Fattura elettronica PA, dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo: regole, soggetti, formato, dati. La guida

Vittoria Patanè

30/03/2015

30/03/2015 - 09:36

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Dal 31 marzo scatta l’obbligo di Fattura elettronica verso tutte le Pubbliche amministrazioni. Ecco la guida: soggetti interessati, regole generali, caratteristiche del formato, dati da inserire, scadenza, modalità di compilazione

Fattura elettronica PA, dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo: regole, soggetti, formato, dati. La guida

Domani si inizia. A partire dal 31 marzo 2015, per i soggetti che eseguono operazioni verso la Pubblica Amministrazione scatta l’obbligo di emettere fattura in formato solo ed esclusivamente elettronico. Pena il mancato pagamento.

La Finanziaria 2008 infatti ha stabilito che, a decorrere dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza dovessero rifiutare le fatture trasmesse ed emesse in formato cartaceo. Da domani, l’obbligo si estende anche ai rimanenti enti nazionali e alle Amministrazioni locali. Ma c’è di più perché, dai tre mesi successivi al 6 giugno 2014 e al 31 marzo 2015, le suddette PA non potranno neanche pagare i soggetti fornitori fino al momento in cui questi non avranno inviato del documento in forma elettronica.

La Finanziaria del 2008 prevede inoltre che:

la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Gestore del sistema sopra riportato è l’Agenzia delle Entrate che avrà il compito di
- coordinare con il sistema informatico della fiscalità,
- controllare la gestione tecnica del Sistema di Interscambio,
- vigilare in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni,
- gestire i dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio - elaborare i flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
- relazionare al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull’andamento e l’evoluzione del sistema.

La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it. All’interno di questo articolo, illustreremo le linee guida per evitare errori a partire dal 31 marzo.

Fattura elettronica PA: soggetti interessati
Avranno l’obbligo, a partire dal 31 marzo, di emettere e trasmettere fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione i seguenti soggetti:

- gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
- le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

Fattura elettronica PA: scadenze
Per completezza riportiamo nuovamente le date di riferimento relative all’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA:
- 6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza
- 31 marzo 2015, per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.

Fattura elettronica PA: caratteristiche
La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è l’unica tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di utilizzare il Sistema di Interscambio. Le caratteristiche del documento sono le seguenti:

- il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language)
- l’ autenticità dell’ origine e l’ integrità del contenuto sono garantite tramite l’ apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Fattura elettronica PA: formato
All’interno della FatturaPA i soggetti interessati devono riportare le informazioni rilevanti ai fini fiscali e indicare obbligatoriamente le informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Inoltre il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati, come:

- informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’ integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
- informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell’ emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.

Per scaricare il formato della Fattura PA cliccare qui.

Fattura elettronica PA: dati da inserire
I dati da inserire all’interno della Fattura PA sono i seguenti:
- dati relativi alla trasmissione,
- dati relativi al cedente/prestatore (anagrafici, sede),
- dati relativi al cessionario/committente (anagrafici, sede),
- dati generali del documento (tipologia, valuta, data, causale),
- dati dell’ordine d’acquisto,
- dati del contratto,
- dati della convenzione,
- dati della ricezione,
- dati relativi al trasposto,
- dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura,
- dati di riepilogo per aliquota IVA e natura,
- dati relativi al pagamento (modalità, data, importo).

Per consultare gli esempi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate cliccare qui.

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