CCNL ristorazione: come funziona il lavoro a tempo parziale?

Claudio Garau

16 Gennaio 2022 - 14:00

Nell’ampio testo del CCNL ristorazione sono incluse diverse disposizioni sul lavoro a tempo parziale. Ecco una sintetica panoramica su ciò che è importante sapere in merito.

CCNL ristorazione: come funziona il lavoro a tempo parziale?

E’ opportuno parlare del CCNL ristorazione, un testo che si applica dal primo gennaio 2018 con validità fino al 31 dicembre di quest’anno. Infatti alcuni anni fa la FIPE - con altre associazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e turismo - sottoscrisse con i sindacati CGIL, CISL e UIL il primo contratto collettivo valevole per la categoria.

La validità è dunque quadriennale e non manca molto alla scadenza. Già sono cominciate le procedure di un rinnovo del CCNL che con tutta probabilità, non sarà agevole. Di seguito vogliamo focalizzarci su una sezione piuttosto interessante del citato testo, ossia quella relativa alla disciplina del lavoro a tempo parziale. Come funziona in concreto? Quali sono le sue caratteristiche? Che cosa dice il testo in tema di clausole elastiche? Vediamo di capirlo più avanti, in questa sintetica guida pratica.

CCNL ristorazione: dov’è contenuta la disciplina del lavoro a tempo parziale?

Il testo del CCNL ristorazione è diviso in una parte generale e in una parte speciale, in titoli e in capi e - al titolo IV denominato ’Mercato del lavoro’, capo II - ecco le norme in tema di lavoro a tempo parziale (artt. 77-84).

All’art. 77 del CCNL le parti firmatarie effettuano l’individuazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, considerato infatti “mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo”.

Nel testo, si precisa che per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro svolto con orario minore rispetto a quello stabilito dal CCNL in oggetto. In base a quanto indicato nella disposizione, il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la finalità:

  • di permettere da un lato la flessibilità della forza lavoro in relazione alla variabilità dei flussi di attività nel corso della giornata, della settimana, del mese o dell’anno;
  • di offrire una risposta ad esigenze specifiche dei lavoratori del settore ristorazione, anche già occupati.

Inoltre, in ipotesi di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro full time in tempo parziale, il CCNL ristorazione consente l’assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per dare una risposta alle conseguenti esigenze organizzative dell’azienda.

CCNL ristorazione: modalità di assunzione e instaurazione rapporto

All’art. 77 del testo in oggetto si trova anche la disciplina dell’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale (ammessa peraltro la possibilità dell’impiego in attività con sistemi di lavorazione a turno). Essa si compie con le modalità che seguono:

  • orario giornaliero ridotto rispetto a quanto previsto dall’art. 111 in relazione al personale che svolge attività full time;
  • prestazioni di attività a tempo pieno, ma esclusivamente in periodi prestabiliti nel corso della settimana, del mese, dell’anno;
  • combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro appena citate.

In ogni caso, nel testo del CCNL ristorazione, si trova espressamente indicato che in rapporto alle caratteristiche peculiari del settore, a livello aziendale o territoriale, possono essere stabilite modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro (turni variabili).

Non deve affatto sorprendere che le parti firmatarie dell’accordo abbiano stabilito che l’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà emergere da atto scritto. In quest’ultimo sono inclusi:

  • il periodo di prova per i nuovi assunti;
  • la durata della prestazione lavorativa ridotta e collegate modalità;
  • il trattamento economico e normativo in base ai criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
  • la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
  • tutte le altre condizioni di impiego.

Spetta invece alla contrattazione integrativa, fissare il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale, così come indicato nel CCNL ristorazione.

CCNL ristorazione: caratteristiche del rapporto a tempo parziale

Nel testo del contratto collettivo nazionale che qui interessa (art. 79), sono riportate altresì quelle che sono le caratteristiche del rapporto a tempo parziale. Quest’ultimo sarà regolato in base ai seguenti principi:

  • volontarietà di ambo le parti;
  • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in rapporto alle contingenti esigenze aziendali e laddove sia compatibile con le mansioni compiute e/o da compiere, ferma restando la volontarietà delle parti;
  • priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa verso i lavoratori già occupati in azienda, rispetto a eventuali nuove assunzioni, per le identiche mansioni;
  • applicabilità delle norme del presente CCNL ristorazione, se compatibili con la natura del rapporto stesso.

Attenzione però: all’art. 79 è anche rimarcato che la contrattazione integrativa ha il ruolo di fissare il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili all’anno. E “in assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti”. In ogni caso, le appena citate prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili per il computo dei ratei degli istituti normativi contrattuali.

Nel CCNL ristorazione - all’art. 81 - le parti firmatarie fanno comunque salve le eventuali condizioni di miglior favore anche aziendali - in atto - con riferimento alla materia di cui al presente capo (lavoro a tempo parziale).

CCNL ristorazione: le clausole elastiche e il lavoro a tempo parziale

Negli articoli seguenti del capo dedicato al lavoro a tempo parziale, il CCNL ristorazione indica la disciplina da applicarsi in merito alle clausole elastiche, ossia quelle clausole che prevedono la possibilità di aumentare il numero delle ore della prestazione di lavoro rispetto a quanto fissato originariamente, o di pattuire variazioni della collocazione temporale della prestazione stessa. Ciò al fine di attenuare la rigidità della collocazione delle prestazioni di lavoro e consentire una maggiore flessibilità.

All’art. 82, si precisa che nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti che hanno sottoscritto il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro a tempo parziale e condizioni di miglior favore, per quanto attiene all’apposizione delle clausole elastiche di cui nella legislazione vigente.

Nel testo del CCNL ristorazione, le parti firmatarie rimarcano che l’accordo del lavoratore rispetto alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. Mentre il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.

Datore di lavoro e lavoratore a tempo parziale possono decidere di apporre:

  • clausole di variazione della collocazione temporale della prestazione;
  • clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; (ma queste ultime nel limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua).

Mentre, sul piano della retribuzione:

  • le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro, saranno retribuite - per le mere ore in cui la variazione stessa è compiuta - in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tuttavia, in alternativa alle appena citate maggiorazioni, le parti interessate possono stabilire un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili (art. 83);
  • invece, per quanto attiene alle ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione di lavoro, saranno retribuite, per le mere ore in cui la variazione stessa è compiuta, in misura non inferiore alla maggiorazione del 30% + 1,5%, sempre da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

In ogni caso, all’art. 83 del CCNL ristorazione le parti firmatarie hanno inteso precisare che l’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non dà luogo agli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né all’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore. D’altronde ciò si combina proprio al carattere di elasticità e flessibilità di dette clausole.

CCNL ristorazione e il part time weekend

All’art. 84 del CCNL in oggetto abbiamo le regole circa il cd. part time weekend. In base a questa disposizione, datore e lavoratore possono stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, nei casi che seguono:

  • con studenti;
  • con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito.

Infine, nello stesso articolo si intende precisare che ulteriori casistiche rispetto a quelle elencate e modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere decise con accordo aziendale o territoriale. Ma, in ogni caso, la prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore alle 4 ore non potrà essere suddivisa nell’arco della giornata.

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