Ministero del Lavoro e INPS chiariscono che per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi contratti a tutele crescenti a tempo indeterminato i datori di lavoro non dovranno presentare istanze preventive all’INPS.
Arrivano dal Forum Lavoro importanti novità relative all’utilizzo del cosiddetto «bonus assunzioni», ovvero degli sgravi contributivi previsti per i datori di lavoro dal nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell’incontro organizzato, lo scorso 28 Gennaio, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione studi sono, infatti, intervenuti anche il direttore Centrale Entrate dell’INPS, Gabriella Di Michele e il Segretario Generale del Lavoro Paolo Pennesi che hanno anticipato i contenuti di una circolare dell’INPS, di prossima pubblicazione, in cui saranno chiariti molti dei dubbi interpretativi sollevati dal dettato della Legge di Stabilità a proposito delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi contratti a tempo indeterminato, stipulati con la nuova tipologia del contratto a tutele crescenti. Più nello specifico, quel che ha sollevato i dubbi di consulenti del lavoro e titolari di imprese sono state le modalità e le procedure necessarie per ottenero lo sgravio triennale della decontribuzione per i tutti i neoassunti.
I due dirigenti del Ministero del Lavoro e dell’INPS hanno, a tal proposito chiarito che la circolare della Previdenza, di prossima emanazione, conferma quella che era l’interpretazione più probabile del testo del c. 118 dell’art.1 della L.190/2014.
L’esonero contributivo previsto per il datore di lavoro potrà, quindi, essere ottenuto senza il bisogno di effettuare alcuna richiesta preventiva all’INPS, per poter maturare il beneficio.
La circolare che verrà emanata dall’INPS provvederà anche a indicare il codice che dovrà essere utilizzato per l’esposizione dello sgravio contributivo all’interno della denuncia mensile Uniemens. A tal proposito non è stato chiarito se l’esposizione potrà avvenire indicando l’importo dei contributi dovuti per il lavoratore agevolato:
- tra le somme a debito;
- tra le somme a debito dell’INPS (in modo tal da essere considerate, poi, un credito per il datore di lavoro);
I due dirigenti hanno confermato l’interpretazione della Fondazione Studi anche rigurardo all’inapplicabilità delle regole comunitarie (Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 651/2014). Il bonus assunzioni e il relativo sgravio contributivo non può essere considerato un aiuto di stato, dal momento che si tratta di una misura generalizzata e non di una misura destinata a specifici territori o a specifiche categorie merceologiche. Sempre per questa ragione non è necessario che la nuova assunzioni determini necessariamento un aumento della forza lavoro, ovvero del numero dei dipendenti presenti in azienda.
Lo sgravio contributivo previsto dal bonus assunzioni devere essere considerato un incentivo legato alle caratteristiche specifiche del lavoratore e, per questo comporterà il rispetto delle condizioni generali, in materia di agevolazioni.
A proposito dei casi di lavoratori assunti a tempo indeterminato ma a tempo parziale o dei lavoratori che vedranno il loro rapporto di lavoro interrompersi prima di 12 mesi il direttore centrale dell’INPS ha chiarito che l’orientamento dell’Istituto è quello di effettuare una verifica del massimale su base mensile (il limite massimo annuale dello sgravio fiscale per un contratto a tempo pieno è di 8060 euro) e di operare un riproporzionamento nel caso dei contratti a tempo parziale.
Posizioni diverse, tra Ministero del Lavoro e INPS, permangono ancora circa la possibilità di godere dello sgravio contributivo nel caso in cui il lavoratore neoassunto abbia stipulato contratti a tempo determinato nei sei mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato. L’orientamento prevalente è comunque quello di escludere dal beneficio dello sgravio contributivo i lavoratori che hanno maturato in precedenza il diritto a un’assunzione a tempo indeterminato (in base ai contratti a tempo determinato precedentemente stipulati) mentre qualche possibilità potrebbe esserci per quei contratti che il datore di lavoro ha trasformato volontariamente da tempo determinato a tempo indeterminato.
Si attende ora la circolare dell’INPS per conoscere quali saranno le decisioni prese in merito dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza.