Falsi tirocini, sanzioni al via per i datori di lavoro: nota INL

Teresa Maddonni

23 Marzo 2022 - 13:53

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Multe falsi tirocini extracurriculari: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che sono operative le sanzioni per l’uso fraudolento dello stage e la mancata indennità. Quanto si rischia.

Falsi tirocini, sanzioni al via per i datori di lavoro: nota INL

Per i falsi tirocini extracurriculari non c’è più scampo e soprattutto per i datori di lavoro che non applicano le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, i quali rischiano delle pesanti sanzioni. Lo comunica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 21 marzo 2022 nella quale illustra le novità in vigore dal 1° gennaio e quindi anche quali sono i criteri in base ai quali le Regioni dovranno adottare le nuove linee guida per i tirocini extracurriculari. INL informa che le sanzioni di recente introduzione sono già operative.

Le sanzioni per i datori di lavoro si applicano in caso di mancato riconoscimento dell’indennità al tirocinante e in caso di ricorso fraudolento al tirocinio dal momento che lo stage non può sostituire le assunzioni, pratica questa molto comune. Vediamo quali sono le indicazioni dell’INL sui falsi tirocini extracurriculari e cosa rischiano i datori di lavoro con le nuove regole.

Falsi tirocini: le sanzioni per i datori di lavoro

La nota INL riguarda i tirocini extracurriculari che diventano falsi qualora se ne faccia un uso fraudolento o non venga riconosciuta l’indennità al tirocinante.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda innanzitutto che il comma 720 della Legge di Bilancio 2022 definisce il tirocinio come “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.”

Le linee guida per quelli diversi dai curriculari, i tirocini extracurriculari appunto, devono essere definiti dalle Regioni, come abbiamo anticipato e come l’INL ricorda sulla base del testo della Manovra.

La Legge di Bilancio 2022, ricorda l’Istituto nella nota, mantiene il riconoscimento di una congrua indennità “quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato.”

Il comma 722, ricorda pertanto l’Istituto, stabilisce che venga comminata una sanzione al datore di lavoro che non riconosce la suddetta indennità al tirocinante. Si tratta nel dettaglio di una sanzione amministrativa con un importo che varia a seconda della gravità dell’illecito.

La multa per chi non paga il tirocinante va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Per quanto riguarda il ricorso fraudolento al tirocinio esso si verifica ogni volta che la prestazione, non costituendo rapporto di lavoro, viene utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. In questo caso siamo chiaramente dinanzi a un falso tirocinio.

Il comma 723 della Legge di Bilancio 2022 stabilisce che se il tirocinio è svolto in modo fraudolento “il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.”

L’INL comunica che queste disposizioni sono immediatamente operative. Spetta agli ispettori del lavoro individuare il datore di lavoro che fa un uso scorretto del tirocinio usandolo come lavoro dipendente o per la sostituzione di un dipendente assente. Il personale ispettivo dovrà fare riferimento, specifica la nota, “alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.”

La nota ricorda anche gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei tirocinanti, obblighi operativi dal 1° gennaio 2022 e che sono:

  • comunicazione dell’avvio dello stage al Centro per l’Impiego, ma solo in caso di tirocinio extracurriculare;
  • applicazione al tirocinante delle tutele previste per i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Falsi tirocini: le nuove linee guida

Nella nota dell’INL, come abbiamo detto, vengono riportati anche i criteri cui devono rifarsi le Regioni per le nuove linee guida sui tirocini come da Legge di Bilancio.

Secondo il comma 721 della Legge di Bilancio 2022, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa, “il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari”.

Entro giugno 2022 quindi, considerando che la Legge di Bilancio è entrata in vigore il primo gennaio. Il riferimento è ai tirocini diversi da quelli curricurali, quindi gli extracurricurali, troppo spesso usati dai datori di lavoro impropriamente e quindi falsi.

Le linee guida devono essere definite sulla base di specifici criteri che riportiamo di seguito:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà d’inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo della nota dell’INL sui tirocini che alleghiamo di seguito.

Nota prot. 530/2022 del 21 marzo.
Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente per oggetto «Nuove disposizioni in materia di tirocini – prime
indicazioni».

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