IVA per cassa: tutte le novità e gli aggiornamenti

Valentina Pennacchio

27 Marzo 2013 - 14:26

IVA per cassa: tutte le novità e gli aggiornamenti

Il 1 dicembre 2012 è partito il nuovo regime di IVA per cassa, un regime facoltativo che consente al contribuente che decide di aderirvi (e che deve indicare sulla fattura la dicitura “IVA per cassa”) di versare l’IVA sulla vendita al momento dell’incasso del corrispettivo e di detrarre l’IVA sugli acquisti al momento del pagamento del fornitore.

La scelta di aderire all’IVA per cassa va comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione IVA 2013. I contribuenti che operano in regime di IVA per cassa dal 1 dicembre 2012 (vincolati fino al 2014, essendo triennale la durata minima ed essendo calcolato come intera annualità l’ultimo mese del 2012) devono barrare la casella 1 della riga VO15 del modello IVA 2013. Coloro che invece sceglieranno di aderire nel 2013, ne daranno comunicazione nella dichiarazione del prossimo anno.

Il regime di IVA per cassa è opzionale dunque non è possibile alcun passaggio dal vecchio al nuovo regime. I contribuenti che operavano nel previgente regime di IVA per cassa sono soggetti allo stesso per tutte le operazioni praticate prima del 1 dicembre 2012 (da indicare nella dichiarazione IVA 2013, riga VE36, campo 2). La conseguenza è che l’imposta relativa potrà diventare esigibile anche nel 2013.

L’Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) è intervenuta in materia con la circolare 6/2013, che ha completato il quadro disegnato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E del 26/11/2012 e quella n. 1/E del 15 febbraio 2013. Vediamo tutte le novità e gli aggiornamenti inerenti all’IVA per cassa.

IVA per cassa

La circolare dell’Assonime ha chiarito che l’IVA per cassa comporta differenze rispetto alle regole ordinarie, specie per quanto riguarda il momento in cui l’imposta diventa esigibile, per gli aderenti al regime, mentre restano inalterate le prescrizioni sugli adempimenti IVA e le regole di emissione, nonché registrazione, delle fatture. Rispetto agli adempimenti l’Assonime precisa che:

  • le fatture attive vanno annotate nel registro IVA nei successivi 15 giorni dall’emissione (come quelle ad esigibilità immediata), permettendo al contribuente di considerarle nel volume d’affari del periodo di riferimento. Precisiamo che il regime di IVA per cassa incide, differendolo, sul momento di esigibilità dell’imposta, ma non su quello del momento di effettuazione dell’operazione (determinato dall’art. 6, D.P.R. 633/1972);
  • l’IVA inerente alle operazione attive (anche passive per l’IVA per cassa) deve essere considerata, per la prima volta, esclusivamente nella liquidazione periodica del mese/trimestre d’incasso (o pagamento per le operazioni passive) del corrispettivo, in misura proporzionale all’ammontare saldato, nel caso di pagamento non integrale della fornitura.

Inoltre:

  • nei casi di cessione, da parte del contribuente che ha optato per l’IVA per cassa, del credito relativo alla fattura del cliente non ancora liquidata, il trasferimento della titolarità del credito non rappresenta un momento importante ai fini dell’esigibilità dell’imposta da parte dell’erario, poiché il prezzo di cessione del credito non è un pagamento del corrispettivo della fornitura;
  • se il pagamento non avviene tramite contante il contribuente che ha aderito all’IVA per cassa dovrà tenere conto delle risultanze dei propri conti, considerando la data disponibile, ovvero il momento in cui è effettivamente disponibile la somma accreditata sul conto.

L’IVA per cassa obbliga l’aderente a un monitoraggio costante della tempistica degli incassi dell’imposta fatturata, nonché dei pagamenti ai fornitori, tanto più gravoso nei casi di saldo del corrispettivo in diverse tranches e di assoggettamento a procedura concorsuale dei vari clienti. Quest’ultima verifica non è un obbligo, quanto un onere, perché la possibilità di rinviare oltre l’anno il versamento dell’IVA è una facoltà e non un obbligo per chi emette la fattura.

Fatturato rilevante

Nel fatturato rilevante rientrano sia le operazioni a cui è applicato il regime dell’IVA per cassa, sia quelle che ne sono escluse. Dal 1 gennaio 2013 vanno fatturate anche le transizioni fuori campo IVA inerenti a:

  • operazioni attive differenti da quelle esenti di carattere finanziario/assicurativo, verso un operatore comunitario;
  • operazioni che si considerano operate in territorio extracomunitario.

Le suddette operazioni sono obbligatoriamente da fatturare e da registrare, andando quindi a costituire il volume di affari e diventando rilevanti ai fini degli effetti del limite per l’adesione all’IVA di cassa.

Differimento dell’IVA

Il regime di IVA per cassa stabilisce il differimento dell’IVA sulle fatture passive e attive per l’aderente. Dopo un anno dall’operazione, l’IVA diventa esigibile per l’erario, a meno che nei confronti del cliente non sia stata attivata una procedura concorsuale entro il termine annuale dall’operazione. L’Assonime stabilisce che:

  • il differimento dell’IVA è possibile nei casi in cui venga aperta una procedura concorsuale vera e propria (fallimento, liquidazione coatta amministrativa);
  • per il differimento dell’IVA è ininfluente che il cliente sia stato assoggettato a procedure esecutive individuali.

La rinuncia al differimento dell’IVA a debito è possibile, con indicazione in fattura.

Operazioni escluse

Dal lato attivo sono escluse le seguenti operazioni dall’IVA per cassa:

  • operazioni effettuate verso consumatori finali, che non operano in funzione delle esigenze della loro impresa/lavoro (ciò potrebbe essere giustificato dall’individuazione in fattura del solo C.F. e non dell’identificativo IVA);
  • operazioni già soggette alla dilazione dell’esigibilità dell’IVA (in via ordinaria), al momento del versamento del cliente pubblico o assimilato.

Su quest’ultimo punto l’Assonime ha specificato che si tratta di un’agevolazione per il contribuente che, anche se aderisce all’IVA per cassa, ha la possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta fino al momento in cui la fattura emessa viene pagata, mentre nel caso di inclusione l’interessato sarebbe stato costretto a sospendere il versamento dell’IVA per non più di un anno.

Cessazione dell’IVA per cassa

Se il contribuente che ha aderito all’IVA per cassa cessa la sua attività si verifica anche la cessazione dell’IVA per cassa, che comporta il versamento dell’IVA su tutte le fatture per le quali vige ancora il regime di sospensione ex art. 32-bis, D.L. 83/2012.

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