Differenza tra fermo e arresto: cosa sono e quando si applicano

Isabella Policarpio

18 Ottobre 2019 - 12:19

condividi

Fermo e arresto sono misure che limitano la libertà personale. Anche se simili, hanno una disciplina separata e condizioni diverse. Tutte le differenze e come funzionano.

Differenza tra fermo e arresto: cosa sono e quando si applicano

Qual è la differenza tra fermo e arresto? Quando si applica l’una e quando l’altra?
Arresto e fermo sono nel nostro ordinamento misure pre-cautelari ed entrambe limitano la libertà personale di una persona colta in flagrante o gravemente sospettata della commissione di un reato.

Sono disposte dall’autorità giudiziaria o dal pubblico ministero e devono essere convalidate dal giudice nelle successive 48 ore.

In questo articolo ci soffermeremo sulla differenza tra fermo e arresto, analizzando quando servono e le varie tipologie.

Arresto: cos’è, quando si applica

L’arresto, come anticipato, è una limitazione della libertà di un individuo colto sul fatto o immediatamente prima o dopo la commissione di un reato. Serve per evitare che il colpevole possa scappare, inquinare le prove o commettere altri reati.

L’arresto può essere fatto dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministeroo anche dal privato cittadine che scopre il colpevole in flagrante; quest’ultimo dovrà condurlo immediatamente alle forze di Polizia o ai Carabinieri più vicini. Vediamo adesso quante tipologie di arresto esistono nel nostro ordinamento penale.

Tipologie di arresto

L’arresto in alcune circostanze è una misura obbligatoria, in altre facoltativa. Ecco quando.

La Polizia giudiziaria o il pubblico ministero sono obbligati all’arresto quando:

  • la persona viene sorpresa nel compimento o subito prima o dopo un reato con pena non inferiore a 5 anni o l’ergastolo (ad esempio un omicidio);
  • la persona ha commessa o sta per commettere uno dei delitti elencati nell’articolo 380 del Codice di procedura penale, a prescindere dagli anni di pena previsti, come favoreggiamento della prostituzione, detenzione illegittima di armi, violenza sessuale.

Mentre è facoltativo in caso di:

  • delitti non colposi con pena massima la reclusione fino a 3 anni;
  • delitti colposi con pena massima inferiore a 5 anni;
  • un delitto compreso nell’elenco dell’articolo 381 del Codice di procedura penale, cioè peculato, violazione di domicilio, lesioni personali, appropriazione indebita o altro.

Fermo: cos’è e disciplina

Passiamo al fermo. Anche questa è una misura pre-cautelare che limita la libertà personale ma si mette in pratica in casi diversi rispetto all’arresto perché non riguarda una persona colta sul fatto.

Il fermo, precisamente il fermo di indiziato in delitto, è predisposto nei confronti di una persona sulla quale sussistono gravi indizi di colpevolezza per un delitto non lieve e il fondato pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Il fermo, in altre parole, prescinde dal momento in cui il reato è stato commesso.

Anche il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria non hanno bisogno dell’autorizzazione a procedere.

Differenza tra arresto e fermo: i profili legali

Tirando le somme, arresto e fermo si differenziano per i presupposti di base:

  • per l’arresto serve la flagranza di reato o la quasi flagranza;
  • per il fermo bastano gravi indizi di colpevolezza.

Per tutti gli altri aspetti le due misure sono simili e sono provvisorie fino alla convalida del giudice.

Cosa succede dopo l’arresto e il fermo: l’interrogatorio

Subito dopo l’arresto o il fermo, il pubblico ministero deve spiegare i motivi della restrizione personale, informare il reato che viene contestato e procedere all’interrogatorio. Di queste deve essere dato pronto avviso all’avvocato.

In questa sede, il pubblico ministero non è tenuto a rivelare chi è l’eventuale informatore poiché questo potrebbe compromettere lo svolgimento delle indagini.
Questo interrogatorio è chiamato in gergo giuridico “di garanzia” perché serve al fermato o all’arrestato per spiegare cosa è avvenuto veramente e motivare la liberazione.

La convalida

Se dall’interrogatorio di garanzia non emergono elementi che giustificano la liberazione, il pubblico ministero ha 48 ore di tempo dall’arresto o dal fermo per chiedere al giudice la convalida della misura.

Alla decisione devono partecipare necessariamente la persona arrestata/fermata e il difensore incaricato; la presenta del pm invece è facoltativa. In base alle dichiarazioni e agli elementi disponibili il giudice stabilirà se convalidare o no la misura. In quest’ultimo caso la persona viene immediatamente rilasciata.

Per entrambe le decisioni ci può essere il ricorso alla Corte di Cassazione.

Argomenti

# Reato

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO