IVA Reverse charge 2015: l’elenco completo delle operazioni soggette all’inversione contabile

Vittoria Patanè

26/02/2015

26/02/2015 - 09:11

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Con la legge di Stabilità 2015 si amplia la platea delle operazioni soggette al reverse charge ai fini IVA . Ecco l’elenco completo delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni per le quali vige l’obbligo di inversione contabile

IVA Reverse charge 2015: l’elenco completo delle operazioni soggette all’inversione contabile

Ormai non si parla d’altro che del reverse charge, il meccanismo di inversione contabile che permette al prestatore/fornitore di non adempiere alcuni obblighi relativi all’assolvimento dell’IVA. Questi ultimi, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 633/1972, vengono invece assolti direttamente dai cessionari/committenti. Le polemiche sono tante, così come i dubbi relativi all’ambito di applicazione e ai «conflitti» con lo split payment, il meccanismo di scissione dei pagamenti che si utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e prevede che sia quest’ultima a versare l’IVA allo stato e non l’impresa fornitrice.

Ma quali sono le operazioni soggette al reverse charge secondo le nuove norme? Ecco l’elenco e le precisazioni dell’Accademia romana di Ragioneria.

Reverse Charge: operazioni soggette
In base all’articolo n.17, comma 2 del suddetto decreto, il reverse charge si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, nel caso in cui esse siano rese da soggetti non residenti a soggetti passivi stabiliti in Italia

Il meccanismo è stato introdotto allo scopo di prevenire frodi fiscali e combattere l’evasione connessa al versamento dell’IVA. In passato, alcuni settori erano infatti particolarmente soggetti a comportamenti illegali e spesso il soggetto tenuto al pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto diventava irreperibile prima che il Fisco riuscisse a incassare quanto dovuto.

Come funziona? Dopo aver ricevuto la fattura, il cessionario ha l’obbligo di integrarla indicando l’IVA dovuta attraverso l’applicazione dell’aliquota di riferimento per la prestazione ricevuta. Una volta integrata, la suddetta fattura viene registrata su due registri: quello degli acquisti e quello delle fatture emesse. Questo procedimento fa sì che l’Iva a credito sia pari all’IVA a debito.

Secondo la legge, e tenendo conto dei dubbi riguardanti gli acquisti promiscui e le operazioni commerciali, sono soggette al reverse charge le seguenti operazioni:

- cessioni di oro industriale e da investimento (in quest’ultimo caso, solo se il cedente esercita l’opzione per l’imponibilità);
- prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici;
- cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita.
- vendita di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche;
- cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali.

La Legge di Stabilità 2015 ha ampliato la platea di operazioni per le quali vige l’obbligo di reverse charge. Rientrano quindi all’interno dell’elenco delle prestazioni e delle cessioni soggette all’inversione contabile anche:

- prestazioni di servizi di pulizia (anche degli studi professionali),
- prestazioni di demolizione,
- prestazioni di installazione di impianti,
- prestazioni di completamento relative ad edifici,
- trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

Per quanto riguarda le ultime tre operazioni, il reverse charge si applicherà solo per i prossimi quattro anni, cioè dal 2015 al 2019.

(Per saperne di più sull’inversione contabile relativa al settore edilizio leggere: IVA Reverse charge 2015, edilizia: tutte le operazioni e i servizi soggetti all’inversione contabile)

L’Accademia Romana di Ragioneria ha fornito delle precisazioni riguardanti in particolare i servizi di pulizia. Secondo l’analisi queste prestazioni devono riguardare edifici o porzioni di essi. La disposizione si amplia dunque anche agli studi professionali. Unica condizione è che la prestazione venga posta in essere verso un soggetto passivo IVA.

Infine bisogna segnalare che la Legge di Stabilità 2015 aveva ampliato l’applicazione del reverse charge anche alla grande distribuzione, sarebbe a dire alla cessione di beni compiute nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

L’applicazione della norma è però stata bloccata e diventerà operativa solo in seguito all’approvazione della Commissione Europea.

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