Porto d’armi, come si prende? Le procedure variano a seconda della licenza di cui si ha bisogno; ecco la guida completa.
La licenza di porto d’armi rappresenta un’autorizzazione di tipo amministrazione che legittima il cittadino italiano di portare con sé, e quindi trasportare, un’arma. Rischia gravi conseguenze, quindi, chi porta con sé un’arma senza essere in possesso del porto d’armi, per il quale esiste una procedura ben definita per il rilascio.
Va detto che la disciplina sulle armi e sulle relative autorizzazione per la detenzione delle stesse è stata recentemente oggetto di modifiche. Nel dettaglio, alcune novità sono state introdotte dal D.lgs n. 104 del 10 agosto 2018, con il quale è stata data attuazione della direttiva Ue 2017/854 del Parlamento europeo e del Consiglio. Con l’entrata in vigore del suddetto provvedimento, il 14 settembre del 2018, sono cambiate alcune norme in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, con novità anche per quanto riguarda la richiesta per il rilascio di porto d’armi.
Richiesta le cui procedure, come pure i costi, cambiano a seconda della tipologia di documento che si richiede. Non tutte le licenze di porto d’armi, infatti, sono uguali, in quanto ad esempio bisogna distinguere il porto d’armi per difesa personale da quello per utilizzo sportivo, in quanto quest’ultimo consente l’utilizzo della propria arma solamente per le esercitazioni di tiro a volo o tiro a segno.
Alla luce delle ultime novità in materia di porto d’armi, e tenendo conto delle diverse specie di licenze che si possono richiedere, ecco una guida che sarà d’aiuto a comprendere come fare la richiesta, nonché quali sono i documenti richiesti e le condizioni ostative che invece ne andranno a impedire il rilascio.
Le diverse tipologie di permesso
In Italia, il porto d’armi si può richiedere per tre diversi scopi: difesa personale, uso sportivo e uso venatorio. Secondo il tipo di porto d’armi che si richiede ci saranno delle precise regolamentazioni da rispettare. Ad esempio:
- Porto d’armi per difesa personale: questo permesso è valido un anno e permette il porto d’armi fuori dalla propria abitazione. Per il rilascio di tale certificato sarà necessario, oltre al compimento della maggiore età, dimostrare di avere una ragione valida e motivata per cui si rilevi la necessità di uscire di casa armati. Sarà il prefetto, qualora ne sussistano le ragioni, a concedere l’autorizzazione;
- Porto d’armi per uso sportivo: validità di 5 anni, rilasciata dal Questore, tale licenza consente di utilizzare la propria arma solamente per esercitare tiro a volo o tiro a segno in un centro di esercitazione. L’arma durante il tragitto che porta al centro di esercitazione deve essere scarica;
- Porto d’armi per uso venatorio: autorizza al porto di soli fucili da caccia, che possono essere utilizzati solamente nei periodi della stagione venatoria e nelle zone autorizzate.
Oltre al porto d’armi, per trattare armi da fuoco c’è bisogno di richiedere alcuni certificati specifici:
- Denuncia detenzione e cessione: certificato da presentare quando si viene in possesso di armi o cartucce oppure si cedono;
- Autorizzazione all’acquisto: certificato che autorizza l’acquisto di armi da fuoco e munizioni, e il loro trasporto fino al domicilio;
- Licenza per collezione: consente la detenzione di armi corte e lunghe, ma non il porto;
- Carta Europea: certificato che estende la validità dei permessi ottenuti in Italia negli altri Paesi dell’Unione Europea;
- Vidimazione carta di riconoscimento: certificato valido per il trasporto dalle sezioni di tiro al luogo della detenzione (e viceversa).
Dopo aver elencato i vari tipi di porto d’armi e i certificati da richiedere per acquistare o trasportare armi, è arrivato il momento di analizzare le procedure necessarie per prendere il porto d’armi.
Come prendere il porto d’armi
La prima cosa da fare per prendere il porto d’armi è andare alla ASL del proprio Comune di residenza e richiedere un certificato che attesti la propria idoneità psico-fisica per l’utilizzo delle armi da fuoco. Quindi, dovrete dimostrare di non avere particolari problemi fisici che vi impedirebbero di usare correttamente l’arma e di essere psicologicamente stabili.
Successivamente, vi verrà richiesto di dimostrare che sapete usare l’arma. Chi ha prestato servizio all’esercito o in polizia può portare un certificato che lo dimostri, mentre chi ha frequentato una delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale dovrà richiedere una certificazione di idoneità al maneggio delle armi.
A questo punto, basterà seguire queste semplici procedure per poter richiedere e prendere il porto d’armi:
- compilare una dichiarazione sostitutiva in cui attestate di “non trovarvi nelle condizioni ostative della Legge”. Dopodiché dovete indicare le generalità delle persone che vivono con voi e dichiarare che non siete degli obiettori di coscienza. Riguardo agli obiettori di coscienza è stata apportata una modifica nel 2007. Prima di quell’anno chiunque avesse dichiarato di essere obiettore di coscienza non poteva ottenere il porto d’armi. Dal 2007, invece, compilando un modulo specifico si può annullare lo “status di obiettore” e di conseguenza è possibile richiedere il porto d’armi;
- sulla richiesta e sul nulla osta dovrete allegare due contrassegni telematici da 14,62 euro l’uno;
- dopo aver presentato questi documenti è possibile acquistare armi e munizioni, ma ancora non è consentito il porto. Per ottenerlo bisogna far richiesta di autorizzazione alla Questura, compilando il modulo specifico (Denuncia di detenzione e cessione) per il tipo di arma acquistata.
Dopo aver compilato i moduli richiesti, dovete aspettare circa 30 giorni prima che la Questura vi conceda il porto d’armi. La durata del porto d’armi varia secondo il tipo:
- porto d’armi per difesa personale: validità annuale;
- porto d’armi per uso sportivo: validità cinque anni;
- porto d’armi per uso venatorio: sei anni.
Vi ricordiamo, inoltre, che la compilazione della “Denuncia di detenzione e cessione” è obbligatoria anche quando l’arma viene ricevuta in eredità.
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Denuncia detenzione e cessione
Come abbiamo visto in precedenza, per trattare con delle armi da fuoco non c’è bisogno solamente del porto d’armi, ma anche di altri certificati specifici. Uno di questo è la denuncia di detenzione e cessione che deve essere presentata nei seguenti casi:
- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
- quando si cedono armi e cartucce a terze persone;
- se varia il luogo di detenzione delle armi e delle cartucce;
- in casi si eredita un’arma.
In caso si tratti di armi, la denuncia deve avvenire presso la Questura o il Commissariato di zona o presso la stazione dei Carabinieri competente per il territorio.
Il modulo per presentare la denuncia lo potete scaricare di seguito:
Quante armi si possono detenere? Ecco nel dettaglio quanto dichiarato dalla normativa:
- 3 armi comuni da sparo;
- 12 armi sportive;
- numero illimitato di fucili da caccia.
Nel caso in cui desiderate detenere un numero illimitato di armi dovrete farne richiesta al Questore che vi rilascia la licenza di collezione.
Ricordate che le armi detenute non possono essere trasportate in altri luoghi, tranne nei casi in cui possedete l’autorizzazione.
Anche la denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria in alcuni casi:
- cartucce per pistola o rivoltella (per una detenzione massima di 200 pezzi);
- munizioni per fucile da caccia con carica a pallini;
- nel caso in cui avete cartucce a pallini la denuncia scatta all’eccedere dei 1000 pezzi. Il limite massimo di detenzione è 1500 cartucce.
Cosa cambia per le Forze Armate e di Polizia?
Le Forze Armate e di Polizia possono girare armati anche quando non sono in servizio senza la necessità di avere il porto d’armi. Tuttavia, gli agenti di Polizia e delle Forze Armate possono portare solamente la pistola d’ordinanza, la Beretta Parabellum. Per la detenzione in casa di altre tipologie di armi anche per loro c’è l’obbligo del porto d’armi.
La procedura per loro è leggermente differente da quella valida per i civili. Infatti, lo scorso aprile è stato modificato il decreto del Ministro della Sanità “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personali”.
Con questa modifica è stato stabilito che il personale in servizio attivo può dimostrare la propria idoneità psico-fisica, necessaria per prendere il porto d’armi, semplicemente presentando l’attestato di servizio presentato dall’Amministrazione di competenza. Questi quindi non sono più dovuti al pagamento della certificazione medica.
Collezionare armi: la licenza da prendere
Chi colleziona armi, invece, deve avere una licenza di collezione. Ce ne sono diversi tipi:
- armi comuni da sparo: questa permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe in un numero superiore rispetto a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 12 classificate come sportive);
- armi antiche, artistiche o rare: ovvero quello che riguarda le armi antiche ad avancarica o quelle fabbricate prima del 1890. Con questa licenza è possibile detenere un numero di massimo 8 armi, senza alcun tipo di munizione.
Per richiedere la licenza dovete presentare il modulo che trovate di seguito alla Questura, al Commissariato di Pubblica Sicurezza o alla stazione dei Carabinieri.
Il modulo può essere presentato o a mano, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento. Al modulo, inoltre, dovrete allegare:
- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto «obiettore di coscienza».
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
Le novità del D.Lgs. 104/2018
Come anticipato molte delle regole generali per il rilascio del porto d’armi e la detenzione di armi in casa sono state modificate con il D.Lgs. 104/2018. Ecco nel dettaglio alcune delle novità introdotte dal provvedimento:
- la durata per il porto d’arma lunga è stata ridotta da 6 a 5 anni. Nella licenza, inoltre, dovrà essere indicato il numero massimo di munizioni acquistabili;
- si potrà inviare la denuncia di detenzione armi anche in via telematica, purché se ne dia informazione agli stessi uffici ai quali sarebbe stato fatto riferimento nel caso di denuncia tradizionale (ossia Questura o Stazione dei Carabinieri);
- la denuncia va effettuata anche per quei caricatori di capacità superiore a 10 (armi lunghe) e 20 (armi corte) colpi;
- le armi camuffate vanno intese al pari delle armi da guerra;
- per l’uso sportivo viene innalzato il limite di armi che si possono detenere, passato da 6 a 12;
- i collezionisti possono sparare al massimo 62 colpi per la prova di funzionamento - da effettuare con cadenza non inferiore ai 6 mesi - purché entro le 24 ore dall’acquisto delle apposite munizioni;
- le armi di categoria A6 e A7 (armi demilitarizzate e a percussione centrale) possono essere possedute solo dai tiratori sportivi iscritti alle federazioni riconosciute dal CONI, alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale o alle Associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni.
Ci sono poi novità riguardanti il certificato medico per l’idoneità psico-fisica da ottenere ai fini del rilascio del porto d’armi.
Ad esempio, viene fatta una distinzione tra certificato necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la detenzione di armi e quello invece utile per il porto d’armi in sé; se nel primo caso è sufficiente che questi presentino un certificato medico - con cadenza quinquennale - con il quale si accerta di non essere affetti da “malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”, mentre nel secondo - ossia per il rilascio del porto d’armi - è necessario il Certificato di idoneità psicofisica che potrà essere rilasciato esclusivamente da: “uffici medico-legali; Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; dai singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari, purché siano in servizio permanente e in attività di servizio”.
Come prendere il porto d’armi europeo
Con il porto d’armi rilasciato in Italia la licenza è circoscritta al territorio italiano.
Tuttavia, chi già possiede il porto d’armi può richiedere la Carta europea d’arma da fuoco, con la quale appunto la validità dell’autorizzazione concessa in Italia viene estesa anche agli altri Paesi della Comunità europea.
Tale Carta ha una durata di 5 anni, ma la sua validità è comunque legata a quella del porto d’armi: ciò significa che se questo viene meno, anche la Carta europea non sarà più valida.
La richiesta va presentata, utilizzando il modulo apposito, al Questore. Basterà quindi rivolgersi al Commissariato di zona (o in alternativa andare in questura) e portare con sé gli appositi documenti:
- dichiarazione sostitutiva con cui si conferma il possesso della licenza di porto e trasporto d’armi;
- denuncia di detenzione di armi, oltre ai dati identificativi dell’arma (o delle armi qualora se ne possegga più d’una);
- due recenti foto tessere;
- due contrassegni telematici, dal costo di 16 euro l’uno, che andranno applicati sulla richiesta e sul successivo documento;
- ricevuta di versamento, di 0,83 euro (2,06 euro qualora si preferisca la versione bilingue). Per le coordinate di pagamento bisognerà rivolgersi all’ufficio territoriale competente.
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