Diventare avvocato in Spagna ed esercitare la professione in Italia si può: lo ha confermato recentemente la Corte di giustizia europea, che non ha ravvisato alcun abuso di diritto nell’andare in terra iberica per evitare l’esame da avvocato previsto in Italia. Ecco come funziona, e quali sono le mete più gettonate.
Diventare avvocato in Spagna, dribblando l’ostico esame tutto italiano, e tornare in patria per esercitare legittimamente la professione? Si può fare: dopo i dubbi sollevati durante i mesi scorsi, a dare l’ok definitivo è stata direttamente la Corte di giustizia europea, che ha sancito l’insussistenza dell’ipotesi di un abuso di diritto della normativa Ue per coloro che tentano la scorciatoia spagnola.
Gli abogados sono in crescita: ecco le mete preferite
Un fenomeno in costante crescita, quello dei cosiddetti “abogados”: solo negli scorsi mesi di giugno e luglio il Ministero della Giustizia ha emanato 80 decreti per il riconoscimento di titoli professionali ottenuti all’estero: di questi, ben 66 sono riconducibili a laureati italiani che hanno ottenuto l’abilitazione da avvocati in Spagna. Tra tutte, le mete preferite risultano essere Madrid, Ceuta, Sant Feliu de Llobregat e Lorca.
Come si diventa avvocato stabilito, e cosa significa
Tutto ciò è possibile grazie al diritto di stabilimento (riconosciuto dalla direttiva 98/5 della Comunità europea), che consente agli avvocati comunitari di svolgere l’attività legale in qualsiasi stato europeo; nello specifico, l’avvocato che abbia esercitato la professione forense in Italia per tre anni può chiedere al Consiglio dell’ordine di essere esonerato dalla prova attitudinale ed iscriversi direttamente all’Albo. In questi tre anni il professionista apparterrà a tutti gli effetti alla categoria degli “avvocati stabiliti”, e dovrà sottostare a una serie di regole.
Cosa può fare (e cosa non) l’avvocato stabilito
L’avvocato stabilito viene iscritto in un’apposita sezione dell’Albo, e nello svolgere attività giudiziale deve agire insieme a un professionista abilitato a esercitare la professione. Non c’è alcun limite, invece, in relazione all’attività extra giudiziale. Per poter esercitare davanti alla Corte di cassazione (e altre giurisdizioni superiori), invece, non basterà agire d’intesa con un avvocato, ma dovrà anche dimostrare di aver esercitato la professione in Ue per almeno 12 anni. L’avvocato stabilito non può, in ogni caso, fregiarsi del titolo di avvocato italiano, ma è comunque soggetto alle norme (anche deontologiche) previste dall’ordinamento italiano.
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