IVA Reverse charge 2015, beni con posa in opera: i casi di cessione e il regime fiscale da applicare

Simone Casavecchia

11 Marzo 2015 - 09:47

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Le modalità di applicazione del regime del reverse charge e dell’inversione contabile dell’IVA nei casi di cessione di beni con posa in opera, come i servizi di pulizia, di demolizione e di installazione di impianti.

IVA Reverse charge 2015, beni con posa in opera: i casi di cessione e il regime fiscale da applicare

La legge di stabilità 2015 prevede che il nuovo regime dell’inversione contabile dell’IVA si applichi, dallo scorso 1 Gennaio 2015, anche per i servizi di pulizia, manutenzione e installazione di impianti di completamento degli edifici che vengono forniti a un soggetto passivo di IVA.

In questi casi, sempre ferma restando la specifica che l’acquirente o committente del servizio sia un soggetto passivo di IVA, il reverse charge assume carattere oggettivo e, quindi, si applica in ogni caso.

Reverse Charge e beni con posa in opera
Nel settore dell’edilizia, la Legge di Stabilità ha previsto l’applicazione del regime dell’inversione contabile, in base al quale l’IVA dovuta allo stato deve essere versata dall’acquirente (o committente) del servizio e non dal fornitore, per le sole prestazioni di servizi. Per servizi si intendono:

  • i contratti di appalto;
  • i contratti d’opera;
    Il caso della cessione con posa in opera è più complesso dal momento che prevede la cessione di un bene associata all’installazione di quello stesso bene (ad esempio un impianto, all’interno di un edificio). Proprio per questo diviene necessario comprendere se la cessione con posa in opera sia da considerare come:
  • cessione di un bene: caso in cui non si applica il reverse charge e l’espletamento dell’IVA avviene con le modalità tradizionali;
  • prestazione di un servizio (installazione): caso nel quale si è tenuti all’applicazione del regime del reverse charge;

Tipologie contrattuali e relative caratteristiche
Le tipologie contrattuali dell’appalto e della vendita sono caratterizzate, a livello normativo, da caratteristiche differenti che incidono sulla valutazione del caso della cessione di beni con posa in opera:

  • L’appalto è un contratto con il quale una delle due parti contraenti si assume il compito di realizzare un’opera o di prestare un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro, preoccupandosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e della gestione di questi ultimi a proprio rischio (art. 1655 c.c.);
  • La vendita è un contratto che prevede il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto a fronte del pagamento di un prezzo (art. 1470 c.c.);
    A proposito di queste due tipologie contrattuali occorre specificare anche che:
  • nell’appalto viene commissionata la realizzazione di un prodotto specifico, su ordinazione, il prodotto, quindi, costituisce un oggetto nuovo (quid novi), ovvero un prodotto che differisce dalla produzione ordinaria dell’imprenditore;
  • nella vendita, invece, si ha il trasferimento di un bene prodotto ordinariamente dall’impresa, ovvero si configura un caso di ordinario svolgimento del ciclo produttivo dell’impresa;

Cessione con posa in opera: come deve essere considerata?
I casi di cessione con posa in opera devono essere generalmente considerati come casi di vendita di un bene e non sono, quindi, da considerare come casi di applicazione del regime del reverse charge. Tale assunto è giustificato dai seguenti elementi normativi:

  • L’amministrazione finanziaria ha chiarito (con la CM 37/E/2006, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972,) che la fornitura di beni con posa in opera e le relative prestazioni vengono escluse dall’applicazione del reverse charge nei casi in cui: la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene. Tale eventualità rende, infatti, l’operazione più simile a un caso di cessione di beni che non a una prestazione di servizi.
  • Anche nel recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 25/E/2015) riguardo all’aliquota IVA agevolata al 10% da applicare nei casi di cessione e di installazione di infissi nell’ambito della costruzione di un bene immobile è stato chiarito che nei “contratti di ‘cessione con posa in opera’, l’aspetto della cessione del bene (obbligazione del dare) prevale sull’aspetto della prestazione di un servizio (obbligazione del fare). Tale interpretazione è motivata dal fatto che gli infissi, come altri beni, vengono considerati come casi di cessione accessoria, nell’ambito della produzione di un bene con caratteristiche standardizzate.

Occorre, infine, ricordare anche che la fornitura, anche con posa in opera (installazione) di:

  • impianti di riscaldamento;
  • impianti di condizionamento dell’aria;
  • infissi;

sono da considerarsi (in base alla Risoluzione 3600009 del 5 luglio 1976 dell’Agenzia delle Entrate) come contratti di vendita di beni, nel caso in cui il fornitore sia lo stesso fabbricante dei beni ceduti o, comunque, faccia commercio abituale di quegli stessi prodotti.

Unica eccezione è rappresentata dalla presenza di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a realizzare un prodotto nuovo (quid novi) rispetto alla produzione ordinaria. In questo caso, la cessione con posa in opera, diviene una tipologia di contratto assimilabile all’appalto piuttosto che alla vendita.

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