Legge 68/99 per le assunzioni di categorie protette: testo completo e aggiornato

Simone Micocci

30 Marzo 2017 - 10:31

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Legge 68/99: il testo completo, scaricabile in PDF, della normativa per la tutela del diritto al lavoro dei disabili.

Legge 68/99 per le assunzioni di categorie protette: testo completo e aggiornato

La Legge 68/99, per la quale di seguito trovate il testo in PDF completo, ha introdotto nell’ordinamento italiano diverse norme per la tutela del diritto al lavoro dei disabili. Già dall’articolo 1 della legge n°68 del 12 marzo 1999 ci viene spiegato qual è la sua finalità: “la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Nel dettaglio, per favorire l’assunzione delle categorie protette, la legge 68/99 stabilisce che i datori di lavoro, sia privati che pubblici, con più di 15 dipendenti al netto delle esclusioni, debbano assumere almeno un lavoratore disabile iscritto nell’apposito registro dell’Agenzia del lavoro della provincia di riferimento.

Questo diritto di assunzione è riconosciuto anche agli extracomunitari in possesso del regolare permesso di soggiorno riconosciuti disabili dagli enti italiani competenti.

Dal 1999 ad oggi, la Legge 68/99 è stata ampiamente modificata, incrementando gli strumenti di tutela per i lavoratori disabili e per le fasce deboli.

Per tenervi informati qui potete scaricare il testo completo e aggiornato al 2017, della Legge 68/99; per maggiori chiarimenti su cosa prevedono le norme che tutelano le assunzioni delle categorie protette continuate a leggere perché di seguito trovate la guida INPS con tutto quello che c’è da sapere.

Legge 68/99
Clicca qui per scaricare il testo completo, e aggiornato con le ultime novità, della Legge n° 68 del 1999 per la tutela del diritto al lavoro per i disabili e per le categorie svantaggiate.

Assunzioni categorie protette, guida INPS: cosa dice la Legge 68/99

Come vi abbiamo anticipato la legge 68/99 è stata approvata per colmare un importante vuoto normativo, ovvero quello legato all’assunzione lavorativa di persone svantaggiate.

La Legge n°68 del 12 marzo 1999, denominata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha come scopo quella di favorire l’integrazione delle persone appartenenti alle categorie protette nel mondo del lavoro tramite un collocamento che sia utile e mirato.

Per questo motivo la Legge stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti di assumere una quota di lavoratori disabili. Per ogni assunzione il datore di lavoro potrà accedere ad agevolazioni economiche e a supporti di tipo tecnici e consulenziali. Tali benefici possono cumularsi, ma non si può eccedere in alcun modo il 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro.

Le indicazioni su come devono avvenire le assunzioni sono regolate non solo dalla Legge 68/99, ma anche da diverse circolari che l’INPS ha emanato negli ultimi anni.
Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa, in alcuni casi complicata, normativa.

Assunzioni protette Legge 68/99: soggetti beneficiari

Quali sono i soggetti che rientrano nelle categorie protette? Per quali persone scatta l’obbligo dell’assunzione obbligatoria? Ecco la lista indicata dall’INPS:

  • Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL;
  • I non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970;
  • Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra;
  • Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).

Tuttavia, affinché queste persone possano accedere ai benefici introdotti dalla Legge 68/1999 è necessario che si trovino in uno stato di disoccupazione e siano iscritti agli appositi elenchi per il collocamento obbligatorio.

Assunzioni protette Legge 68/99: quota disabili da assumere

Il numero di persone disabili, o appartenenti alle categorie protette, che ogni datore di lavoro è obbligato ad assumere dipende dal numero di dipendenti già assunti. Nel dettaglio, la quota di assunzione è così calcolata:

  • 1 lavoratore disabile: per più di 15 dipendenti;
  • 2 lavoratori disabili: per più di 30 dipendenti;
  • 7% dei lavoratori occupati: per più di 50 dipendenti.

Inoltre, per le aziende con più di 50 dipendenti c’è la quota d’obbligo dell’1% per l’assunzione di vedove, orfani o profughi.

Sono esonerati da quest’obbligo alcuni enti e aziende, come ad esempio:

  • partiti;
  • sindacati;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • Forze Armate e di Polizia;
  • aziende in cassa integrazione o in procedure di mobilità.

Assunzioni protette Legge 68/99: obblighi per il datore di lavoro

La Legge 68/99 stabilisce che il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo dal momento in cui è obbligato ad assumere un disabile per presentarsi in un ufficio competente presentando una richiesta di assunzione.

Il datore di lavoro può fare la richiesta nominativa per un certo numero di lavoratori da assumere, a seconda della quota di lavoratori dipendenti. Nel dettaglio:

  • dai 15 ai 35 dipendenti è sempre consentita;
  • dai 36 ai 50 dipendenti è consentita ma solo per il 50% di lavoratori da assumere;
  • più di 50 dipendenti: è consentita ma limitatamente al 60% di assunzioni.

Sarà poi il centro dell’impiego ad inviare numericamente le unità mancanti.

La Legge prevede che il lavoratore assunto percepisca una retribuzione in linea con quanto previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come tutti gli altri lavoratori. A questi però non gli si potrà chiedere di svolgere una mansione non compatibile con le proprie disabilità.

Inoltre, il datore di lavoro è obbligato ogni 31 gennaio a denunciare, presso la Direzione provinciale del lavoro, il numero complessivo di dipendenti assunti allegando l’elenco dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per l’assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette.

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