per un periodo massimo di cinque giorni.

Terminato il periodo di sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.

L’indennità Mini-Aspi decade definitivamente in caso di:

  • Perdita dello stato di disoccupazione;
  • Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
  • Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
  • Pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
  • Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
  • Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.

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