L’INPS ha chiarito quali sono le modalità per presentare la domanda per ottenere il nuovo congedo parentale a ore che consentirà di assentarsi in modo più flessibile dal lavoro.
Con la Circolare 152/2015 pubblicata lo scorso 18 Agosto sul sito web dell’INPS, la Previdenza Italiana ha illustrato come presentare la domanda per ottenere il nuovo congedo parentale a ore.
Come si ricorderà il congedo parentale, un sussidio a sostegno del reddito già presente nel sistema previdenziale italiano, è stato recentemente riformato nell’ambito del Jobs Act, attraverso il D. Lgs. 80/2015. Con tale provvedimento viene concessa la possibilità di fruire del congedo - una misura di carattere sperimentale, al momento in vigore fino al prossimo 31 Dicembre 2015 - anche su base oraria, oltre che su base mensile e giornaliera.
Modalità di fruizione del congedo parentale
Secondo il recente Decreto Legislativo del Jobs Act, nel caso in cui nella contrattazione collettiva aziendale (secondo livello) manchino esplicite indicazioni circa le modalità di fruizione del congedo parentale, i genitori lavoratori dipendenti possono ottenere permessi su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero (nella maggior parte dei casi, quindi, il congedo parentale si concretizzerà come un permesso di mezza giornata) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero previsto dal contratto di lavoro. In questo caso il congedo parentale a ore non è cumulabile con altri tipi di permessi o riposi.
A tal proposito è opportuno ribadire che l’introduzione della modalità oraria si affianca ma non sostituisce la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità giornaliera o mensile e che rimangono invariati i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro, con tale permesso.
Sono stati recentemente introdotti anche nuovi parametri relativi all’età del bambino:
- da 3 a 6 anni del bambino il congedo parentale è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito della famiglia;
- da 8 a 12 anni del bambino è comunque possibile fruire del congedo parentale, pur senza indennizzo;
E’ inoltre possibile alternare giornate lavorative con giornate in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria; in questo caso occorre tener conto dei limiti eventualmente posti dalla contrattazione collettiva.
Occorre, infine, ricordare che per tutte le ore di congedo parentale fruite, a prescindere che diano o non diano diritto all’indennizzo, spettano i contributi figurativi. Tale disposizione prevede, quindi, l’assegnazione della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 12° anno di età del figlio minore e anche per i periodi di congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi.
Congedo parentale a ore: come presentare la domanda
La domanda per ottenere il congedo parentale su base oraria deve essere presentata dal genitore lavoratore dipendente:
- al datore di lavoro;
- all’INPS, ai fini del trattamento economico e previdenziale. In questo secondo caso la Previdenza ha previsto che, sempre fino al 31 Dicembre 2015, debba essere presentata un’apposita domanda on line, diversa dalla domanda telematica già utilizzabile attualmente per richiedere il congedo parentale giornaliero o mensile.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore lavoratore dipendente deve specificare:
- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U.;
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite;
In questa prima fase di attuazione, occorre inoltre tener presenti, in sede di presentazione della domanda per il congedo parentale a ore, anche le seguenti ulteriori istruzioni:
- la domanda deve essere presentata in relazione a un singolo mese solare se, quindi, si intende fruire di permessi in due differenti mesi, occorrerà presentare due distinte domande;
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa;
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”. E’ possibile accedere a tali servizi utilizzando tre differenti canali:
- Sito web INPS (www.inps.it) = in questo caso dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata, tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino, occorre seguire il percorso: “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”/“Maternità”/“Acquisizione domanda”;
- Contact Center (numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare) = anche in questo caso occorre comunque arrivare all’opzione "Domande di maternità online";
- Patronati = in alternativa è possibile rivolgersi a un patronato in cui un operatore assisterà l’utente nell’esecuzione della procedura telematica;
Alla domanda telematica vanno allegati i documenti utili per istruire la domanda di congedo parentale stessa, seguendo istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti sono gli stessi previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line.
Alla fine del processo il sistema telematico assegna un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.
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