L’INPS pubblica le regole attuative per la Dis Coll 2015, il sussidio di disoccupazione per i cococo e i cocopro, specificando requisiti, modalità di calcolo e durata della prestazione.
In seguito all’emanazione del D. Lgs. 22/2015 riguardante il riordino degli ammortizzatori sociali, in attuazione alla Delega sul Lavoro assegnata al Governo, l’INPS ha pubblicato, lo scorso 27 Aprile 2015, la Circolare n. 83/2015 con la quale ha chiarito le regole attuative della Dis Coll, la nuova prestazione a sostegno del reddito, destinata ai collaboratori coordinati e a progetto (Cococo e Cocopro) che sono entrati in stato di disoccupazione, in seguito alla perdita involontaria del lavoro.
La fruizione della Dis Coll è riservata a tutti i Cococo e i Cocopro iscritti alla Gestione Separata INPS con esclusione di: pensionati, titolari di Partita IVA e amministratori e sindaci che ricoprono incarichi pubblici.
Requisiti per la Dis Coll
La nuova Disoccupazione per Collaboratori (Dis Coll) viene assegnata ai lavoratori che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione;
- almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello in cui si è verificata la disoccupazione;
- almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica la disoccupazione o, in alternativa, un contratto di collaborazione della durata di almeno un mese (sempre nell’anno solare in cui si verifica l’evento di disoccupazione) che abbia prodotto un reddito pari almeno alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione;
Calcolo e importi della Dis Coll
L’importo massimo della Disc Coll per il 2015 è pari 1.300 euro mensili, tale importo viene rivalutato annualmente.
L’importo effettivo della Dis Coll viene calcolato considerando il reddito imponibile ai fini previdenziali, relativo all’anno solare in cui si è verificata la disoccupazione e all’anno solare precedente, diviso il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”.
Da tale calcolo, che secondo i più recenti chiarimenti del Ministero deve, appunto, tenere conto anche delle frazioni di mese, si ottiene il reddito medio mensile da cui, poi, per ottenere l’effettivo importo della Dis Coll, si calcola:
- il 75%, nel caso in cui tale reddito, per l’anno 2015, sia pari o inferiorea 1195 euro; tale importo viene rivalutato annualmente, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
- il 75% di 1195 euro, aumentato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1195 euro;
La Dis Coll si riduce del 3% ogni mesi dal quarto mese di fruizione della prestazione e viene assegnata ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente al momento della disoccupazione fino al momento in cui è avvenuta la disoccupazione stessa.
Per il solo calcolo della durata della Dis Coll non vengono tenuti in considerazione i periodi che hanno già dato luogo all’erogazione di una prestazione di disoccupazione. Anche per il calcolo della durata si prendono in considerazione le frazioni di mese e non solo i mesi.
Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Presentazione della domanda
Per ottenere la Dis Coll i collaboratori devono presentare un’apposita domanda all’INPS con le seguenti modalità:
- fino all’11 Maggio i collaboratori possono presentare domanda cartacea o direttamente agli sportelli delle strutture territoriali dell’INPS o tramite un Patronato;
- dall’11 Maggio la domanda per la Dis Coll si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito web dell’INPS che sta predisponendo uno specifico servizio;
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal momento della cessazione del contratto di collaborazione; la Dis Coll spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, se la domanda è presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
I soggetti che hanno presentato domanda per l’Indennità Una Tantum Cocopro 2014 (che la Dis Coll sostituisce) nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2015 e il momento di emanazione della Circolare dell’INPS vedranno la loro domanda gestita come una domanda per la Dis Coll.
Condizioni per la fruizione e casi di esclusione
L’assegnazione dell’indennità Dis Coll prevede, come condizione vincolante, la partecipazione costante e regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.
Nel caso in cui il beneficiario della Dis Coll trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e, al termine del periodo di sospensione, la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo.
Nel caso in cui, invece, il beneficiario della Dis Coll trovi una nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto all’indennità.
Nel caso in cui il beneficiario della Dis Coll sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da quella stessa attività.
Se il reddito dichiarato è inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l’indennità prevista dalla Dis Coll si riduce di un importo pari all’80% del reddito previsto, considerando il periodo che intercorre tra la data di inizio del’attività e la data di fine del periodo in cui spetta l’indennità di disoccupazione.
Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
La riduzione della Dis Coll viene ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi è tenuto alla presentazione di una autodichiarazione dove si documenta il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma, entro il 31 marzo dell’anno successivo, pena la restituzione della Dis Coll percepita, dal momento di inizio dell’attività autonoma.
Tra i casi di decadenza dalla Dis Coll è opportuno ricordare:
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- la mancata partecipazione alle iniziative dei Centri dell’Impiego, indicate sopra;
- una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- l’inizio di un’attività di lavoro autonomo, o la presistenza di essa, senza che avvenga la comunicazione del reddito che si presume di trarre da tale attività, nei tempi indicati sopra;
- il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- l’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità;
Trattamento fiscale
L’indennità di disoccupazione Dis Coll è soggetta al regime della tassazione ordinaria e alle relative aliquote e detrazioni. L’INPS svolge il ruolo di sostituto d’imposta e, quindi, opera le trattenute IRPEF e rilascia la Certificazione Unica relativa.
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