La gestione degli appalti nel 2020: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Redazione

18 Febbraio 2020 - 15:49

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La gestione degli appalti nel 2020: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In data 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1/E con la quale ha apportato fondamentali chiarimenti circa la disciplina delle ritenute sui redditi dei lavoratori impegnati nell’esecuzione di appalti e subappalti.

Gli Uffici finanziari hanno, in via preliminare, chiarito come le nuove obbligazioni statuite dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 siano finalizzate al contrasto dell’omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali. Dalla ratio della norma discendono i criteri interpretativi ai quali si è affidata l’Agenzia nel disciplinare in sede di prassi i nuovi adempimenti.

Con riguardo al campo soggettivo di applicazione, l’Agenzia ha precisato come siano esclusi, oltre ai servizi di somministrazione resi da agenzie autorizzate, i condomini e i soggetti che non rivestano qualifica di sostituto d’imposta.
Particolarmente apprezzabili sono state le precisazioni offerte sulle modalità di calcolo per verificare il superamento della soglia di € 200.000 annui, chiarendo che la verifica andrà operata secondo un calcolo pro-rata su base mensile (vale a dire in dodicesimi). Nella diversa ipotesi in cui i corrispettivi siano non fissi, il superamento della soglia avverrà secondo un criterio di cassa, con conseguente applicazione dei controlli soltanto successivamente al pagamento di 200.000 €.

La prevalenza dell’utilizzo di manodopera sarà da riscontrare mediante la proporzione tra l’importo della retribuzione lorda dei lavoratori (dipendenti e assimilati) impiegati nell’appalto e il valore complessivo del corrispettivo. In caso di superamento del 50% sarà realizzato il requisito della prevalenza.

Di rilievo sono, inoltre, le indicazioni relative ai controlli che dovrà operare il committente (ovvero l’appaltatore nei confronti del subappaltatore quando il subappalto rientri nel campo di applicazione della norma). Le ritenute saranno considerate “congrue” quando il rapporto tra le stesse e la base imponibile sarà superiore al 15%.

È opportuno evidenziare come, alla luce della già citata ratio della disposizione, l’Agenzia delle Entrate sia del parere che le verifiche da operare debbano essere altresì rivolte alla congruità tra la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore e l’opera effettivamente prestata dallo stesso. Ciò comporterà, da parte del committente, l’acquisizione di informazioni come ad esempio la contrattazione collettiva applicata e i livelli retributivi, da incrociare con l’effettiva presenza dei lavoratori presso la propria sede.

Per quanto concerne il divieto di compensazione per il pagamento delle ritenute, il documento di prassi in commento fornisce un elenco tabellare dei codici tributo che, in quanto maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, saranno comunque utilizzabili in compensazione tramite modello F24.

È, tuttavia, meritevole di apprezzamento la decisione dell’Agenzia di adottare, in sede di prima applicazione, una sorta di “periodo transitorio”. Infatti, nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020) l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, pur senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe di pagamento F24, al committente non sarà contestata l’inottemperanza agli obblighi di controllo.
Il tutto, a condizione che l’appaltatore fornisca comunque, entro il predetto termine, l’ulteriore documentazione per l’effettuazione dei controlli (elenco nominativo dei lavoratori, dettaglio delle ore, imponibile fiscale collegato alla prestazione di appalto, dettaglio delle ritenute, ecc).

Inutile rammentare che lo scopo ultimo sia quello di contrastare l’evasione fiscale, generando tuttavia carichi amministrativi aggiuntivi sia per gli appaltatori che per i committenti.

Comprendendo ed anticipando le necessità delle realtà soggette alle nuove disposizioni, F2A, società leader nel panorama italiano dell’outsourcing nelle aree HR e AFC, ha già sviluppato una soluzione tecnologica erogata in cloud, che facilita lo scambio di documentazione tra appaltatore e committente e integra il supporto di consulenti del lavoro altamente specializzati per assolvere questo importante nuovo adempimento.

Di Andrea Giordan, Consulente del Lavoro F2A

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