Imu e Tasi 2016, novità: chi non paga? Tutto su esenzioni, riduzioni e scadenze

Giulia Adonopoulos

25/11/2016

IMU e TASI 2016: ecco chi paga, tutte le regole, le riduzioni e le agevolazioni su alcuni immobili, terreni agricoli e contratti a canone concordato in vista della scadenza del 16 dicembre 2016.

Imu e Tasi 2016, novità: chi non paga? Tutto su esenzioni, riduzioni e scadenze

La scadenza del saldo seconda rata IMU TASI 2016 è prevista per il prossimo 16 dicembre. In questo articolo facciamo il punto su chi paga e chi no, esenzioni, riduzioni e agevolazioni previste dall’attuale normativa sulle imposte sulla casa.

Ultimi giorni per i milioni di italiani chiamati a versare IMU e TASI 2016: il prossimo 16 dicembre 2016 è la scadenza dei termini per la seconda rata saldo delle imposte sulla casa. Come è risaputo, il pagamento di tasse come IMU e TASI è sempre un incubo per i contribuenti, non solo per il loro importo spesso molto alto, ma anche per tutte le domande su detrazioni, calcolo delle aliquote e modalità di pagamento.

Anche quest’anno la normativa IMU e TASI è ampia e complessa, motivo per cui abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza su agevolazioni, esenzioni e novità previste dalla Legge di Stabilità sul fronte IMU e TASI 2016. La tassazione sugli immobili è stata fortemente riformata quest’anno e tra le novità ci sono particolari agevolazioni per i proprietari di prime case.

Nonostante i cambiamenti, però, i termini e le modalità di pagamento di IMU e TASI 2016 restano gli stessi dell’anno scorso. Sia Imu che Tasi 2016 dovranno essere pagate con bollettini postali e compilando il modello F24. Le scadenze sono: 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda.

Anche i criteri di calcolo rimangono invariati rispetto al 2015 e partono dalla rivalutazione della rendita catastale. Cosa cambia, dunque, rispetto all’anno scorso? Ecco chi deve pagare IMU e TASI nel 2016 e tutte le informazioni utili su esenzioni e riduzioni.

Per saperne di più leggi: Imu e Tasi 2016, ultime novità: calcolo e modalità di pagamento

Imu e Tasi 2016, scadenza 16 dicembre: chi paga quest’anno? Ecco tutte le novità

Innanzitutto ricordiamo che, così come l’Imu, da quest’anno è stata cancellata anche la Tasi sulle prime case e relative pertinenze (anche nel caso di immobili di lusso), e per gli inquilini. Quest’ultima, quindi, nel caso di immobili in affitto, continuerà a essere pagata dai proprietari per l’80% di quanto dovuto.

Nel 2016, inoltre, continueranno a pagare Imu e Tasi i proprietari di seconde case, uffici, negozi, capannoni e altri immobili commerciali.

Le maggiori novità riguardo l’Imu, ossia l’imposta municipale propria, interessano gli immobili in comodato d’uso, l’esenzione dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie e la riduzione per i contratti a canone concordato.

Oltre agli immobili in comodato d’uso dai parenti diretti e ai contratti a canone concordato, troviamo un regime Tasi 2016 agevolato anche per i cosiddetti fabbricati merce, già esenti Imu.

Imu, scadenza 16 dicembre 2016: esenzioni per cooperative edilizie e alcuni terreni agricoli

Tra gli immobili per cui nel 2016 non è previsto il pagamento dell’Imu ci sono le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Le cooperative edilizie, inoltre, non sono tenute a pagare l’imposta municipale propria quando gli immobili costruiti restano invenduti.

Anche i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’Imu 2016, ma solo a condizione che siano:

  • terreni destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • terreni agricoli che rientrano nell’elenco MEF comuni montani esenti IMU pubblicato nella Circolare Ministeriale n.9/1993;
  • terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli professionali, ovvero IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua posizione geografica;
  • terreni siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).

Imu e Tasi 2016: riduzioni per comodato d’uso e canone concordato

Nel 2016 le novità Imu e Tasi da saldare entro il prossimo 16 dicembre prevedono una riduzione del 50% nel caso di immobili in comodato d’uso gratuito concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori).

Le condizioni per ottenere la dimezzazione dell’imposta immobiliare per il comodante (ossia colui che riceve il bene) sono le seguenti:

  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa;
  • non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
  • il comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l’Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69/2016;
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso concessa in comodato d’uso;
  • il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
  • il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione.

Anche gli immobili locati a canone concordato godono di uno sconto su Imu e Tasi 2016; in questo caso si tratta di una riduzione del 75% che si va ad applicare sull’aliquota che il Comune delibera per l’acconto Imu 2016.

Anche i contratti di affitto già in corso al 2016 sono interessati dalla riduzione Imu, ma solo a patto che il contribuente segnali il possesso dei requisiti di riduzione Imu per contratti a canone concordato presentando la dichiarazione Imu e Tasi entro il 30 giugno 2017.

Dichiarazione IMU e TASI 2016 entro il prossimo 30 giugno 2017: soggetti obbligati

Si ricorda ai lettori l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU TASI 2017 per le proprietà immobiliari che hanno subito variazioni nel corso del periodo d’imposta 2016 e di cui si dovrà tenere conto per i futuri versamenti d’imposte.

In linea generale, la dichiarazione IMU e TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi.

Di conseguenza, le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2016 devono essere presentate entro il 30 giugno 2017.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano comunque valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell’imposta municipale propria in quanto compatibili.

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