Maternità, congedi o bonus per tutte: le regole per lavoratrici e disoccupate

Simone Micocci

10/02/2022

14/02/2022 - 15:52

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Guida completa alla maternità: ecco cosa spetta a seconda dei casi per le lavoratrici dipendenti, autonome e per le disoccupate.

Maternità, congedi o bonus per tutte: le regole per lavoratrici e disoccupate

Quando si parla di maternità viene subito da pensare al periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici subordinate, tuttavia è bene specificare che il concetto è ben più ampio.

Possiamo dire, infatti, che generalmente a tutte le mamme (con poche eccezioni), indipendentemente dallo loro condizione lavorativa, viene riconosciuto un indennizzo economico per la maternità. Ci sono, infatti, diversi strumenti che oggi tutelano chi si appresta a diventare mamma.

Il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 151/2001, il cosiddetto Testo unico sulla maternità e paternità, che nell’articolo 16 sottolinea il divieto di adibire al lavoro le donne:

  • a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
  • b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20;
  • d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

L’articolo 20, citato più volte, riconosce il diritto alla flessibilità della maternità, dando alla lavoratrice la possibilità di decidere, sempre se il medico attesta che la continuazione dell’attività lavorativa (subordinata) non arreca danno alla mamma o al nascituro, di posticipare l’inizio della maternità.

Alla luce di ciò, anche per le lavoratrici autonome esiste un periodo di maternità che - come visto sopra - ha generalmente una durata di 5 mesi ove sono compresi i 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto e i 3 mesi successivi: anche a queste, infatti, viene riconosciuto il diritto a un’indennità sostitutiva, fermo restando che per le lavoratrici autonome - come pure per coloro che risultano iscritte alla Gestione Separata - non c’è l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa durante il periodo di maternità.

L’errore che spesso viene commesso dalle disoccupate è quello di credere che in caso di maternità non ci sia per loro alcuna tutela. In realtà non è così: a seconda dei casi, infatti, è possibile fruire del congedo di maternità al pari di quanto previsto per le lavoratrici subordinate e autonome, oppure di un semplice bonus maternità erogato dal Comune.

Dopo questa premessa, possiamo ricapitolare caso per caso cosa spetta alla neomamma nel periodo della maternità, ricordando che tali tutele sono solitamente previste anche in casi di affidamento o adozione.

Congedo di maternità lavoratrici subordinate

Per le lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, sia del settore pubblico che privato, comprese apprendiste, operaie, impiegate, lavoratrici assicurate ex IPSEMA e le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), è previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che va dal 2° mese antecedente alla data del parto fino al 3° mese di vita del bambino.

Nel periodo indennizzabile è compreso anche quello che va dalla data presunta alla data effettiva del parto. Con gli anni, però, il legislatore ha riconosciuto alla lavoratrice la facoltà di rendere maggiormente flessibile l’accesso al congedo di maternità, stabilendo che la data d’inizio può anche essere posticipata in tutti quei casi in cui un medico attesta che la prosecuzione dell’attività lavorativa successivamente alla data in cui sarebbe dovuto iniziare il congedo non rischia di arrecare danno alla salute della mamma e del bambino.

Nel dettaglio, costituiscono modalità alternative per la fruizione del congedo di maternità:

  • quella che parte dall’ultimo mese antecedente alla data presunta del parto e che termina al compimento del 4° mese del figlio. Anche in questo caso è comunque compreso il periodo che va dalla data presunta del parto a quella effettiva;
  • quella che viene fruita interamente dopo la data effettiva del parto, quindi con termine fissato al compimento del 5° mese di vita del bambino.

È bene ricordare, poi, che esiste la possibilità del congedo di maternità anticipato in caso di gravidanza a rischio o di mansioni incompatibili con la gravidanza.

Durante il periodo di maternità, sia anticipata che obbligatoria, alla lavoratrice spetta un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità. Ci sono dei CCNL inoltre che prevedono che il restante 20% venga integrato dall’azienda, così che la lavoratrice possa continuare ad aver diritto al 100% della retribuzione. I periodi compresi nel congedo di maternità sono poi coperti da contribuzione figurativa.

Congedo di maternità per lavoratrici autonome

Hanno diritto a un’indennità di maternità anche le lavoratrici autonome: in questo caso però non è propriamente corretto parlare di congedo visto che nel caso delle lavoratrici autonome non vi è l’obbligo di astensione dell’attività lavorativa.

L’indennità di maternità per lavoratrici autonome conta di due diversi strumenti:

  • il primo è quello che viene riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, alle quali spetta un 80% del reddito calcolato sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità;
  • il secondo interessa le lavoratrici autonome quali artigiane, commercianti e coltivatrici dirette. Anche in questo caso spetta un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione giornaliera.

In entrambi i casi il periodo indennizzabile ha una durata di 5 mesi.

Congedo di maternità per le disoccupate

Non bisogna commettere l’errore di pensare che il congedo di maternità spetti solamente alle lavoratrici. Esistono, infatti, tre casistiche in cui anche una disoccupata può fruire dell’indennità sostitutiva di maternità. Nel dettaglio, è necessario che sussista una delle tre seguenti condizioni:

  • dall’interruzione dell’ultima attività lavorativa e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. Quindi, considerando che il congedo di maternità scatta con 2 mesi di anticipo dalla data presunta del parto, ne hanno diritto coloro che perdono il lavoro ad almeno 5 mesi di gravidanza;
  • il congedo di maternità cade successivamente al suddetto termine, ma la ex lavoratrice risulta essere titolare dell’indennità di disoccupazione NASpI.
  • ex lavoratrice impiegata in lavori per i quali è escluso il contributo contro la disoccupazione involontaria che soddisfa le condizioni per cui il congedo di maternità ha inizio entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e negli ultimi due anni che precedono l’inizio del periodo di astensione obbligatoria risultano esserci almeno 26 contributi settimanali.

Qualora sussista una delle suddette condizioni si ha diritto, al pari delle lavoratrici autonome e subordinate, a un’indennità pari all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo rapporto di lavoro. La durata è sempre di 5 mesi.

Bonus maternità per disoccupate

Le disoccupate che invece non rientrano nelle condizioni che danno diritto al congedo possono fare richiesta al Comune di riferimento per il cosiddetto bonus di maternità. Questo spetta a tutte le madri che non hanno copertura previdenziale obbligatoria tale da consentire l’accesso al congedo di maternità INPS.

C’è un’altra condizione da soddisfare, di tipo economico: l’ISEE in corso di validità non deve superare i 17.747,58€ (valore aggiornato al 2022).

A queste spetta un importo di 348,12€ calcolato su un totale di 5 mensilità: complessivamente, quindi, il bonus maternità - confermato nonostante l’introduzione dell’assegno unico - ha un importo di 1.773,65€.

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