1 maggio festa dei lavoratori? No giornata di aumenti. Dal 1 maggio infatti aumenteranno gli interessi di mora sulla cartella esattoriale (per le somme iscritte a ruolo e non su altri interessi applicati o sulle sanzioni): dal 4,55% al 5,22%.
L’aumento deciso dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento di Attilio Befera del 4 marzo 2013 risulta in controtendenza rispetto agli anni passati in cui si era verificata una contrazione degli interessi di mora.
Cartella esattoriale: che cos’è?
La cartella esattoriale è la cartella di pagamento che l’agente della riscossione (Equitalia per l’Agenzia delle Entrate) invia ai contribuenti al fine di riscuotere in maniera coatta i crediti.
La cartella esattoriale contiene:
- l’importo dovuto;
- le istruzioni sul pagamento (come procedere, dove e secondo quale scadenza);
- l’invito a provvedere entro 60 giorni;
- le istruzioni per chiedere la rateazione;
- le istruzioni per proporre ricorso;
- il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (elenco dei debitori e delle somme dovute) e di quello di emissione e di notifica della cartella.
Gli interessi di mora
Se non si provvede al pagamento dell’importo dovuto entro 60 giorni scattano gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica, nonché eventuali spese connesse al mancato o ritardato pagamento (aggio di riscossione dell’8%, più spese procedurali e € 5,88 per le spese di notifica).
Come si calcolano?
Il contribuente deve calcolare gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, a partire da quello della notifica a quello del pagamento, seguendo questa formula:
importo dovuto* n. dei giorni di ritardo* tasso di interesse di mora/365
Quando si devono gli interessi di mora?
- trascorsi i 60 giorni;
- quando il contribuente propone istanza di rateazione dopo 60 giorni dalla notifica (interessi calcolati dal giorno della notifica a quello di presentazione dell’istanza;
- nei casi di versamento tardivo delle maggiori imposte chiesta con accertamento esecutivo (interessi calcolati dalla data di notifica dell’atto a quella della data di pagamento).
Gli interessi di mora sono diversi dagli:
- interessi da ritardata iscrizione a ruolo (il cui tasso è stabilito da decreti ministeriali);
- interessi per dilazione di pagamento (tasso annuo fissato da decreto ministeriale).
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