Cos’è il whistleblowing: significato e normativa

Isabella Policarpio

14 Ottobre 2019 - 14:53

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Cos’è esattamente il whistleblowing: significato della normativa che tutela i dipendenti pubblici e privati che segnalano frodi e fatti illeciti.

Cos’è il whistleblowing: significato e normativa

Whistleblowing, cos’è e cosa significa esattamente? Il termine anglosassone significa precisamente “soffiare il fischietto” ed è entrato a pieno titolo nel nostro ordinamento nel 2012, con l’entrata in vigore del decreto 165 sull’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Nello specifico, il whistleblowing è la segnalazione del lavoratore dipendente che rinviene una frode, un comportamento pericoloso o in qualsiasi modo contrario alle legge, ai danni dell’azienda stessa, dei colleghi o dei clienti.

Nonostante il decreto risalga al 2012, il whistleblowing è una realtà giuridica solamente a partire dal 2017, data in cui è stato esteso anche al lavoro privato. Chi segnala il comportamento illecito è protetto dall’anonimato per evitare che ci siano delle ritorsioni nei suoi confronti da parte del datore di lavoro o dei colleghi.

In materia di whistleblowing la Corte di Cassazione ha precisato che i dipendenti non sono tenuti ad investigare circa la correttezza del lavoro svolto dagli altri e sono quindi obbligati a segnalare. Tuttavia, chi scopre le condotte incriminate deve ottenere tutta la protezione necessaria a preservare il posto di lavoro.

Facciamo il punto sulla normativa e sulle tutele previste in ambito pubblico e privato.

Whistleblowing: cos’è, significato e normativa

Whistleblowing: la normativa italiana

La disciplina anglosassone del whistleblowing ha di fatto sostituito il previgente articolo 54 bis del decreto legislativo numero 165 del 2001, con norme e tutele più aderenti alle esigenze di chi segnala gli illeciti commessi sul luogo di lavoro, pubblico o privato, nell’interesse dell’Amministrazione o dell’azienda.

Si è trattato di un intervento necessario a tutelare chi, in buona fede, denuncia gli illeciti e gli inadempimenti in ambito lavorativo e serve ad accrescere il buon andamento dell’attività lavorativa. Infatti, a causa della mancanza di riservatezza e della paura di ritorsioni personali, molto spesso i dipendenti rinunciano a denunciare gli illeciti.

Con l’introduzione del whistleblowing, invece, si stabilisce che dopo la segnalazione il dipendente segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, trasferito o licenziato, a meno che l’Ente pubblico o il datore di lavoro non giustifichino in fatto.

Whistleblowing, come funziona nel settore pubblico

La disciplina del whistleblowing si è diffusa prima nel settore pubblico e poi in quello privato. Sull’argomento era intervenuta già l’Anac nel 2015 con le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. Il decreto del 2017 ha esteso le tutele esistenti in quanto:

  • ha esteso l’ambito di applicazione anche al settore privato;
  • ha identificato i destinatari delle segnalazioni (Anac e Autorità giudiziaria);
  • ha introdotto il divieto di rivelare l’identità del dipendente cha ha segnalato il fatto.

All’Anac inoltre viene attribuita la possibilità di comminare le sanzioni seguenti:

  • fino a 30.000 euro, per il responsabile dell’amministrazione/ente che ha adottato misure discriminatorie nei confronti del segnalante;
  • fino a 50.000 euro, in caso di mancata adozione delle procedure di riservatezza delle segnalazioni.

Whistleblowing, come funziona nel settore privato

Le tutele si estendono anche nel settore privato; anche qui le ritorsioni e le discriminazioni sono vietate, sia dirette che indirette. Precisamente dobbiamo riferirci all’articolo 2 della legge 179 del 2017 dove viene sancito che bisogna sempre predisporre dei meccanismi in grado di preservare la riservatezza di chi segnala gli illeciti, per scongiurare ogni tipo di ritorsione.

Sempre all’articolo 2 viene vietato ogni tipo di comportamento discriminatorio nei confronti degli artefici delle segnalazioni, pena la denuncia presso l’Ispettorato del lavoro. In sede di contenzioso, il datore di lavoro dovrà provare che gli eventuali comportamenti discriminatori o il licenziamento non sono dovuti alle segnalazioni effettuate, prova questa tutt’altro che agevole.

Il decreto 179/2017 dispone nello specifico che:

  • i modelli di organizzazione, gestione e controllo attuati devono preservare la riservatezza dei segnalanti,vietare atti di ritorsione o discriminatori;
  • prevedere un sistema disciplinare che sanziona chi discrimina i segnalanti o chi effettua segnalazioni dolose i con colpa grave
  • le misure discriminatorie devono considerarsi nulle e in caso di licenziamento ci sarà il reintegro del lavoratore.

Whistleblowing, a chi segnalare i fatti illeciti?

Ora che abbiamo visto c’è e come funziona il whistleblowing, vediamo come e a chi rivolgersi per segnalare i fatti illeciti.

Nel settore pubblico, le segnalazioni vanno rivolte al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) oppure all’autorità giudiziaria e contabile.

Nel settore privato invece il destinatario delle segnalazioni è l’Organismo di vigilanza. Sarà l’organismo stesso, dopo la segnalazione, a valutare se affidare la gestione del caso a enti esterni.

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