Il 27 dicembre scade il termine per l’acconto Iva del 2013, ma anche per il pagamento dell’Iva 2012. Per coloro che hanno dichiarato, ma non versato l’Iva 2012 superiore a 50mila euro incorrono in sanzioni penali.
Il 27 dicembre è una data che i contribuenti devono segnare sul calendario. Scade infatti il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2013. Ma non solo.
Il 27 dicembre infatti scade anche il termine per versare l’Iva del 2012 dichiarata e non ancora versata; se la cifra in questione supera i 50mila euro dal quel giorno scatta per il contribuente la sanzione penale.
Reato di omesso versamento Iva
La Corte di cassazione ha assunto a riguardo del reato di omesso versamento Iva una posizione piuttosto rigorosa. Secondo il decreto legislativo 74/2000, in particolare l’articolo 10-ter prevede la reclusione da sei mesi a due anni.
Si incorre nel reato di omesso versamento Iva quando scade un anno dal momento della dichiarazione Iva sopra i 50mila euro e non ancora pagata. Quindi interessa coloro che il 27 dicembre scorso hanno dichiarato più di 50mila euro di iva per il 2012 e negli ultimi 12 mesi non sono riusciti a saldare il debito, oppure a scendere sotto la soglia dei 50mila euro.
27 dicembre
Ormai chiuso il capitolo degli acconti Ires e Irpef, si apre un altro capitolo fiscale per i contribuenti italiani. Il 27 dicembre infatti sono chiamati al pagamento dell’acconto Iva per l’anno 2013, con la facoltà di scegliere una modalità vantaggiosa per la propria situazione tra le seguenti:
- metodo storico;
- metodo previsionale, previsto dalla legge 405/1990;
- metodo effettivo-analitico.
Ma il 27 dicembre è importante anche per coloro che sono rimasti indietro nel pagamento Iva, per i quali scatta l’allarme. I contribuenti che hanno dichiarato l’Iva 2012 per una somma superiore ai 50mila euro devono saldare il conto, oppure fare un versamento utile a scendere sotto la soglia dei 50mila euro, per evitare di incorrere della sanzione penale.
Comprovata situazione di difficoltà economica
Secondo una parte della giurisprudenza in caso di reato di omesso pagamento Iva il colpevole può invocare l’esclusione della colpevolezza per la crisi di liquidità.
In realtà si tratta di pronunce isolate che ancora non possono mettere in discussione il principio del pagamento delle imposte e delle sanzioni penali per coloro che non lo rispettano.
I tribunali di Firenze, Milano e Novara però hanno aperto uno spiraglio per coloro che sono in grado di dimostrate una comprovata situazione di difficoltà economica tale da escludere il reato di omesso versamento. Per invocare l’esclusione della colpevolezza è comunque necessario provare in modo dettagliato e inequivocabile lo stato di difficoltà economica dato ad esempio dal mancato pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione.
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