Il 20 marzo 2013 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con delega alle Pari Opportunità, Elsa Fornero ha firmato un decreto per individuare la categoria di lavoratori svantaggiati, in linea a quanto stabilito dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. Chi sono i lavoratori svantaggiati?
Tre categorie
Secondo il decreto firmato dal ministro Fornero i lavoratori svantaggiati si classificano in tre categorie:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero i soggetti che negli ultimi 6 mesi non hanno esercitato alcuna attività lavorativa che possa essere riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, nonché i soggetti che negli ultimi 6 mesi hanno esercitato attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata da cui provenga un reddito inferiore a quello annuale minimo personale (escluso da imposizioni);
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCE 3), ovvero coloro che non hanno conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore compreso nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione;
- chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani, ovvero i soggetti occupati in settori economici in cui esista il differenziale suddetto (25%), come definito annualmente dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’ISTAT.
Agevolazioni dei lavoratori svantaggiati
La legge n. 92/2012 stabilisce che in caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato, si potrà derogare alle ragioni di carattere produttivo, organizzativo, tecnico, nonché sostitutivo, ordinariamente richieste, per l’instaurazione di detti rapporti di lavoro.
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