Vediamo quali sono i requisiti e le condizioni per poter ottenere una sentenza di separazione da parte del tribunale.
Il giudizio di separazione giudiziale può essere richiesto da uno solo dei coniugi, quando si verificano, sia pure indipendentemente dalla volontà dei coniugi stessi, dei fatti che rendono la prosecuzione della convivenza intollerabile (per entrambi o per uno solo di essi) o che sono tali da arrecare un grave pregiudizio alla prole. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
La separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi o ciascuno di essi mediante proprio ricorso autonomo, chiede al Tribunale competente di emettere una sentenza di separazione che regoli i rapporti patrimoniali tra i coniugi e riguardo ai figli.
La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia sul come gestire l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e tutte le questioni di tipo economico.
Requisiti per la separazione giudiziale
Intollerabilità della convivenza
L’intollerabilità della convivenza si verifica quando l’unione dei coniugi viene meno; questo può dipendere da situazioni indipendenti dalla violazioni di doveri coniugali, potendo semplicemente derivare dalla mera disaffezione e dal distacco spirituale anche di una sola delle parti.
Qualora vengano invece violati degli obblighi coniugali si potrà assistere al verificarsi delle seguenti situazioni:
- infedeltà;
- violazione del dovere di assistenza morale e materiale;
- violazione del dovere di collaborazione per soddisfare gli interessi della famiglia attraverso le proprie risorse o capacità lavorative;
- venir meno della coabitazione.
Si può constatare come tale condizione di intollerabilità consegua ad un susseguirsi di comportamenti che dovranno essere valutati nel loro complesso, nell’ambito delle dinamiche familiari.
Pregiudizio all’educazione della prole
Per quanto concerne il pregiudizio arrecato alla prole, si fa riferimento alla compromissione della salute fisica o psichica che può derivare dal comportamento di uno dei due coniugi, tale da legittimare la domanda di separazione da parte dell’altro.
Il pregiudizio può conseguire, per fare un esempio, dalla violazione del dovere di mantenimento, di assistenza, o dipendere dalla violenza sulla persona o sulle cose, a da comportamenti minacciosi messi in atto da uno dei genitori.
L’addebito della separazione
Qualora l’unione familiare sia venuta meno per comportamento di uno dei due coniugi contrario ai doveri del matrimonio, il giudice, qualora gli sia richiesto, può stabilire a chi sia addebitabile la separazione.
La dichiarazione di addebito ha degli effetti sostanziali, in quanto pregiudica il diritto al mantenimento, pure restando salvo, in presenza dei necessari presupposti, quello agli alimenti. Inoltre vengono limitati i diritti di successione nei confronti dell’altro coniuge.
La domanda di separazione
La separazione dei coniugi non incide sul vincolo costituitosi con il matrimonio, nel senso che non ne determina lo scioglimento, bensì la sospensione di alcuni effetti.
Il giudizio di separazione si instaura mediante ricorso che deve essere presentato in tribunale; successivamente il presidente del tribunale provvederà ad effettuare un tentativo di conciliazione, in mancanza della quale, il giudizio proseguirà dinnanzi al giudice competente ad istruire la causa.
Il giudizio si conclude con la sentenza di separazione giudiziale o con l’omologazione dei patti conclusi dai coniugi per stabilire le modalità della separazione, in caso di separazione consensuale.
Lo stato di separazione giudiziale o consensuale cessa, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice, per volontà anche tacita dei coniugi che riprendono a convivere (riconciliazione).
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