MiFID 2: il testo completo

Flavia Provenzani

31/10/2017

05/02/2018 - 13:06

condividi

La nuova direttiva di regolamentazione dei mercati europei sarà attiva da gennaio 2018: ecco il testo completo per prepararsi al meglio.

MiFID 2: il testo completo

Testo della MiFID 2 in forma integrale - Nonostante la guida a cosa cambia con la MiFID 2 redatta da Money.it dia già una panoramica approfondita sulle novità che la direttiva modificata sulla regolamentazione dei mercati finanziaria dell’Unione Europea andrà ad introdurre, poter consultare il testo completo risulta utile per prepararsi al meglio a quella che è già stata definita come una rivoluzione sui mercati.

Testo MiFID 2

Di seguito il primo articolo del testo della MiFID 2, direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE:

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  • visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
  • vista la proposta della Commissione europea,
  • previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
  • visto il parere della Banca centrale europea (1),
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
  • deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

[...]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.

2. La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:
a) autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
b) prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante
lo stabilimento di una succursale;
c) autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati;
d) autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati e
e) vigilanza, collaborazione e controllo dell’applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

3. Le seguenti disposizioni si applicano anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano una o più attività di investimento:
a) articolo 2, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 3, e articoli 14 e da16 a 20,
b) capo II del titolo II, escluso l’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma,
c) capo III del titolo II, esclusi l’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 35, paragrafi da 2 a 6 e 9,
d) articoli da 67 a 75 e articoli 80, 85 e 86

4. Le seguenti disposizioni si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati:
a) articolo 9, paragrafo 3, articolo 14 e articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6
b) articoli da 23 a 26, 28 e 29, eccetto il paragrafo 2, secondo comma e articolo 30, e
c) articoli da 67 a 75.

5. L’articolo 17, paragrafi da 1 a 6, si applicano anche ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti ad essere autorizzati ai sensi della presente direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e), i) e j).

6. Gli articoli 57 e 58 si applicano alle persone esenti di cui all’articolo 2.

7. Tutti i sistemi multilaterali per strumenti finanziari strutturati operano in conformità delle disposizioni del titolo II per quanto riguarda i sistemi multilaterali di negoziazione e per i sistemi organizzati di negoziazione o delle disposizioni del titolo III per quanto riguarda i mercati regolamentati.
Le imprese di investimento che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione operano in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014. Fatti salvi gli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, tutte le operazioni in strumenti finanziari al primo e al secondo comma che non sono concluse in sistemi multilaterali o da internalizzatori sistematici rispettano le pertinenti disposizioni del titolo III del regolamento (UE) n. 600/2014.

Cliccare sull’icona per accedere al testo.

Direttiva «MiFID II» - 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
Atto del Governo italiano per l’attuazione della MiFID 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

MiFID 2 in arrivo

La MiFID II - più comunemente nota sul web come MiFID 2 - è una versione rinnovata della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari ed è stata progettata per offrire una tutela maggiore agli investitori e creare un ambiente più trasparente per tutti gli strumenti finanziari - dal mercato azionario al fixed income, dagli ETF al Forex.

Il testo, che ha richiesto sette anni per essere scritto nella sua forma completa, racchiude oltre 1,4 milioni di paragrafi di regole secondo i dati riportati dal Financial Times.

L’arrivo della prima versione nel novembre del 2007 ha coinciso con gli arbori della crisi finanziaria, così da spingere i regolatori europei a concentrarsi maggiormente sulle dinamiche del mercato azionario.

La versione rivista ha obiettivi più ambiziosi e strutturali: non solo aggiorna le regole esistenti per far fronte agli sviluppi tecnologici intercorsi in ormai 10 anni, ma condanna gli «aspetti non regolamentati e opachi del sistema finanziario», come si legge nel testo. Ciò comprende tutto ciò che avviene al di fuori dei mercati regolamentati, come nel caso di derivati e obbligazioni.

Le tappe della MiFID 2

Di seguito una roadmap che illustra le tappe fino all’arrivo della messa in validazione della MiFID all’interno dei mercati finanziari europei.

1 novembre 2007
Entra in corso di validità la prima versione della MiFID.

8 dicembre 2010
La Commissione Europea dà il via alle consultazioni per revisionare la MiFID.

20 ottobre 2011
La Commissione Europea ufficializza la MiFID II - in parte come revisione della direttiva precedente (MiFID) e in parte come nuova regolamentazione (MiFIR).

Aprile-luglio 2014
Le istituzioni europee adottano a livello formale la nuova direttiva MiFID 2.

28 settembre 2015
L’ESMA, regolatore pan-europeo, pubblica la sua proposta per trasformare le leggi in standard tecnici funzionanti.

Ottobre 2015
L’ESMA avverte la Commissione Europea che non riuscirà ad essere pronta in tempo per l’introduzione della direttiva nel gennaio 2017.

Febbraio 2016
L’UE rimanda in via ufficiale l’introduzione della MiFID 2 di un anno.

3 gennaio 2018
La MiFID 2 e la MiFIR verranno applicati a tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

Argomenti

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO