Congedo parentale, domanda luglio 2015: modalità di presentazione e soggetti interessati

Simone Casavecchia

7 Luglio 2015 - 10:26

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Al via dal mese di luglio 2015 le nuove regole per la fruizione del congedo parentale che potrà essere richiesto anche dai genitori di figli fino a 12: ecco come presentare la domanda.

Congedo parentale, domanda luglio 2015: modalità di presentazione e soggetti interessati

Con il messaggio 4576 dello scorso 6 Luglio 2015 l’INPS ha chiarito le modalità di presentazione per le domande utili a ottenere il congedo parentale.

La prestazione a sostegno del reddito dei genitori di figli minori ha subìto recentemente una profonda revisione per opera di uno dei decreti attuativi del Jobs Act che ha introdotto nuove regole e ha previsto la possibilità di godere dei congedi parentali in modalità differenti e a una platea maggiore di beneficiari.

Le nuove regole introdotte dal Jobs Act trovano applicazione dal mese di Luglio 2015, il solo mese nel quale sono previste modalità di presentazione della domanda differenti da quelle che saranno, poi, utilizzate nei mesi successivi.

Congedi parentali 2015: le principali novità
Con il Decreto Legislativo 80/2015, emanato in applicazione della delega assegnata al Governo sul lavoro ed entrato in vigore lo scorso 25 Giugno è stato modificato l’art. 32 del Testo Unico sulla maternità/paternità, in materia di congedo parentale.
In base a tali, recenti, modifiche, i genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti possono usufruire di periodi di congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia di un figlio minorenne adottato o preso in affidamento. L’estensione è possibile per i periodi di congedo di cui si usufruisce dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
Tra le altre novità introdotte dal D. Lgs. del Jobs Act sulla conciliazione vita lavoro, occorre ricordare anche che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo di 6 mesi tra i due genitori, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche questa seconda misura è limitata ai periodi di congedo di cui si usufruisce dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale di cui si usufruisce tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del figlio, naturale o adottivo che sia, non possono mai essere considerati indennizzabili.

Modalità di presentazione della domanda
Dal momento che le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore immediatamente e non hanno previsto un periodo utile all’adeguamento dei sistemi informatici, utilizzabili per la presentazione della domanda online, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

  • per il solo mese di luglio 2015;
  • per i soli congedi parentali di nuova istituzione, richiedibili per i figli minori, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, naturali o adottivi;
  • per periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015;

Il modulo da utilizzare per presentare la domanda cartacea presso le sedi territoriali dell’INPS è scaricabile sul sito internet della stessa INPS seguendo il percorso indicato sotto:

www.inps.it > modulistica > campo “ricerca modulo”, in cui deve essere inserito il codice SR23

I genitori, lavoratori o lavoratrici dipendenti, che richiedono un congedo parentale per un figlio di età inferiore agli 8 anni continuano a presentare la domanda telematica.
Dal prossimo mese di Agosto tutti i contribuenti interessati (compresi i genitori di figli tra gli 8 e i 12 anni) presenteranno domanda telematica. L’INPS provvederà, con un apposito messaggio, ad avvisare i contribuenti circa l’adeguamento del sistema informatico.

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