Decreto Legge Sanità: ecco come il giudice decide i compensi

Anna Maria D’Andrea

31 Agosto 2016 - 07:30

condividi

Entra oggi in vigore il Decreto Legge che determina i compensi nel settore sanitario in caso di contenzioso. Di seguito le indicazioni principali della legge.

Decreto Legge Sanità: ecco come il giudice decide i compensi

Entra oggi in vigore il Decreto Legge firmato dal Ministro Lorenzin che determina i compensi da corrispondere nel settore della sanità ai medici professionisti nel caso di contenzioso. Il Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 stabilisce il giusto compenso per veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.

Il decreto legge che disciplina il giusto compenso da retribuire ai medici in caso di contenzioso è stato approvato con netto ritardo rispetto alle previsioni di legge. Il decreto legge n. 1/2012, che ha abolito le tariffe in merito di professioni sanitarie, prevedeva l’emanazione, dopo il limite massimo di 120 giorni dalla conversione, di un decreto che fornisse indicazioni sull’adeguato compenso dei medici in sede giurisprudenziale.
Il regolamento arriva dopo quattro anni dalla conversione della legge Competitività ma ha il pregio di descrivere nel dettaglio tutte le caratteristiche dei compensi dei medici con particolari indicazioni circa le categorie e gli interventi eseguiti.

Il Regolamento sul giusto compenso: ecco il dettaglio

I compensi sulle prestazioni sanitarie vengono determinate in base ai seguenti parametri:

  • costo del lavoro, il quale comprende costi fissi, relativi al personale tecnico impiegato e costi variabili, relativi al costo della prestazione del professionista, cioè la remunerazione base attesa dal professionista;
  • costo della tecnologia sanitaria, riguardante sia i costi di ammortamento delle tecnologie adoperate che quelli per la manutenzione delle stesse;
  • consumi, ovvero i corsi del materiale e dei kit diagnostici utilizzati dal professionista nello svolgimento della propria attività;
  • costi generali, legati ai costi relativi agli immobili nei quali l’attività si è svolta e ai relativi consumi;
  • margini attesi, componente che remunera il rischio legato all’imprenditorialità e la complessità del caso trattato.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, che in casi di eccezionale gravità ed urgenza, al compenso stabilito in base ai seguenti parametri possa essere apportata una maggiorazione pari al 100% del massimo compenso stabilito.

I compensi suddivisi per categoria: alcune considerazioni

In Allegato al Testo del Decreto Legge la Tabella contenente le indicazioni delle retribuzioni da corrispondere in situazioni di contenzioso suddivise per categoria e prestazione professionale.
Nelle 60 pagine vengono descritti minuziosamente i parametri da adottare.
Per i farmacisti, la suddivisione è molto sintetica: vengono prese in esame otto prestazioni, al contrario dei medici veterinari, ai quali il decreto dedica le prime 30 pagine dell’allegato, indicando nel dettaglio i compensi per gli interventi sulle diverse specie animali.
Ingente è anche il numero delle prestazioni indicate per gli infermieri: sono 190 i casi presentati nel dettaglio dal Decreto.

Il Decreto, è necessario specificare, non riguarda i medici, per i quali in caso di contenzioso, per la determinazione dell’equo compenso si procede chiedendo un parere di congruità presso l’Ordine territoriale di appartenenza.

Inoltre, nel Testo si indica tra gli obblighi del professionista quello di fornire al paziente le indicazioni sulla complessità dell’intervento, sui costi indicativi della prestazione professionale, valutando e pattuendo quindi con il paziente il compenso per le singole prestazioni.

L’assenza del preventivo di massima costituisce una voce negativa al fine della determinazione del compenso in sede di giudizio.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO

Correlato