Indennità una tantum Co.Co.Pro., il 2014 inizia con delle importanti novità sia sul modello della domanda che sui requisiti reddituali. Vediamo insieme cos’è cambiato.
Indennità una tantum Co.Co.Pro., ci sono importanti novità in vista, alcune improntate alla volontà di rendere più semplice presentare apposita richiesta del sussidio di disoccupazione che spetta ai lavoratori co.co.pro iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps.
Indennità una tantum Co.Co.Pro.: le comunicazioni dell’Inps
Non è la prima volta, comunque, che il nostro istituto nazionale di previdenza interviene con un apposito messaggio per chiarire alcuni aspetti legati all’indennità una tantum in questione. Stavolta, però, ciò che è stato comunicato merita davvero un’attenta lettura.
Il nuovo modello e l’autocertificazione dello stato di disoccupazione
Il messaggio n. 2999/2014 dell’Inps, infatti, comunica innanzitutto di aver predisposto un nuovo modello “Co.Co.Pro. 2014 Cod. SR 140” già disponibile sull’apposito sito internet nella sezione della modulistica. Nel nuovo modello di domanda è previsto un apposito spazio per inserire i dati utili ad autocertificare il possesso del requisito di disoccupazione necessario: almeno due mesi ininterrotti attestati presso un apposito centro per l’impiego.
I nuovi requisiti reddituali
E’ stato inoltre aggiornato il limite di reddito massimo, indispensabile requisito per accedere alla prestazione di sostegno economico. Questo limite, infatti, era regolamentato dall’articolo 2, comma 51, lettera b della legge 92/2012, prevedendo un importo massimo per il 2012 di 20 mila euro, da rivalutare annualmente. Quindi, a fronte della variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrata dall’Istat, il limite riferito al 2013 è stato portato a 20.220 euro, cifra che dovrà essere applicata per le richieste di sussidio relative al 2014, quindi presentate attraverso il nuovo modello di domanda.
Gli altri requisiti
Gli altri requisiti per poter presentare domanda di indennità una tantum Co.Co.Pro. nel 2014 sono i seguenti:
- Aver operato in un regime di mono-committenza nel 2013;
- Aver conseguito, sempre durante lo scorso anno, un reddito lordo complessivo soggetto a Irpef non superiore a 20.220 euro;
- Aver accreditato presso la gestione separata dell’Inps almeno tre mensilità nel 2013 e una mensilità nel 2014;
- Aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi durante il 2013.
La domanda per ottenere l’indennità va presentata entro il 31 dicembre e se il requisito di contribuzione verrà maturato entro il mese di dicembre del 2014, la richiesta potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2015.
Quanto vale l’una tantum?
L’importo del sussidio è pari, per il triennio 2013-2015, al 7 per cento del minimale annuo di reddito di artigiani e commercianti moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contributi. E’ importante ricordare, inoltre, che la prestazione verrà liquidata in un’unica soluzione solo se d’importo pari o inferiore ai 1000 euro, mentre in caso contrario verrà erogata in quote mensili.
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