Delocalizzazioni, novità: obblighi e sanzioni nella Legge di Bilancio 2022

Teresa Maddonni

22 Dicembre 2021 - 20:14

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Novità per le delocalizzazioni con la Legge di Bilancio 2022. Un emendamento approvato introduce obblighi e penalizzazioni per i datori di lavoro. I lavoratori accedono al GOL.

Delocalizzazioni, novità: obblighi e sanzioni nella Legge di Bilancio 2022

Novità sulle delocalizzazioni delle imprese con la Legge di Bilancio 2022 che introduce nuovi obblighi e sanzioni per i datori di lavoro.

È stato infatti approvato ieri in Commissione Bilancio del Senato l’emendamento alla Manovra, oggi in Aula, che inserisce nuove regole sulle delocalizzazioni.

Viene così introdotto l’articolo 77-bis (Disposizioni in materia di cessazione dell’attività produttiva) prescrivendo quali sono gli obblighi dei datori di lavoro di aziende con almeno 250 dipendenti che intendono chiudere uno stabilimento.

Con la Legge di Bilancio 2022 si va anche a raddoppiare il ticket di licenziamento per il datore di lavoro che non rispetta i tempi previsti per la presentazione del piano di delocalizzazione.

Delocalizzazioni, novità: gli obblighi del datore di lavoro

La Legge di Bilancio 2022 sulle delocalizzazioni stabilisce quali sono i nuovi obblighi per i datori di lavoro. Il testo, lo ricordiamo, deve ancora essere approvato in via definitiva dal parlamento entro il 31 dicembre 2021.

La nuova disciplina sulle delocalizzazioni, secondo l’emendamento approvato, si applica ai datori di lavoro che intendano procedere “alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50”.

Nel dettaglio sono interessati i datori di lavoro che “nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti”.

Il datore di lavoro nelle condizioni che abbiamo illustrato, secondo l’emendamento approvato, deve “dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.”

La comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima “dell’avvio della procedura di cui all’articolo 4 legge 23 luglio 1991, n. 223 ed indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura.”

E aggiunge l’emendamento:

“I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.”

L’emendamento approvato per le delocalizzazioni è quello presentato dal governo, ma ve ne era un altro, quello a firma del senatore Matteo Mantero di Potere al popolo.

Mantero ha tradotto in emendamento il testo sulle delocalizzazioni scritto dagli operai della Gkn insieme ai giuristi solidali. Sono proprio gli operai di Gkn a criticare l’emendamento approvato alla Legge di Bilancio 2022, perché a loro avviso con questa norma si va a definire la procedura per le delocalizzazioni e non a impedire che avvengano.

“Non si tratta di una norma antidelocalizzazioni, come propagandato dal governo, ma per proceduralizzare le delocalizzazioni. Vorremmo essere chiari: questa norma avrebbe chiuso Gkn, imposto la soluzione di Melrose e non avrebbe reso possibile nemmeno l’articolo 28.”

Per gli operai, che fino a ieri hanno chiesto di ritirare l’emendamento poi approvato, il testo del governo riguarderebbe solo lo 0,1% delle aziende italiane.

Delocalizzazioni: piano e sanzioni per il datore di lavoro

Per procedere con la delocalizzazione il datore di lavoro deve elaborare, entro 60 giorni dalla comunicazione, “un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura”.

Il piano deve essere presentato alle rappresentanze sindacali, alle Regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL.

Il piano per la delocalizzazione non può avere una durata che sia superiore a 12 mesi e indica:

  • le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure d’incentivo all’esodo;
  • le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
  • le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
  • gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
  • i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Il datore di lavoro inadempiente che non presenta il piano è soggetto a sanzione sebbene propriamente di sanzione non si tratta.

Il datore di lavoro che vuole delocalizzare senza il piano è tenuto a pagare il doppio di ticket di licenziamento.

Il datore di lavoro dovrà pagare invece il 50% in più di ticket licenziamento se il piano viene presentato ma non si raggiunge l’accordo.

L’emendamento sulle delocalizzazioni stabilisce anche che i lavoratori interessati dal piano possono:

  • accedere alla cassa di integrazione straordinaria (articolo 22-ter del d.lgs. legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
  • accedere al nuovo programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Per le conferme occorre attendere l’approvazione della Legge di Bilancio 2022.

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