Controlli False Partite IVA: dal 2015 si configura la presunzione di subordinazione

Simone Casavecchia

12 Gennaio 2015 - 14:47

Dal 2015 inizia la seconda fase della piano, voluto dal ministro Fornero per far uscire allo scoperto le false Partite IVA: ecco quali sono i casi in cui si configura la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Controlli False Partite IVA: dal 2015 si configura la presunzione di subordinazione

La tanto esecrata Elsa Fornero, titolare del ministero del Lavoro sotto il Governo Monti, sembra aver lasciato, tra le sue eredità anche riforme meno nefaste di quella delle pensioni che ha dato luogo alla triste condizione dell’esodato in Italia.

Dopo un bienno (2013-2014) di controlli a tappeto nell’ambiguo comparto delle Partite IVA, si apre, infatti, con il nuovo anno, un’altra fase di verifiche e controlli per accertare la vera natura dei contratti di collaborazione esterna dei titolari di Partita IVA e comprendere se non nascondano reali rapporti di lavoro subordinato con l’azienda.

Nel 2013 e nel 2014 erano, infatti stati messi in campo dei controlli finalizzati ad accertare la mono committenza dei titolari di Partita IVA: si trattava di verifiche finalizzate a comprendere se il lavoro autonomo svolto dal libero professionista, titolare di Partita IVA, era davvero tale o non nascondesse, invece, un’altra tipologia di rapporto di lavoro.

Lo scorso 31 Dicembre si è chiusa la prima fase dei controlli sulle false Partite IVA ed è automaticamente iniziata una seconda fase di verifiche che porta nel vivo la riforma voluta dal ministro Fornero attraverso una serie di controlli a tappeto, destinati soprattutto ai lavoratori autonomi privi di un ordinamento professionale o non iscritti a albi ed elenchi professionali.

A tal proposito appare opportuno comprendere quali sono le condizioni che, secondo l’art. 69-bis del D. Lgs. n. 276/2003, mettono a rischio il rapporto di lavoro, facendo scattare la presunzione di subordinazione. In altri termini, un ispettore del lavoro potrebbe ragionevolmente ipotizzare che il titolare di Partita Iva svolga, di fatto, un rapporto di lavoro di tipo subordinato qualora si verifichino in maniera concomitante, almeno due delle seguenti condizioni:

  • la collaborazione con un medesimo committente ha una durata magiore di 8 mesi l’anno per due anni consecutivi;
  • il corrispettivo percepito attraverso la stessa prestazione, anche se fatturato a soggetti differenti, riconducibili a un’unico centro d’interessi, sia stato superiore all’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore in totale, sempre nell’arco di due anni consecutivi;
  • il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente;

Al datore di lavoro spetta la possibilità dell’inversione dell’onere della prova, ovvero di provare il contrario, ma se non riesce a dimostrare l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa, scatta la presunzione che il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato a tempo indeterminato, fin dalla sua costituzione.

La presunzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non scatta, invece, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  • il lavoratore possiede competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche;
  • il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è da definire).

La presunzione di subordinazione non scatta, infine, neanche nel caso in cui la collaborazione venga svolta nell’ambito di una attività iscritta a un Ordine professionale o in specifici Albi o elenchi professionali (come, ad esempio, fisioterapisti o guide turistiche).

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