In una circolare dello scorso 28 aprile l’INPS chiarisce le novità sul congedo di maternità in caso di parto prematuro, ovvero parto anticipato di oltre due mesi rispetto alla data presunta.
Il congedo di maternità obbligatorio può essere prolungato soltanto se la futura mamma anticipa il parto di oltre due mesi.
È quanto chiarisce l’INPS con la circolare n. 69 del 29 aprile 2016, fornendo le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal d.lgs. n.80/2015 sul congedo di maternità.
Come noto infatti il D.Lgs. 151 del 2001, Testo Unico delle norme a sostegno della maternità e della paternità, è stato recentemente modificato nel 2015 quando sono state introdotte una serie di novità in via sperimentale che al momento sono già operative.
Da quando decorrono dunque le nuove regole sul congedo di maternità?
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i casi coincidenti o successivi al 25 giugno 2015, mentre per gli eventi antecedenti l’INPS precisa che sarà riconosciuta l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo purché la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.
Il congedo obbligatorio di maternità
Secondo la normativa vigente il congedo obbligatorio di maternità, dunque l’astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici, è pari a 5 mesi, i quali, a discrezione dalla futura mamma, vengono di solito fruiti nei due mesi precedenti alla data presunta del parto e nei successivi tre.
Per garantire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori sono state introdotte nuove norme a carattere sperimentale che consentono una maggiore tutela ai futuri genitori.
Il congedo post partum nei casi di parto prematuro
Come chiarito dall’INPS, i casi di parto fortemente prematuro sono quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, vale a dire prima dell’inizio del congedo ordinario.
In caso di parto fortemente prematuro, come ha previsto la riforma, la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata sarà maggiore, aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così una durata superiore rispetto al precedente periodo di 5 mesi.
Congedo parto fortemente prematuro: come presentare la domanda?
Per presentare la domanda nei casi di parto fortemente prematuro occorre seguire le seguenti procedure:
- per le domande on line presentate prima della circolare > istanza per l’eventuale ricalcolo dell’indennità da presentare alla Sede competente o inviare a mezzo PEC o racc.ta A/R;
- dopo la pubblicazione della circolare e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica > domanda cartacea (mod. SR01) da presentare, con il certificato medico di gravidanza, alla Sede competente o da inviare a mezzo racc.ta A/R;
- dopo il rilascio della procedura telematica > domanda da presentare esclusivamente on line.
Inoltre se la lavoratrice ha una provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro, perché le mansioni che svolge sono incompatibili con il suo stato di salute, i giorni di congedo obbligatorio non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
L’INPS precisa poi che l’applicazione della nuova norma non riguarda le ipotesi in cui il parto prematuro si verifichi durante i due mesi precedenti il parto, quando cioè è già iniziato il congedo obbligatorio. In questi casi valgono le precedenti regole: il congedo post partum sarà pari a 3 mesi ai quali si aggiungeranno i giorni di congedo ante partum non usufruiti.
Il congedo di paternità
Gli ulteriori periodi influiscono anche sulla durata del congedo di paternità, il quale coincide con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito dalla madre nei casi di morte, abbandono del figlio, grave infermità o affidamento esclusivo al padre.
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