Co.co.co: significato e caratteristiche del contratto di collaborazione

Isabella Policarpio

05/07/2021

05/07/2021 - 11:03

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Chi sono i Co.co.co, cosa significa, requisiti e tipologie: tutto sul contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Co.co.co: significato e caratteristiche del contratto di collaborazione

Co.co.co. è una sigla di cui si sente spesso parlare e indica una specifica categoria di lavoratori, a metà strada tra i dipendenti e gli autonomi. Co.co.co., infatti, sta per collaborazione coordinata e continuativa e ha avuto il primo riconoscimento giuridico con la legge 533/1973:

“rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.”

Sotto molti punti di vista, i Co.co.co. sono un contratto di “seie b” dato che non prevedono ferie, permessi e malattia. Vediamone caratteristiche e peculiarità.

Chi sono i lavoratori Co.co.co.?

I Co.co.co. sono collaboratori coordinati e continuativi, anche detti parasubordinati, sono inseriti nell’organizzazione aziendale anche se la loro caratteristica è l’autonomia di orario (giornaliera e settimanale). Caratteristiche e requisiti dei Co.co.co. sono i seguenti:

  • autonomia: il Co.co.co. è libero di decidere in autonomia tempi e modi di esecuzione del lavoro;
  • il coordinamento continuo rispetto alle esigenze dell’organizzazione aziendale;
  • il carattere prevalentemente personale della prestazione;
  • la “continuità” del vincolo contrattuale e del rapporto con un unico committente (in mancanza di questo requisito si avrebbe una prestazione occasionale).

La peculiarità dei Co.co.co. - cosa che rende questo contratto uno tra i più controversi - è il fatto che il lavoratore, pur non essendo un dipendente con vincolo di subordinazione, fa comunque parte della realtà aziendale ed opera nel ciclo produttivo. Tale rapporto, infatti, si definisce “coordinato” perché il lavoratore, pur avendo la libertà di organizzare il proprio lavoro come preferisce, è comunque tenuto a coordinarsi costantemente con l’organizzazione aziendale. Inoltre si dice “continuativa” poiché prevede una serie di prestazioni reiterate in modo apprezzabile nel tempo. Mentre la natura persona­le della prestazione esclude l’imprenditorialità dell’attività.

Quanto guadagna un Co.co.co.?

Il guadagno di un Co.co.co. è determinato nel contratto di lavoro in misura fissa, anche se non sono indicate le ore di lavoro giornaliere e mensili. Il guadagno può anche essere determinato in base al raggiungimento di un certo obiettivo purché sia tangibile. Quanto alla periodicità dello stipendio, in genere i Co.co.co. sono pagati mensilmente, anche se il contratto potrebbe prevedere diversamente.

Come funziona il contratto Co.co.co.?

Il lavoro di un Co.co.co. si svolge senza un preciso orario, a differenza dei dipendenti dell’azienda con vincolo di subordinazione. Ferie e permessi non maturano e, inoltre, c’è una netta differenza per quanto concerne il licenziamento: per i Co.co.co. la legge non prevede l’obbligo di preavviso né in caso di recesso da parte del collaboratore né in caso di recesso per volontà del datore. Anche se, molto spesso, all’interno dell’accordo viene stabilito un certo preavviso che può essere di uno o due mesi.

Il pagamento dei Co.co.co. avviene perlopiù a cadenza mensile, tuttavia è difficile riportare il minimo salariale dato che il contratto in questione spesso si applica a figure nuove prive di un contratto collettivo nazionale che preveda le tabelle retributive, come nel caso dei “riders”, a cui il tribunale di Torino ha recentemente riconosciuto la natura di collaboratori etero-organizzati.

La durata del contratto Co.co.co. dipende dalla prestazione in oggetto e si rinnova quando, al termine della prestazione concordata, il datore di lavoro ha ancora bisogno di quel lavoratore (per nuove o uguali prestazioni).

Ferie, malattia, permessi e pensione dei Co.co.co.

I lavoratori Co.co.co. non hanno diritto a ferie e permessi retribuiti ma gli è riconosciuta una indennità di malattia come per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps.

Per quanto riguarda i contributi pensionistici, dal 1996 è stato istituito un apposito fondo previdenziale Inps a gestione separata, che prevede il versamento di un’aliquota contributiva da parte dei collaboratori.

I contributi pensionistici sono versati dal lavoratore alla gestione separata Inps e sono uguali per tutti: aliquota del 34,23% (di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico dell’azienda).

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