Imu e Tasi 2016 in scadenza: come effettuare il calcolo e quanto si paga? Ecco tutte le istruzioni.
Calcolo IMU e TASI 2016: si avvicina la scadenza del saldo seconda rata IMU e TASI. Ecco un utile approfondimento su calcolo, modalità di pagamento, esenzioni e agevolazioni IMU TASI 2016.
Anche quest’anno i cittadini devono versare le imposte Imu e Tasi 2016, ma sono previste novità e cambiamenti rispetto al 2015.
Dopo la Legge di Stabilità 2016, infatti, i proprietari di alcune tipologie di immobili e contratti potranno usufruire di sconti ed esenzioni.
Vi avevamo già parlato ampiamente delle riduzioni e delle nuove regole su Imu e Tasi 2016 per prima e seconda casa, immobili in affitto e in comodato d’uso, e terreni agricoli. Dal momento che la scadenza del prossimo 16 dicembre, ovvero la data di scadenza per il versamento del saldo seconda rata IMU TASI 2016 si avvicina, è bene concentrarsi ora sul calcolo e le modalità di pagamento delle imposte Tasi e Imu 2016.
Nonostante le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i cittadini continueranno a calcolare e a pagare Imu e Tasi 2016 seguendo le stesse procedure di prima, e cioè partendo dalla rivalutazione della rendita catastale e compilando il modello F24 (o, in alternativa, procedendo per via telematica).
Se non sapete come fare per calcolare e pagare le imposte comunali sulla casa, qui di seguito trovate tutto quello che bisogna sapere su calcolo e pagamento di Imu e Tasi nel 2016.
Infine, vediamo anche chi deve pagare quest’anno e tutte le informazioni utili su riduzioni Imu e Tasi 2016.
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Calcolo acconto e saldo Imu e Tasi 2016
Le modalità di calcolo Imu e Tasi 2016 restano identiche a quelle dell’anno scorso:
- si rivaluta del 5% la rendita catastale;
- al risultato ottenuto si deve moltiplicare il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti;
- si deve moltiplicare il risultato per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.
Ai fini dell’acconto Imu e Tasi 2016 si applicano, quindi, le aliquote di riferimento. Per conoscerle, i contribuenti possono consultare il sito del Dipartimento delle Finanze (dove sarà necessario selezionare l’anno 2016) oppure effettuare la verifica diretta presso il portale del Comune presso cui si trova ubicato l’immobile in questione. In questo caso basta andare nella sezione in cui sono indicate le aliquote e i metodi con cui fare il calcolo ai fini dell’acconto e del saldo Imu e Tasi 2016.
In alternativa, chi deve calcolare quanto pagherà di imposte comunali nel 2016 può affidarsi a strumenti di calcolo online, come ad esempio il calcolatore del sito web delle Amministrazioni Comunali, che permette anche di stampare il modello F24. In questo caso il contribuente non deve conoscere l’aliquota di riferimento e gli basterà inserire nel relativo campo il codice del Comune in cui si trova l’immobile. Il sistema effettuerà il calcolo delle aliquote Imu e Tasi 2016 in modo automatico.
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Modalità di pagamento Imu e Tasi 2016: bollettino postale, modello F24 e codice tributo
Come l’anno scorso, il contribuente può quindi effettuare il pagamento dell’acconto Imu e Tasi 2016 applicando le nuove aliquote eventualmente deliberate dal rispettivo Comune.
È questa la soluzione più conveniente se le tasse hanno subito una riduzione, ma visto che i singoli Comuni hanno tempo fino a ottobre per ritoccare le delibere Imu e Tasi 2016, si corre il rischio di dover fare un conguaglio più alto a dicembre.
Una volta calcolato l’importo da versare si procederà al pagamento o con bollettino postale o compilando il modello F24.
Novità introdotta dal recente decreto legge 193/2016: i modelli F24 cartacei di importo superiore a 1.000 euro potranno essere pagati dal contribuente senza obbligo di utilizzare home banking.
Nel caso in cui il proprio Comune abbia stabilito detrazioni sulle imposte, queste andranno sottratte dalla cifra totale risultata e bisognerà anche considerare eventuali esenzioni previste per certe categorie di immobili.
Imu e Tasi 2016: esenzioni e riduzioni
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una serie di cambiamenti sull’Imu.
Ricordiamo tutti gli immobili esenti da imposta comunale in questo 2016:
- unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- immobili di cooperative edilizie che restano invenduti;
- immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (esempio: abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o di cura);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola;
- imbullonati imprese;
- unico immobile del personale di forze dell’ordine, polizia, vigili del fuoco, che non vi dimori abitualmente, e che non sia dato in affitto;
- terreni agricoli ma solo se:
- destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- rientrano nell’elenco MEF comuni montani esenti IMU pubblicato nella Circolare Ministeriale n.9/1993;
- posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli professionali, ovvero IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua posizione geografica;
- siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).
Gli immobili che hanno diritto a riduzioni che vanno dal 50% al 75% su Imu e Tasi 2016 sono gli immobili locati a canone concordato e quelli in comodato d’uso gratuito concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori). Per ottenere lo sconto sull’imposta sono necessari alcuni requisiti:
- l’immobile in comodato d’uso gratuito deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa;
- non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- il comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l’Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69/2016;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso concessa in comodato d’uso;
- il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
- il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione.
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