Cosa rischia chi spara a un ladro in casa e lo uccide?

Simone Micocci

26 Ottobre 2021 - 19:00

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Cosa rischia chi spara a un ladro che viola l’altrui proprietà privata? Cosa dice la legge in merito alla legittima difesa (dopo le modifiche apportate nel 2019).

Cosa rischia chi spara a un ladro in casa e lo uccide?

Cosa rischia chi spara a un ladro in casa? Una domanda che purtroppo siamo soliti porci periodicamente, ogni qualvolta ciò si verifica. È il caso, ad esempio, del tabaccaio, 59 anni, di Frosinone, il quale ha sorpreso due ladri in casa e - avendo temuto per la propria vita e per quella di suo figlio (come da lui stesso dichiarato) - ha sparato uccidendone uno.

Nel caso specifico andrà accertato se si è trattato solamente di legittima difesa, e in tal caso il tabaccaio verrebbe assolto, oppure se sussiste il reato di omicidio oppure quello di eccesso di legittima difesa, con conseguenze differenti a seconda della situazione.

In attesa di sviluppi - per il momento sembra che il tabaccaio di Frosinone sia indagato solamente per eccesso di legittima difesa - vediamo cosa rischia solitamente chi spara a un ladro in casa e lo uccide.

Legittima difesa domiciliare: quando non scatta il reato

È l’articolo 52 del Codice Penale, come modificato dalla legge n°36 della legge del 26 aprile 2019, a descrivere la scriminante della legittima difesa presunta. Qui si legge che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Non è consentita, dunque, un’indiscriminata reazione contro il ladro che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui. Per far scattare una tale scriminante, è necessario che una tale violazione venga effettuata con violenza, o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica. Serve, quindi, che sussistano le condizioni affinché l’intrusione possa essere percepita dall’agente come fosse un’aggressione, anche solo potenziale, per la propria o altrui incolumità.

Ovviamente serve che l’arma sia legittimamente detenuta. È necessario, inoltre, che la legittima difesa sia sempre proporzionata all’offesa.

Eccesso di legittima difesa: quali rischi?

Si verifica eccesso colposo, invece, quando viene meno la giusta proporzione tra offesa e difesa per colpa, ossia quando vi è un errore inescusabile causato per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare la situazione di pericolo.

È l’articolo 2 della legge n°36/2019 ad aver modificato l’articolo 55 del Codice penale, con il quale viene esclusa la punibilità di chi “trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”.

Si fuoriesce dalla fattispecie dell’eccesso di legittima difesa, invece, tutte quelle volte in cui i limiti della necessità di difesa vengono superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria. In tal caso non si può parlare di reazione, bensì di aggressione vera e propria.

Cosa si rischia nel caso in cui sussista l’eccesso colposo di legittima difesa? Salvo i casi descritti dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, ossia qualora la persona agisca per la “salvaguardia della propria o altrui incolumità” (e in tal caso non è punibile), il comma I dell’articolo 55 del Codice Penale stabilisce che in tutte le altre casistiche di eccesso colposo di legittima difesa “si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi”. Qualora il ladro resti ucciso a causa dello sparo potrebbero dunque sussistere i presupposti per il reato di omicidio colposo, con una pena base che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 5 anni.

Quali rischi se non sussiste la legittima difesa?

Se mancano i suddetti presupposti, non si può parlare di eccesso colposo ma doloso. Va detto che nel Codice Penale non esiste l’istituto dell’eccesso doloso della legittima difesa: semplicemente perché in questo caso si considera quanto avvenuto come un delitto doloso a tutti gli effetti.

Chi spara a un ladro, e lo uccide, ma senza che sussista alcun presupposto per la legittima difesa, o per l’eccesso della stessa, rischia la pena prevista per l’omicidio doloso disciplinato dall’articolo 575 del Codice Penale, nel quale si legge che:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.

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