L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fare chiarezza in materia di impianti fotovoltaici con la risoluzione n. 22/E del 2.4.2013 con cui precisa che l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici residenziali, in quanto opera finalizzata al conseguimento di risparmio energetico, può beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, che a decorrere dal 1 luglio 2013 tornerà al 36%.
Ricordiamo, infatti, che le spese di acquisto, nonché installazione, di impianti fotovoltaici sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 beneficeranno di una detrazione pari al 50% per un limite massimo di spesa di € 96.000 per ogni singola unità immobiliare. Dal 1 luglio 2013 la detrazione si ridurrà al 36% e il limite di spesa a € 48.000. In tutti i casi le spese detraibili sono quelle concretamente a carico del contribuente. Come funzionano le detrazioni?
Il risparmio energetico
Il parere del Ministero dello Sviluppo, richiamato dalla risoluzione suddetta, circa il risparmio energetico si rifà anche alla normativa comunitaria. In particolare, più alta è la quota di energia rinnovabile, minore è l’indice di prestazione energetica, ovvero l’energia primaria usata per mq all’anno, e migliore è la classe energetica dell’edificio.
Gli impianti fotovoltaici sono considerati un’opera finalizzata al conseguimento di risparmio energetico perché determinano una contrazione del consumo di fonti fossili, visto che gli impianti fotovoltaici si basano sull’uso della fonte solare, ovvero fonte rinnovabile di energia.
Ai fini della detrazione, gli impianti fotovoltaici devono essere installati per rispondere ai bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici o alimentazione apparecchi elettronici) e quindi essere funzionali all’abitazione dell’utente, in quanto la detrazione è esclusa nei casi in cui l’energia prodotta fa fronte ad esigenze commerciali:
- quando l’impianto ha una potenza superiore a 20 kw;
- quando l’impianto non ha una potenza superiore a 20 kw, ma non è posto a servizio dell’abitazione.
Cosa deve presentare il contribuente?
Al fine di beneficiare della detrazione in esame il contribuente deve conservare tutta la documentazione comprovante l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre non è necessaria quella relativa all’entità del risparmio energetico.
Il contribuente deve altresì conservare le abilitazioni amministrative stabilite dalla legislazione edilizia vigente o, nel caso non vengano richieste, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.
Casi di incompatibilità
Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato l’incompatibilità tra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, che non possono quindi essere cumulate, a differenza dello scambio sul posto, meccanismo che riduce l’assorbimento dell’energia dalla rete, che è invece cumulabile con la detrazione in esame.
Casi particolari
Esaminiamo i seguenti casi particolari:
- Vendita dell’immobile. Se l’immobile su cui è stato eseguito l’intervento viene venduto (in generale per ogni trasferimento per atto tra vivi), prima della fruizione della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire della detrazione o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile, circostanza che si verifica automaticamente in assenza di specifiche indicazioni;
- Cessione di quota di proprietà dell’immobile. Nel caso di cessione di una quota di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento, il venditore continuerà a beneficiare della detrazione, che non verrà trasferita all’acquirente. Tuttavia, nel caso in cui il trasferimento sia relativo ad una parte dell’immobile accatastata autonomamente, l’acquirente subentra al venditore in ordine al diritto alla detrazione dovuta in proporzione all’unità immobiliare ceduta;
- Decesso del contribuente - trasmissibilità agli eredi. Nel caso di decesso del contribuente, prima che egli abbia fruito delle detrazioni previste, la detrazione viene trasferita agli eredi del deceduto. Dal 1 gennaio 2013 la detrazione viene trasferita interamente ed esclusivamente all’erede che conservi la detenzione diretta e materiale dell’immobile, ovvero immediata disponibilità del bene in misura della sua volontà e a prescindere dalla quota di eredità;
- Donazione dell’immobile. Nel caso in cui l’immobile venga ceduto prima che il donante abbia beneficiato delle detrazioni, la detrazione viene trasferita al donatario;
- Cessazione della locazione o del comodato. La suddetta ipotesi non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in capo al detentore (inquilino o comodatario) che ha effettuato l’intervento, quindi chi deteneva l’immobile, in virtù di un contratto di locazione o di comodato, continuerà a beneficiare della detrazione fino al suo esaurimento.
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