Gestione separata Inps: trasferimento diretto dei versamenti errati

Guendalina Grossi

18 Marzo 2018 - 17:30

Gestione separata Inps professionisti senza cassa: sono state fornite dall’Inps le istruzioni utili al trasferimento della contribuzione previdenziale in caso di errato versamento. Di seguito tutte le novità.

Gestione separata Inps: trasferimento diretto dei versamenti errati

Gestione separata Inps: con la circolare n. 45 del 9 marzo 2018 l’Inps ha reso disponibili le istruzioni necessarie per il trasferimento diretto della contribuzione previdenziale in caso di errato versamento effettuato ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo.

L’Istituto ha spiegato che d’ora in poi sarà l’ente che ha ricevuto il pagamento che dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate all’ente titolare della contribuzione, senza l’aggravio di interessi per il contribuente.

La procedura potrà essere attuata solamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Vediamo di seguito per quali soggetti è previsto il trasferimento diretto della contribuzione previdenziale e quali indicazioni devono essere inserite nella domanda per richiederlo.

Trasferimento dei contributi erroneamente versati: quali condizioni sono necessarie?

L’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’ente titolare della contribuzione delle somme incassate.

L’obiettivo di tale norma è quello di agevolare i contribuenti offrendogli la possibilità di non dover richiedere il rimborso delle somme erogate e di non dover effettuare nuovamente il versamento.

Tale possibilità è prevista solo se si verificano le seguenti condizioni:

  • il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • la natura del contributo deve essere previdenziale;
  • il contributo deve essere certo;
  • deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

Trasferimento diretto della contribuzione anche per gli enti privatizzati previdenziali

L’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000 , nel fare riferimento alla contribuzione versata ad un ente previdenziale pubblico, sembrava escludere dal campo di applicazione della norma i versamenti effettuati nei confronti degli enti previdenziali privatizzati.

L’Inps nella circolare pubblicata il 9 marzo 2018 ha specificato che tutti gli enti che svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, inclusi quelli previdenziali privatizzati, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni di trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’Inps e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa.

A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’Inps al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.

Obbligo contributivo: per chi è previsto?

L’obbligo contributivo riguarda le categorie di soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione presso gli Albi professionali.

Tra questi troviamo:

  • i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo sono tenuti all’iscrizione presso la gestione separata Inps, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria;
  • i professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa professionale privata, obbligati al versamento del contributo soggettivo minimo alla Cassa professionale nel caso in cui proseguano lo svolgimento dell’attività professionale;
  • i professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale, essendo obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere oggetto di trasferimento diretto.

La domanda di trasferimento diretto di contribuzione

La domanda di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’Inps può essere presentata:

  • dal professionista;
  • dal collaboratore;
  • direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.

Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’Inps, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.

L’istanza di trasferimento dovrà essere presentata online, utilizzando un modello specifico che sarà prossimamente pubblicato dall’Inps, e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  • il periodo di riferimento;
  • la motivazione;
  • l’ente destinatario della contribuzione;
  • l’importo del contributo da trasferire.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la circolare n. 45 del 9 marzo 2018 dell’Inps allegata di seguito.

Circolare n. 45 del 9 marzo 2018 dell’Inps
Ecco la circolare dell’Inps che fornisce le istruzioni utili al trasferimento diretto della contribuzione previdenziale in caso di errato versamento effettuato ad un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo

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