Cassazione penale: le parti non possono usare la Pec per trasmettere gli atti in cancelleria

Isabella Policarpio

1 Aprile 2019 - 15:58

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Le parti in giudizio non possono trasmettere atti e istanze via Pec in cancelleria. La decisione della Cassazione penale.

Cassazione penale: le parti non possono usare la Pec per trasmettere gli atti in cancelleria

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in materia di Pec. In particolare, nella sentenza n. 10334 dell’8 marzo 2019 (in allegato) i giudici della Corte affrontano il tema della possibilità per le parti di trasmettere atti in cancelleria avvalendosi della Pec.

Anche in questo caso, come già ribadito in diverse occasioni, la Cassazione esclude che le parti possano utilizzare la Pec per trasmettere in cancelleria istanze ed altri atti.

Pur sancendo il divieto, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un dubbio interpretativo in tema di Pec, tuttavia risolto aderendo all’orientamento più restrittivo. Vediamo i motivi della decisione.

Il caso si specie

La decisione in merito di trasmissione degli atti via Pec per le parti prende spunto da un ricorso che aveva portato all’attenzione della Corte il mancato riconoscimento della validità della comunicazione via Pec.

In particolare, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del rinvio a processo d’appello per adesione del difensore (che era stato comunicato a mezzo Pec) ed in secondo luogo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sempre richiesta via Pec come motivo aggiunto alla richiesta di Appello.

Pec: il contrasto interpretativo

Prima di decidere nel merito, la Corte di Cassazione ha esposto i due orientamenti vigenti in ambito di uso della Pec per la trasmissione degli atti di parte. Scendiamo nei dettagli:

  • il primo esclude in maniera assoluta alle parti in giudizio la possibilità di avvalersi della Pec per la trasmissione degli atti e riconosce questa possibilità solo alla cancelleria;
  • il secondo ritiene che spetti al difensore che ricorre alla Pec accertare che la trasmissione sia avvenuta a buon fine alla cancelleria di destinazione.

Trasmissione degli atti via Pec: la decisione della Cassazione

Dopo aver esposto i due orientamenti, i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto di aderire al primo: ammettere la trasmissione degli atti via Pec solo alla cancelleria e non anche alle parti.

Così i giudici hanno spiegato che il rifiuto dei motivi di parte è stato determinato dal mancato rinvenimento dell’istanza di rinvio, sicuramente non pervenuta alla cancelleria della Corte d’Appello.

Per la stessa ragione i giudici hanno escluso anche il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiesta dalla parte poiché il difensore aveva dimenticato di controllare che la richiesta fosse pervenuta in cancelleria.

In conclusione, il ricorso della parte è stato respinto e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali.

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