La madre senza lavoro o casalinga può ottenere l’affidamento dei figli dopo divorzio e separazione? Cosa dicono leggi e ultime sentenze della Cassazione.
La paura più grande delle madri senza lavoro è che i figli vadano a vivere con il padre dopo il divorzio o la separazione. In altre parole, le donne senza lavoro, perché disoccupate o casalinghe, temono di non ottenere l’affidamento dei figli.
Sfatiamo questa falsa credenza: quando il giudice stabilisce a quale genitore affidare i figli prende in condizione molti fattori, e non solo quello economico. Anzi, nella maggior parte dei casi, favorisce la collocazione dei minori presso la madre, anche se non lavoratrice.
Le difficoltà economiche possono essere sopperite dall’assegno di mantenimento a cui ha diritto il coniuge che versa in stato di bisogno.
Se la madre non lavora i figli vanno a vivere con il padre?
A questa domanda non c’è una risposta immediata perché, come si è anticipato, il fatto che la madre non lavori non comporta automaticamente che i figli vengano collocati presso il padre, ma decide il giudice. Nessuna legge prevede che la mancanza di reddito escluda l’affidamento.
La Corte di cassazione tende sempre a favorire l’assegnazione dei figli alla madre - anche se casalinga - soprattutto quando i ragazzi sono in età scolare e hanno bisogno di cure e attenzioni continue.
La mancanza di un lavoro - e quindi dello stipendio - viene sopperita dall’assegno di mantenimento: questo spetta ai figli in misura proporzionata al reddito del marito, e può averne diritto anche l’ex moglie se dimostra di essere in difficoltà economiche.
Infatti, diversamente da come accadeva un tempo, la Cassazione non riconosce più il “principio del tenore di vita”, secondo cui il coniuge economicamente più forte doveva sempre mantenere quello più debole ma, al contrario, bisogna provare la concreta necessità.
Le cose non sono cambiate per quanto riguarda i figli: anche dopo la separazione o il divorzio la prole ha il diritto di conservare il “tenore di vita” di cui godeva durante il matrimonio.
A chi va la casa se la donna non lavora?
Al genitore collocatario dei figli generalmente viene assegnata la casa familiare, ovvero quella in cui viveva la famiglia prima della rottura del matrimonio. Questo vale anche se i figli vengono collocati presso la madre ma l’immobile è di proprietà del padre.
Differenza tra affidamento e collocazione dei figli
Molti dubbi nascono perché spesso si confonde il concetto di affidamento con quello di collocazione dei figli. Sono differenti:
- l’affidamento riguarda l’educazione, gli aspetti materiali e l’istruzione dei figli e di norma spetta ad entrambi i genitori (a meno che uno dei due abbia commesso reati gravi come maltrattamenti in famiglia e abusi);
- il collocamento indica il luogo in cui i figli vivono con un solo genitore dopo la separazione o il divorzio. Nella casa del genitore collocatario i figli fissano la residenza.
Anche il genitore non collocatario ha l’affidamento della prole poiché è tenuto a provvedere agli aspetti materiali, educativi e spirituali della loro crescita. Dunque, se i figli vivono con la madre (il caso più comune) o con il padre, l’altro genitore conserva il diritto a passare del tempo con loro e ha il dovere di partecipare alle spese ordinarie e straordinarie (di norma in misura del 50%).
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