Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento. Novità per le libere professioniste

Rosaria Vincelli

03/11/2015

03/11/2015 - 17:31

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Il congedo di maternità in caso di adozione/affidamento. Chi ne ha diritto e cosa spetta? Previste novità per le madri libere professioniste.

Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento. Novità per le libere professioniste

Il congedo di maternità e la relativa indennità spettano anche nel caso in cui la famiglia abbia adottato o preso in affidamento un bambino.
In questo caso il congedo di maternità consiste in un periodo di astensione dall’attività lavorativa in risposta alle esigenze affettive e relazionali del bambino.

Il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità, che prevede tutte le fattispecie, differenzia la disciplina in relazione al tipo di adozione (nazionale od internazionale) ed alla categoria di appartenenza della lavoratrice (autonoma, dipendente, iscritta alla Gestione Separata INPS).
Vediamo nel dettaglio cosa cambia per ognuna.

Congedo di maternità adozione/affidamento: a chi spetta?

Il congedo e l’indennizzo di maternità spettano alle madri, come disposto dalla Legge 184/1983, anche in caso di adozione od affidamento per un massimo di 5 mesi.

Le categorie a cui tale diritto è riconosciuto sono:

  • lavoratrici dipendenti: in caso di adozione è concesso un periodo di 5 mesi, mentre in caso di affidamento di 3 mesi, validi dal momento in cui il bambino fa ingresso in famiglia. In caso di adozione o affidamento dall’estero è possibile fruire del congedo anche per il periodo precedente l’arrivo del bambino in Italia;
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS: il beneficio del congedo è stato riconosciuto per le libere professioniste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.257/2012. Il congedo spetta per un masso di 5 mesi a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età nel caso di adozione nazionale, ed i 18 anni in caso di adozione internazionale;
  • lavoratrici autonome: è concesso un periodo di 3 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia.

Le lavoratrici possono presentare la rinuncia totale o parziale al congedo di maternità in caso di adozione/affidamento attraverso la compilazione di una dichiarazione di responsabilità da inviare telematicamente.

La domanda di congedo di maternità deve essere presentata all’INPS telematicamente allegando la documentazione necessaria al caso specifico: provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, etc.

Congedo di maternità: adozione/affidamento nazionale ed internazionale

Il congedo di maternità spetta in caso di adozione/affidamento sia nazionale che internazionale, ma la durata del beneficio è differente.

In caso di adozione nazionale la durata massima del congedo è di 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
In caso di adozione internazionale la durata è di 5 mesi dall’ingresso del minore in Italia ed è previsto anche un periodo di congedo nei mesi antecedenti l’ingresso del bambino in Italia il quale può essere indennizzato a titolo di congedo di maternità. E’ inoltre possibile fruire di periodi di permanenza all’estero né indennizzati né retribuiti (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).
In caso di affidamento non pre-adottivo il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da utilizzare entro 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia.

I genitori in caso di adozione/affidamento possono usufruire di altri benefici quali: congedo parentale, congedo di paternità, congedo per malattia del figlio, riposi giornalieri.

Congedo di maternità adozione/affidamento: novità per le libere professioniste

Già con la sentenza n. 257/2012, la Corte Costituzionale aveva fatto un passo avanti verso l’armonizzazione della disciplina portando da 3 a 5 mesi il congedo di maternità per le madri iscritte alla Gestione Separata INPS.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2015 è stato dichiarato illegittimo il testo dell’art. 72 del decreto legislativo n. 151/2001 antecedente alle modifiche apportate dall’art. 20 del decreto legislativo n. 80/2015.

Secondo la Corte Costituzionale il testo del precedente articolo crea una condizione di disparità che cozza con le norme costituzionali nella parte in cui riconosce il diritto al congedo di maternità per le libere professioniste solo nel caso in cui il bambino non abbia ancora compiuto sei anni.

La Corte Costituzionale ribadisce, così, quella che è la finalità dell’istituto in esame: la tutela della donna, ma ancora di più la tutela dell’interesse del minore che è indipendente dal legame meramente biologico con la madre.

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